Art. 42 BIS c.c. Trasformazione, fusione e scissione
In vigore
Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonchè la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
In sintesi
Art. 42-bis c.c. consente a associazioni e fondazioni di compiere trasformazioni, fusioni e scissioni tra loro.
Ratio della norma
L'art. 42 bis c.c. è stato introdotto per colmare una lacuna storica dell'ordinamento: fino alla sua entrata in vigore, le operazioni straordinarie tra enti del Libro I del codice civile non disponevano di una disciplina organica. La norma mira a garantire che anche le associazioni e le fondazioni possano riorganizzarsi in modo flessibile, favorendo la continuità dell'ente e la tutela dei terzi coinvolti, in linea con i principi che governano le analoghe operazioni societarie.
Analisi del testo
La disposizione opera attraverso un sistema di rinvii alle norme del Libro V in materia di società. Per la trasformazione, il rinvio all'art. 2498 c.c. garantisce la continuità dei rapporti giuridici in capo all'ente trasformato. L'obbligo di redigere una relazione patrimoniale aggiornata a non più di centoventi giorni — corredata dall'elenco dei creditori e dalla relazione prevista dall'art. 2500-sexies, secondo comma — assicura trasparenza verso i creditori e gli associati. Per fusioni e scissioni, il rinvio alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V garantisce l'applicazione delle tutele procedurali tipiche delle operazioni societarie, nei limiti della compatibilità con la natura degli enti non profit.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni disciplinate dal Titolo II del Libro I c.c., ogni volta che l'ente intenda procedere a una trasformazione, fusione o scissione con un altro ente della stessa categoria. L'applicazione è tuttavia preclusa qualora l'atto costitutivo o lo statuto escludano espressamente tali operazioni. Occorre inoltre verificare la compatibilità con la disciplina speciale eventualmente applicabile, in particolare per gli enti del Terzo settore soggetti al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che prevede norme proprie in materia.
Connessioni con altre norme
L'art. 42 bis c.c. si collega sistematicamente agli artt. 2498 e ss. c.c. (trasformazione societaria), agli artt. 2501 e ss. c.c. (fusione) e agli artt. 2506 e ss. c.c. (scissione), applicati per rinvio in quanto compatibili. Rilevante è anche il coordinamento con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti iscritti al RUNTS, nonché con le disposizioni in materia di Registro delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000). Gli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies c.c. sono espressamente richiamati per la disciplina di dettaglio della trasformazione.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 42 bis del codice civile?
L'art. 42 bis c.c. disciplina le operazioni straordinarie — trasformazione, fusione e scissione — tra associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni, rinviando in quanto compatibili alle norme del codice civile previste per le società.
È possibile escludere la trasformazione, fusione o scissione con lo statuto?
Sì. La norma consente di escludere tali operazioni inserendo un'apposita clausola nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente. In assenza di tale esclusione, le operazioni sono ammesse.
Quali documenti occorre predisporre per la trasformazione di un'associazione o fondazione?
L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente, aggiornata a non più di centoventi giorni prima della delibera, con l'elenco dei creditori, nonché la relazione prevista dall'art. 2500-sexies, secondo comma, c.c.
Dove vengono iscritti gli atti di trasformazione, fusione o scissione?
In linea generale, gli atti vengono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche. Per gli enti del Terzo settore, l'iscrizione avviene nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Le norme sulle fusioni e scissioni societarie si applicano anche alle associazioni e fondazioni?
Sì, ma solo in quanto compatibili con la natura degli enti. L'art. 42 bis richiama le disposizioni del Libro V del codice civile relative a fusioni (sezione II) e scissioni (sezione III) del capo X, titolo V, limitatamente ai profili compatibili.
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