Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 c.c. Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

In vigore

fondazioni L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

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In sintesi

  • L'autorità governativa esercita controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.
  • Può nominare o sostituire amministratori o rappresentanti quando le disposizioni dell'atto di fondazione non siano attuabili.
  • Può annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, sentiti gli amministratori.
  • Può sciogliere l'organo amministrativo e nominare un commissario straordinario se gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto, dello scopo o della legge.
  • Nei casi di necessità può procedere d'ufficio all'annullamento di deliberazioni o allo scioglimento dell'organo.
Indice dei contenuti

L'art. 25 c.c. attribuisce all'autorità governativa poteri di controllo, vigilanza e intervento sull'amministrazione delle fondazioni, fino allo scioglimento dell'organo amministrativo.

Ratio

Le fondazioni perseguono finalità di interesse generale e gestiscono patrimoni destinati a uno scopo, spesso benefico o culturale. Il legislatore ha ritenuto necessario affiancare all'autonomia statutaria un sistema di controllo pubblico: l'art. 25 c.c. esprime questa logica. La fondazione non appartiene a nessuno in senso privatistico, e l'autorità governativa funge da garante del rispetto della volontà originaria del fondatore e della legalità dell'azione amministrativa.

Analisi

La norma individua quattro distinti poteri. Il primo è il controllo e la vigilanza in senso lato, attività continua che si esplica attraverso l'esame dei bilanci e degli atti gestionali. Il secondo è il potere di nomina e sostituzione degli amministratori: si attiva quando le disposizioni dell'atto di fondazione non possono essere attuate. Il terzo è il potere di annullamento delle deliberazioni illegittime, che presuppone il contraddittorio con gli amministratori e si conclude con provvedimento definitivo. Il quarto è lo scioglimento dell'organo amministrativo con nomina di un commissario straordinario, misura estrema attivabile quando gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o della legge. Il secondo comma consente di procedere d'ufficio nei casi di necessità.

Quando si applica

L'articolo si applica alle fondazioni di diritto privato riconosciute ai sensi degli artt. 14 ss. c.c. Non si applica direttamente alle fondazioni di partecipazione o agli enti del Terzo settore soggetti al d.lgs. 117/2017, che possono prevedere regimi di vigilanza differenziati. Per le fondazioni bancarie, la disciplina speciale del d.lgs. 153/1999 prevede un regime di vigilanza del Ministero dell'Economia.

Connessioni

L'art. 25 va letto in collegamento con l'art. 14 c.c. (costituzione della fondazione), l'art. 16 c.c. (contenuto dell'atto costitutivo), l'art. 26 c.c. (estinzione della fondazione) e l'art. 28 c.c. (devoluzione del patrimonio). Rileva inoltre il d.lgs. 117/2017, che per gli enti del Terzo settore configura poteri di vigilanza del Ministero del Lavoro, in parte sostitutivi o integrativi rispetto alla disciplina codicistica.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio dirige una fondazione filantropica; l'autorità governativa esercita vigilanza annuale e può annullare deliberazioni contrarie alla legge o all'atto di fondazione.

Caso 2: Caso 2

Caio amministra una fondazione che delibera in contrasto con l'ordine pubblico; l'autorità governativa scioglie l'amministrazione e nomina un commissario straordinario.

Domande frequenti

Chi esercita il controllo sulle fondazioni?

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione.

Quali poteri ha l'autorità governativa?

Può nominare e sostituire amministratori, annullare deliberazioni illegittime, e nominare commissari straordinari.

Per quali motivi l'autorità può annullare le deliberazioni?

Se contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume.

L'autorità può sciogliere l'amministrazione?

Sì, può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario.

La vigilanza governativa è periodica?

Sì, l'autorità esercita controllo e vigilanza continuativi sulle fondazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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