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L’art. 12 TUIR regola le detrazioni dall’imposta lorda per i familiari fiscalmente a carico: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli (in determinate condizioni e fasce d’eta) e altri familiari conviventi. Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 230/2021, l’Assegno Unico e Universale per i figli ha sostituito sia gli assegni familiari sia le detrazioni IRPEF per i figli sotto i 21 anni: per questa platea, dal marzo 2022, la detrazione di cui all’art. 12 non spetta piu. In questa guida raccogliamo cinque scenari pratici per capire quando spetta la detrazione, come si calcola e quali errori evitare in dichiarazione o in busta paga.
Prima degli esempi: il quadro normativo
La logica dell’art. 12 TUIR e quella di una detrazione “decrescente” sul reddito complessivo: piu alto e il reddito del contribuente, piu bassa e la detrazione spettante, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Si tratta quindi di un meccanismo diverso dalle deduzioni (che riducono il reddito imponibile): qui si interviene direttamente sull’IRPEF dovuta.
I parametri fondamentali da tenere a mente sono tre:
- Limite di reddito per essere considerati a carico: 2.840,51 euro lordi annui (reddito complessivo del familiare, al lordo degli oneri deducibili). Per i figli fino a 24 anni di eta il limite e elevato a 4.000 euro.
- Detrazione teorica per il coniuge a carico: 800 euro fino a un reddito complessivo del contribuente di 15.000 euro; importi differenziati e decrescenti fra 15.000 e 80.000 euro; zero oltre 80.000 euro.
- Figli a carico: dal 1 marzo 2022 la detrazione spetta solo per i figli di eta pari o superiore a 21 anni (art. 12 comma 1 lett. c, come riformulato dal D.Lgs. 230/2021). Per i figli sotto i 21 anni opera l’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Esiste poi la categoria degli altri familiari conviventi (genitori, suoceri, fratelli, sorelle, nonni): se sono fiscalmente a carico e convivono con il contribuente, spetta una detrazione teorica di 750 euro, decrescente fino ad azzerarsi a 80.000 euro di reddito complessivo.
Coniuge a carico: come si calcola la detrazione
La detrazione per il coniuge non e fissa: dipende dallo scaglione di reddito complessivo del contribuente. La formula prevista dall’art. 12 TUIR si articola in tre fasce:
- fino a 15.000 euro: 800 euro meno 110 euro moltiplicato per il rapporto fra reddito complessivo e 15.000;
- oltre 15.000 e fino a 40.000 euro: 690 euro fissi, con maggiorazioni di 10 o 20 euro per alcuni scaglioni intermedi (29.000-29.200 e 29.200-34.700, ad esempio);
- oltre 40.000 e fino a 80.000 euro: 690 euro moltiplicato per il rapporto (80.000 – reddito) / 40.000;
- oltre 80.000 euro: detrazione pari a zero.
Per godere della detrazione, il coniuge deve risultare a carico, cioe avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi nell’anno. Sono inclusi tutti i redditi del coniuge (lavoro dipendente, autonomo, redditi diversi), con alcune esclusioni specifiche come la rendita catastale dell’abitazione principale.
Figli e Assegno Unico: cosa e cambiato dal 2022
Il D.Lgs. 230/2021 ha riscritto in profondita la disciplina dei carichi di famiglia. Dal 1 marzo 2022:
- figli sotto i 21 anni: niente detrazione IRPEF dell’art. 12, ma Assegno Unico e Universale erogato dall’INPS sulla base dell’ISEE; l’importo e cumulabile con altre prestazioni e sostituisce sia gli ex assegni per il nucleo familiare sia le detrazioni;
- figli a partire da 21 anni: torna in gioco la detrazione IRPEF dell’art. 12, con una detrazione teorica di 950 euro a figlio, decrescente in funzione del reddito secondo la formula (95.000 – reddito) / 95.000, moltiplicata per il numero di figli;
- condizione di “a carico”: il figlio resta a carico se il suo reddito complessivo annuo non supera 4.000 euro (fino a 24 anni di eta) oppure 2.840,51 euro (dai 25 anni in su).
