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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 40 c.c. Responsabilità degli organizzatori

In vigore

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

In sintesi

  • Gli organizzatori del comitato rispondono personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti.
  • Pari responsabilità grava su coloro che assumono la gestione concreta delle risorse.
  • La responsabilità è orientata alla destinazione dei fondi allo scopo dichiarato pubblicamente.
  • La norma tutela i contribuenti terzi che hanno affidato risorse al comitato confidando nello scopo annunziato.

L'art. 40 c.c. stabilisce la responsabilità personale e solidale degli organizzatori e dei gestori dei fondi raccolti dai comitati per la corretta conservazione e destinazione delle somme allo scopo annunziato.

Ratio

L'art. 40 c.c. riflette la particolare posizione di fiducia che gli organizzatori assumono nei confronti del pubblico. Quando si raccolgono fondi promettendo una determinata destinazione, si crea un vincolo giuridicamente rilevante: le somme non appartengono liberamente agli organizzatori, ma sono gravate da un onere di destinazione. La responsabilità personale e solidale è lo strumento con cui l'ordinamento presidia questa fiducia.

Analisi

La responsabilità ex art. 40 c.c. ha carattere oggettivo rispetto alla destinazione: non è necessario dimostrare dolo o colpa grave, essendo sufficiente che i fondi non siano stati conservati o destinati allo scopo annunziato. L'espressione «coloro che assumono la gestione dei fondi» è interpretata in modo ampio: vi rientrano non solo i tesorieri formalmente nominati, ma chiunque abbia di fatto maneggiato il denaro raccolto. La solidarietà passiva consente al creditore o al contribuente leso di agire per l'intero nei confronti di ciascun responsabile.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i comitati di cui all'art. 39 c.c. ogni volta che fondi raccolti dal pubblico vengano distratti dallo scopo annunziato, non conservati adeguatamente o comunque gestiti in modo difforme rispetto alle aspettative dei contribuenti. Trova applicazione anche in sede penale come elemento di valutazione in ipotesi di appropriazione indebita o truffa aggravata.

Connessioni

L'art. 40 c.c. si collega all'art. 39 c.c. (definizione del comitato), all'art. 41 c.c. (responsabilità dei raccoglitori) e all'art. 42 c.c. (devoluzione dei fondi non utilizzati). Sul piano penale, interagisce con gli artt. 646 e 640 c.p. in caso di distrazione o appropriazione dei fondi raccolti.

Domande frequenti

Chi è responsabile dei fondi raccolti?

Gli organizzatori e coloro che gestiscono i fondi sono responsabili.

Per quali aspetti rispondono gli organizzatori?

Per la conservazione dei fondi e la loro destinazione allo scopo annunziato.

La responsabilità è personale?

Sì, è personale e solidale di chi ha organizzato o gestito i fondi.

Verso chi rispondono gli organizzatori?

Verso i contributori e verso l'autorità pubblica competente.

Lo scopo annunziato è vincolante?

Sì, i fondi devono essere destinati allo scopo reso noto pubblicamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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