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L’art. 24 Cost. non è una formula astratta: è il cardine che permette a chiunque di entrare in un’aula di giustizia per far valere un proprio diritto o difendersi da un’accusa. Tutela quattro situazioni concrete: la possibilità di agire per i propri diritti soggettivi e interessi legittimi, l’inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del processo, il patrocinio a spese dello Stato per chi non ha mezzi sufficienti e la riparazione degli errori giudiziari. In questa guida si vedono i casi pratici più ricorrenti — dal lavoratore licenziato al cittadino che ricorre al TAR — e si spiega come ciascuno di questi presìdi entra effettivamente in gioco.
Prima degli esempi: il quadro normativo
L’art. 24 della Costituzione fissa un principio semplice e potente: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». La norma è poi articolata in quattro commi che corrispondono ad altrettanti diritti fondamentali. Il primo riconosce il diritto di azione, ovvero la possibilità per chiunque di rivolgersi a un giudice. Il secondo afferma che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il terzo prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, attuato dalla legge 217/1990 e oggi dal d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia). Il quarto comma impone allo Stato di riparare gli errori giudiziari.
Questi quattro pilastri si intrecciano con altre norme cruciali: l’art. 111 Cost. sul giusto processo (contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata) e l’art. 6 CEDU sul fair trial, che la Corte europea dei diritti dell’uomo applica anche ai procedimenti civili e amministrativi. Sul piano processuale, il codice di procedura civile, quello di procedura penale (in particolare l’art. 629 c.p.p. sulla revisione) e il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) traducono in regole operative l’art. 24.
Diritto di agire e diritto di difesa: due facce
Il diritto di agire e quello di difesa sembrano simmetrici ma operano in modo diverso. Agire significa prendere l’iniziativa: presentare una citazione, un ricorso, una denuncia-querela, un’opposizione. Difendersi significa rispondere a una pretesa altrui in modo effettivo, con tempi adeguati per preparare la replica, conoscenza degli atti, possibilità di prova contraria e assistenza tecnica.
Per la Corte costituzionale entrambi i diritti devono essere effettivi, non solo formali. Una difesa è effettiva quando l’interessato può conoscere tempestivamente l’accusa o la domanda, avere accesso al fascicolo, disporre di un difensore di fiducia (o d’ufficio quando il difensore tecnico è obbligatorio), interrogare i testimoni e impugnare la decisione sfavorevole. Il doppio grado di giurisdizione — appello e poi Cassazione — non è imposto direttamente dall’art. 24, ma è il sistema scelto dall’ordinamento per dare concretezza al controllo sulla decisione.
Patrocinio a spese dello Stato
Il terzo comma dell’art. 24 garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». In pratica: chi non ha redditi sufficienti non deve rinunciare al processo. La legge 30 luglio 1990 n. 217 ha introdotto il patrocinio in materia penale; oggi la disciplina organica si trova nel d.P.R. 115/2002, esteso a civile, amministrativo, tributario e affari di volontaria giurisdizione.
La soglia è ancorata al reddito imponibile annuo dichiarato dall’interessato e dai familiari conviventi. Nel 2024 il limite è stato aggiornato a circa 12.838 euro (importo periodicamente rivalutato con decreto interministeriale). Per il penale, la soglia si innalza se vi sono familiari a carico. La domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente (per il civile e amministrativo) o al magistrato procedente (per il penale), con autocertificazione dei redditi e indicazione delle ragioni della causa.
Caso 1 — Lavoratore licenziato che chiede patrocinio in causa di lavoro
Situazione. Marco, magazziniere con reddito 2023 pari a 11.500 euro lordi, riceve un licenziamento disciplinare che ritiene ingiusto. Vuole impugnarlo davanti al Tribunale del lavoro ma teme i costi di avvocato e contributo unificato.
Strumento attivabile. Patrocinio a spese dello Stato in sede civile (artt. 74 ss. d.P.R. 115/2002). Marco presenta istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati con copia dei redditi familiari, indicazione dell’avvocato scelto e descrizione sintetica della controversia. Il Consiglio decide entro 10 giorni; se ammette, lo Stato anticipa onorari e spese.