In presenza di piu figli, il denominatore della formula aumenta di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo (quindi 110.000 per due figli, 125.000 per tre, e cosi via). Per i figli con disabilita riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, la detrazione teorica e maggiorata di 400 euro.
Caso 1 – Coniuge a carico con piccoli redditi occasionali
Situazione: Maria e casalinga e nel 2025 percepisce 2.000 euro lordi da prestazioni occasionali; il marito Luca ha un reddito complessivo di 28.000 euro come lavoratore dipendente.
Analisi: Maria e sotto la soglia di 2.840,51 euro: e quindi fiscalmente a carico. Luca rientra nel secondo scaglione (15.000-40.000 euro) e ha diritto a una detrazione di 690 euro, eventualmente maggiorata se il suo reddito ricade nelle fasce 29.000-34.700 euro.
Operativo: Luca comunica al sostituto d’imposta (il datore di lavoro) il diritto alla detrazione, che viene ripartita mese per mese in busta paga. In dichiarazione, il dato e verificato nel quadro dedicato ai familiari a carico.
Caso 2 – Figlio di 19 anni studente piu figlio di 22 anni
Situazione: Giulia ha due figli: Marco, 19 anni, studente universitario senza redditi propri, e Anna, 22 anni, con borsa di studio esente e un piccolo reddito da lavoro per 3.500 euro nell’anno. Reddito complessivo di Giulia: 45.000 euro.
Analisi: Per Marco (19 anni) non si applica l’art. 12 TUIR: spetta l’Assegno Unico, che Giulia deve richiedere all’INPS in funzione dell’ISEE familiare. Per Anna (22 anni), invece, si torna nell’art. 12: il suo reddito complessivo (3.500 euro) e sotto il limite di 4.000 euro previsto per i figli fino a 24 anni, quindi e fiscalmente a carico.
Calcolo Anna: detrazione teorica 950 euro x (95.000 – 45.000) / 95.000 = 950 x 0,5263 = circa 500 euro lordi annui di detrazione. La detrazione si applica al 100% se Giulia e l’unica genitrice ad averla in carico fiscalmente o se c’e accordo con l’altro genitore.
Caso 3 – Genitori separati con figlio 22enne a carico
Situazione: Stefano e Laura sono separati. Hanno una figlia di 22 anni, studentessa, senza redditi propri. Stefano ha reddito complessivo di 35.000 euro; Laura di 28.000 euro. Non hanno previsto accordi specifici sull’attribuzione della detrazione.
Analisi: In assenza di accordo diverso, la detrazione spetta nella misura del 50% a ciascun genitore. In alternativa, possono concordare per iscritto di attribuirla interamente al genitore con reddito complessivo piu elevato (Stefano), cosi da massimizzare il beneficio quando uno dei due ha capienza IRPEF maggiore.
Operativo: entrambi devono indicare correttamente nel modello dichiarativo (o nella comunicazione al sostituto d’imposta) la percentuale di spettanza. Errori in questa fase (es. entrambi al 100%) generano avvisi bonari in fase di liquidazione.
Caso 4 – Genitore anziano convivente
Situazione: Roberto ha 50 anni, reddito complessivo 38.000 euro, e convive con sua madre vedova di 78 anni, titolare di pensione di reversibilita per 2.500 euro lordi annui.
Analisi: La madre rientra fra gli “altri familiari” indicati dall’art. 433 del codice civile (ascendenti). E convivente con Roberto e ha reddito sotto la soglia di 2.840,51 euro: e quindi fiscalmente a carico.
Calcolo: detrazione teorica 750 euro x (80.000 – 38.000) / 80.000 = 750 x 0,525 = circa 394 euro annui. Va indicata nel quadro dei familiari a carico, specificando il codice di parentela e la convivenza. Se la madre fosse non convivente, ma percepisse alimenti dal contribuente in forza di provvedimento del giudice, varrebbe la deduzione e non la detrazione: situazione diversa, da non confondere.
Caso 5 – Reddito sopra 95.000 euro: detrazioni figli azzerate
Situazione: Andrea ha reddito complessivo di 110.000 euro e due figli, uno di 23 e uno di 25 anni, entrambi studenti senza redditi.
