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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: la natura programmatica della norma

L’art. 2 apre il decreto antiriciclaggio con una funzione dichiarativa: non impone obblighi diretti ai soggetti destinatari, ma orienta l’interprete nell’applicazione di tutte le disposizioni successive. La sua portata si coglie soprattutto nei casi limite, quando il soggetto obbligato deve decidere se applicare o meno una misura rafforzata, se segnalare un’operazione, se trattare un dato. In quei momenti l’art. 2 fornisce la bussola: la finalita preventiva prevale sulla logica meramente formale, il rischio concreto prevale sull’automatismo procedurale.

Capire questa natura programmatica e essenziale anche per evitare due errori opposti: da un lato l’iper-formalismo, che applica controlli identici a tutti i clienti indipendentemente dal rischio; dall’altro la sottovalutazione, che si limita a una check-list senza interrogarsi sul senso dell’operazione. L’art. 2 chiede invece un giudizio sostanziale, proporzionato e documentato, che resta la cifra distintiva del modello europeo di prevenzione.

Il risk-based approach e la proporzionalita

L’approccio basato sul rischio impone di calibrare le misure di adeguata verifica e di controllo in funzione di tre variabili: profilo soggettivo del cliente (residenza, attivita, esposizione politica, struttura societaria), natura del rapporto o dell’operazione (occasionalita, importo, finalita dichiarata) e contesto geografico (Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE). Il soggetto obbligato deve documentare la valutazione del rischio in modo che sia ricostruibile in sede di vigilanza.

La proporzionalita opera in entrambe le direzioni: consente misure semplificate quando il rischio e basso (ad esempio operazioni di importo modesto con controparti vigilate UE) e impone misure rafforzate quando il rischio e elevato (clienti PEP, strutture opache, giurisdizioni non collaborative). L’art. 2 legittima questa graduazione, che e poi declinata negli artt. 17 e seguenti.

Il sistema delle autorita e la cooperazione

Il MEF detta l’indirizzo politico e coordina il sistema. La UIF, costituita presso la Banca d’Italia, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette e trasmette i risultati alla Guardia di Finanza (Nucleo speciale di polizia valutaria) e alla DIA. Le autorita di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS, CONSOB) controllano i rispettivi soggetti obbligati. A livello europeo, il Regolamento 2024/1620 ha istituito AMLA, l’Autorita europea antiriciclaggio, operativa dal 2025 a Francoforte.

La cooperazione e bidirezionale: le autorita italiane scambiano informazioni fra loro e con le omologhe estere, comprese le FIU dei Paesi terzi. L’art. 2 fonda il principio della collaborazione, che diventa obbligo specifico negli artt. 9-13 del decreto.

Caso 1: l’operazione in contanti del piccolo imprenditore

Scenario. Tizio, titolare di una ditta individuale di autolavaggio, si presenta in banca per versare 9.500 euro in contanti, dichiarando che si tratta dell’incasso settimanale. L’addetto allo sportello nota che operazioni analoghe si ripetono ogni venerdi da tre mesi, sempre poco sotto la soglia di tracciabilita.

Come si legge in pratica. L’art. 2 indica la finalita preventiva: non basta che il singolo versamento sia sotto soglia, occorre valutare la pluralita degli indici (frazionamento, ricorrenza, coerenza con l’attivita). La banca deve aggiornare la valutazione del rischio del cliente e, se gli indici di sospetto persistono, inoltrare una SOS alla UIF ai sensi dell’art. 35.

Documenti. Scheda di adeguata verifica aggiornata, evidenza dei versamenti ricorrenti, eventuale segnalazione interna al responsabile AML, traccia della valutazione e della decisione (segnalare o motivare il non sospetto).

Caso 2: il cliente con struttura societaria estera

Scenario. Caio chiede di aprire un conto corrente a nome di una societa con sede in una giurisdizione UE periferica, ma il titolare effettivo dichiarato risiede in un Paese terzo non incluso nelle liste di equivalenza. L’oggetto sociale e generico (consulenza) e il volume d’affari atteso e elevato.

Come si legge in pratica. Il risk-based approach impone misure rafforzate: identificazione documentata del titolare effettivo, verifica della provenienza dei fondi, monitoraggio continuo del rapporto. L’art. 2 giustifica questa intensita di controllo come misura proporzionata al rischio elevato, non come discriminazione contraria al TFUE.

Documenti. Visura della societa estera, dichiarazione di titolare effettivo, atti costitutivi tradotti, prove della provenienza dei fondi (bilanci, contratti), questionario rafforzato e parere del responsabile AML.