Esito tipico. Se i redditi sono sotto soglia e la pretesa non è manifestamente infondata, l’ammissione è quasi automatica. Marco impugna il licenziamento senza esborsi: spese e compenso saranno liquidati al difensore direttamente dal giudice. Se vince e il datore di lavoro è condannato alle spese, lo Stato recupera le somme dal soccombente.
Caso 2 — Imputato non abbiente in un processo penale
Situazione. Luca è imputato per furto aggravato. Disoccupato da otto mesi, non ha mezzi per pagare un difensore di fiducia. Sa che gli verrà nominato un avvocato d’ufficio ma teme di doverlo poi rimborsare.
Strumento attivabile. Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, da chiedere al giudice procedente (GIP, Tribunale o Corte d’appello). Diverso dalla mera difesa d’ufficio: con il patrocinio l’imputato non paga nemmeno l’onorario del difensore d’ufficio. Si può scegliere comunque un legale di fiducia purché iscritto nelle liste degli avvocati abilitati al patrocinio (presso ciascun Consiglio dell’Ordine).
Esito tipico. Ammissione con decreto del giudice; l’avvocato presenta poi istanza di liquidazione al termine del grado di giudizio. In caso di condanna, l’imputato non perde il beneficio salvo che emerga successivamente un reddito superiore alla soglia. La revoca è possibile, ma sempre con provvedimento motivato.
Caso 3 — Vittima di reato che si costituisce parte civile
Situazione. Anna, vittima di lesioni personali volontarie, vuole partecipare al processo penale contro l’aggressore per ottenere il risarcimento del danno senza dover poi avviare una causa civile autonoma. Ha redditi modesti (pensione 10.200 euro/anno).
Strumento attivabile. Costituzione di parte civile (artt. 76-82 c.p.p.) abbinata al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da specifici reati (l’art. 76, co. 4-ter, d.P.R. 115/2002 ammette il patrocinio a prescindere dai limiti di reddito per vittime di alcuni reati gravi: violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, tratta, ecc.). Per gli altri reati vale la soglia ordinaria.
Esito tipico. Anna deposita atto di costituzione tramite il difensore entro l’udienza preliminare o, in mancanza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice, in caso di condanna penale, decide anche sulla domanda risarcitoria (o rimette la sola liquidazione al giudice civile, ex art. 539 c.p.p.).
Caso 4 — Condannato che scopre prove nuove: revisione del processo
Situazione. Paolo, condannato in via definitiva per rapina nel 2019, viene successivamente scagionato da nuove prove genetiche e dalla confessione del vero autore del reato. Vuole far cadere la condanna e ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione.
Strumento attivabile. Revisione penale ex artt. 629-647 c.p.p., istituto direttamente collegato al quarto comma dell’art. 24 Cost. La richiesta si presenta alla Corte d’appello competente (in genere quella di un distretto diverso da quello che ha pronunciato la sentenza). Sono ammissibili nuove prove sopravvenute, contrasto con altra sentenza penale, falsità di prove utilizzate o dolo del giudice. In caso di accoglimento, oltre al proscioglimento, scatta il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314-315 c.p.p.) o, in alternativa, alla riparazione per errore giudiziario (artt. 643-647 c.p.p.).
Esito tipico. La Corte annulla la condanna; un separato procedimento liquida l’indennizzo, calcolato su parametri legali (ex art. 315 c.p.p., con tetto attualmente fissato a 516.456,90 euro per la sola ingiusta detenzione).
Caso 5 — Cittadino che impugna un atto amministrativo davanti al TAR
Situazione. Sara riceve il diniego di un’autorizzazione edilizia che ritiene illegittimo per difetto di motivazione. Vuole far valere il proprio interesse legittimo a ottenere il provvedimento favorevole.
Strumento attivabile. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza dell’atto (art. 41 d.lgs. 104/2010). Anche qui opera il patrocinio a spese dello Stato se i redditi sono sotto soglia. Il diritto di agire ex art. 24 Cost. copre infatti sia i diritti soggettivi (tipicamente davanti al giudice ordinario) sia gli interessi legittimi (davanti al giudice amministrativo).