Analisi: Per i figli si applica la formula (95.000 + 15.000 – 110.000) / 110.000 con due figli a carico (denominatore 110.000). Il numeratore e zero: la detrazione e azzerata. Solo se Andrea avesse tre figli, il denominatore salirebbe a 125.000 e parte della detrazione tornerebbe disponibile.
Operativo: Andrea non perde lo status di “genitore di figli a carico” ai fini di altre prestazioni (Assegno Unico, agevolazioni varie), ma sull’IRPEF dell’art. 12 non ha nulla da scomputare. E un classico caso in cui conviene verificare se altre detrazioni o deduzioni (spese sanitarie, istruzione, locazione) possono compensare il carico fiscale.
Quando e come verificare
Per il contribuente lavoratore dipendente o pensionato, le detrazioni dell’art. 12 sono in genere applicate gia in busta paga o sul cedolino di pensione dal sostituto d’imposta, sulla base della comunicazione annuale dei familiari a carico (con codice fiscale di ciascuno). E essenziale aggiornare la comunicazione ogni volta che cambia la situazione: matrimonio, separazione, nascita di un figlio, raggiungimento dei 21 anni di eta del figlio (passaggio da Assegno Unico a detrazione), variazione del reddito del familiare.
Per il lavoratore autonomo o per chi presenta la dichiarazione tramite Modello Redditi PF, le detrazioni sono calcolate direttamente in dichiarazione, nel quadro dedicato. Il CAF e il software dichiarativo riconoscono automaticamente le formule, ma e responsabilita del contribuente fornire i dati corretti (codice fiscale, mesi a carico, percentuale di spettanza).
Tre punti di controllo utili prima dell’invio:
- verificare il reddito complessivo del familiare, includendo redditi esteri eventualmente esenti in Italia ma rilevanti ai fini del limite (es. pensioni estere imponibili);
- controllare la somma delle percentuali attribuite a entrambi i genitori (il totale non puo superare il 100% per ciascun figlio);
- se nel corso dell’anno un figlio compie 21 anni, ricordare che la detrazione decorre dal mese del compimento e cessa contestualmente l’Assegno Unico.
Norme e fonti
- art. 12 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) – Detrazioni per carichi di famiglia.
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 – Istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
- Art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e applicazione delle detrazioni da parte del sostituto d’imposta.
- Art. 433 codice civile – Soggetti obbligati agli alimenti (rilevante per la nozione di “altri familiari”).
Domande frequenti
Posso continuare a chiedere la detrazione per mio figlio di 18 anni?
No. Dal 1 marzo 2022 per i figli sotto i 21 anni la detrazione dell’art. 12 TUIR non spetta piu: e stata sostituita dall’Assegno Unico erogato dall’INPS, da richiedere separatamente. La detrazione torna applicabile dal mese in cui il figlio compie 21 anni, se restano soddisfatti i requisiti di reddito.
Mio padre vive in un’altra citta: posso considerarlo a carico come “altro familiare”?
Per gli “altri familiari” diversi dal coniuge e dai figli, l’art. 12 TUIR richiede la convivenza con il contribuente oppure il versamento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita giudiziaria. Se il familiare non convive e non riceve assegni in queste forme, non puo essere considerato fiscalmente a carico ai fini della detrazione di 750 euro.
Il reddito di lavoro occasionale del coniuge conta ai fini del limite di 2.840,51 euro?
Si. Il limite si riferisce al reddito complessivo, che include redditi da lavoro dipendente, autonomo, occasionale, da pensione, da terreni e fabbricati (con esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) e altri redditi imponibili. Se la somma supera 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), il familiare perde lo status di “a carico” per l’intero anno.
Cosa succede se entrambi i genitori indicano per errore il 100% della detrazione sullo stesso figlio?
L’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle dichiarazioni, rileva l’incongruenza e invia una comunicazione di irregolarita (avviso bonario) ad almeno uno dei due genitori, chiedendo di rettificare la percentuale o di restituire la detrazione indebitamente fruita. Conviene definire l’accordo prima dell’invio della dichiarazione e conservare traccia scritta dell’attribuzione.