Caso 3: il professionista non finanziario

Scenario. Sempronio, agente immobiliare, segue una compravendita di immobile commerciale del valore di 1,2 milioni di euro. L’acquirente e una societa neocostituita con capitale minimo e propone il pagamento mediante bonifici provenienti da tre banche estere diverse.

Come si legge in pratica. Anche i prestatori di servizi non finanziari rientrano fra i soggetti obbligati. La finalita preventiva dell’art. 2 impone all’agente di non limitarsi al ruolo di intermediario commerciale: deve raccogliere e verificare i dati identificativi, valutare la coerenza del profilo economico e, se permangono dubbi, astenersi dal completare l’operazione e segnalare alla UIF.

Documenti. Mandato sottoscritto, documenti identificativi, visura della societa acquirente, evidenze sulla provenienza dei fondi, traccia della valutazione del rischio dell’operazione.

Caso 4: la persona politicamente esposta

Scenario. Mevio, residente all’estero ma cittadino italiano, chiede di aprire un dossier titoli presso un intermediario. Dalla verifica risulta che ha ricoperto per cinque anni una carica di governo in un Paese terzo e che cessera dall’incarico da meno di dodici mesi.

Come si legge in pratica. La qualifica di PEP, anche estera, attiva misure rafforzate per finalita preventiva: autorizzazione di un dirigente all’instaurazione del rapporto, verifica della provenienza patrimoniale, monitoraggio continuo. L’art. 2 chiarisce che si tratta di misure proporzionate al rischio, non di una sanzione, e che restano in vigore per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

Documenti. Dichiarazione PEP, evidenza della carica ricoperta, autorizzazione interna di livello dirigenziale, documentazione patrimoniale, piano di monitoraggio rafforzato.

Caso 5: la cooperazione internazionale

Scenario. Calpurnia, cliente di una banca italiana, riceve un bonifico di 250.000 euro da un istituto extra-UE. La UIF italiana riceve una richiesta di informazioni dalla FIU del Paese ordinante, che sospetta un collegamento con un’inchiesta su finanziamento del terrorismo.

Come si legge in pratica. L’art. 2 fonda il principio della cooperazione fra autorita. La UIF puo ottenere dalla banca italiana le informazioni rilevanti e trasmetterle alla FIU richiedente nei limiti delle regole sulla protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali e ammesso in quanto necessario per un interesse pubblico rilevante ex art. 6 GDPR.

Documenti. Richiesta UIF al soggetto obbligato, riscontro documentale dell’operazione, eventuale congelamento cautelare, registro degli scambi informativi.

Quando chiedere una verifica

Se l’azienda o il privato deve valutare un’operazione complessa che incrocia profili AML (operazioni in contanti ricorrenti, strutture societarie estere, controparti PEP, flussi internazionali), e opportuno far esaminare la documentazione a chi conosca il sistema di prevenzione. Per individuare un professionista qualificato e indipendente sul territorio si puo consultare fiscoinvestimenti.it, che mette in contatto con figure specializzate in adeguata verifica e segnalazioni.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

L’art. 2 impone obblighi diretti ai cittadini?
No. La norma ha natura programmatica e si rivolge agli interpreti e ai soggetti obbligati. Gli obblighi concreti (verifica, conservazione, segnalazione) sono negli articoli successivi.

Qual e la differenza fra prevenzione amministrativa e repressione penale del riciclaggio?
La prevenzione (D.Lgs. 231/2007) opera a monte, mediante controlli e segnalazioni; la repressione (artt. 648-bis ss. c.p.) opera a valle, punendo chi ricicla. Sono sistemi distinti ma coordinati.

Cosa significa risk-based approach?
Significa graduare le misure di controllo in base al rischio concreto del cliente, del rapporto e dell’operazione, applicando misure semplificate o rafforzate secondo le circostanze.

Le misure antiriciclaggio limitano la libera circolazione dei capitali nell’UE?
L’art. 2 richiama gli artt. 45 par. 3 e 52 par. 1 TFUE, che consentono limitazioni proporzionate per ordine pubblico, sicurezza e sanita pubblica. Le misure AML rientrano in queste eccezioni.

Come si coordina il D.Lgs. 231/2007 con il pacchetto AML 2024?
Il Regolamento (UE) 2024/1624 e direttamente applicabile dal 2027 e armonizza gli obblighi a livello UE; la Direttiva 2024/1640 dovra essere recepita modificando il decreto italiano. AMLA vigila sui soggetti a maggior rischio transfrontaliero.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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