Esito tipico. Il TAR decide con sentenza che può annullare l’atto, condannare la PA al risarcimento e — nei casi di silenzio o inerzia — ordinare l’adozione del provvedimento richiesto. Resta poi il grado di appello davanti al Consiglio di Stato.
Quando e come reagire
I tempi di reazione variano molto a seconda del procedimento, ma alcuni snodi sono comuni a tutte le situazioni in cui un cittadino, un imputato o un ricorrente deve attivare i presìdi dell’art. 24.
- Verificare il termine. Ogni azione ha una scadenza: 60 giorni davanti al TAR, 5 anni per la responsabilità civile extracontrattuale, 10 anni per quella contrattuale, 60 giorni per il licenziamento (con onere di deposito ricorso entro 180 giorni), termini brevi per la revisione penale ma senza decadenza temporale assoluta.
- Raccogliere la documentazione. Atti ricevuti, comunicazioni, prove documentali, testimoni. Una difesa effettiva inizia da una ricostruzione ordinata dei fatti.
- Valutare il patrocinio a spese dello Stato. Se il reddito imponibile familiare è sotto soglia, l’istanza va presentata prima possibile per non anticipare somme.
- Scegliere il difensore. In ogni grado di giudizio il cittadino può cambiare difensore. Per il patrocinio è necessario che il legale sia iscritto nell’elenco abilitato.
- Non rinunciare al doppio grado. Se la decisione di primo grado è sfavorevole, l’appello — o la cassazione per i motivi di legittimità — fa parte integrante della difesa effettiva.
Norme e fonti
- Art. 24 Cost. — diritto di azione e di difesa, patrocinio per i non abbienti, riparazione errori giudiziari.
- Art. 111 Cost. — giusto processo, contraddittorio, parità delle parti, motivazione obbligatoria delle sentenze, ragionevole durata.
- L. 30 luglio 1990 n. 217 — prima disciplina organica del patrocinio gratuito in materia penale, oggi assorbita nel d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia, artt. 74-141).
- D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 — Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia; disciplina vigente del patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, amministrativo, tributario, penale.
- Art. 6 CEDU — diritto a un equo processo, accesso al giudice, parità delle armi; applicabile sia al civile sia al penale ed entrato nel diritto interno via art. 117 Cost.
- Artt. 629-647 c.p.p. — revisione penale e riparazione dell’errore giudiziario; artt. 314-315 c.p.p. per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
- D.lgs. 104/2010 (CPA) — Codice del processo amministrativo: termini, ricorsi, tutela cautelare davanti a TAR e Consiglio di Stato.
Domande frequenti
Il patrocinio a spese dello Stato copre anche le cause già in corso?
Sì. L’ammissione può essere chiesta in qualunque stato e grado del processo, ma vale solo per le attività difensive successive all’istanza. È quindi consigliabile presentarla il prima possibile, idealmente prima del deposito dell’atto introduttivo o, in penale, prima dell’udienza preliminare.
Se vinco la causa con il patrocinio, devo restituire qualcosa allo Stato?
No, l’interessato non restituisce alcunché. Lo Stato recupera però gli onorari e le spese dalla parte soccombente, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Se la sentenza dichiara compensate le spese o se il soccombente è insolvente, le somme restano a carico dell’erario.
L’art. 24 vale anche davanti al giudice tributario o di pace?
Sì. Il diritto di azione e di difesa copre ogni giurisdizione: ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile e perfino davanti ai giudici di pace. Il patrocinio a spese dello Stato è esteso a tutti questi ambiti dal d.P.R. 115/2002, con regole simili a quelle del processo ordinario.
Cosa succede se lo Stato non rispetta i tempi del processo?
Quando la durata del procedimento supera i termini ragionevoli previsti dalla legge 89/2001 (cosiddetta «legge Pinto»), il cittadino può chiedere un equo indennizzo alla Corte d’appello competente. È una tutela ulteriore che si affianca al diritto di azione e di difesa dell’art. 24, ancorata all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU.