Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 c.c. Coordinamento di attività e unificazione di
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 25 - Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondaz…→Cod. civ. art. 27 - Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati→Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni→Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle→Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni→Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli→Art. 30 Codice Civile: Liquidazione→Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 26 c.c. attribuisce all'autorità governativa il potere di coordinare le attività di più fondazioni o di unificarne l'amministrazione, nel rispetto della volontà del fondatore.
Ratio
L'art. 26 c.c. risponde all'esigenza di garantire l'efficienza del sistema delle fondazioni quando più enti perseguono finalità analoghe o quando la frammentazione organizzativa ne compromette l'operatività. Il legislatore del 1942 ha previsto un intervento pubblico di carattere conservativo, preferibile alla soppressione degli enti.
Analisi
La norma distingue due misure distinte: il coordinamento delle attività, che lascia intatta la personalità giuridica di ciascuna fondazione ma ne raccorda l'operato, e l'unificazione dell'amministrazione, che concentra la gestione in un unico organo pur mantenendo formalmente separate le fondazioni. Il limite insuperabile è la volontà del fondatore, cui l'autorità deve conformarsi per quanto è possibile. L'autorità governativa competente è in genere la Prefettura o la Regione a seconda dell'ambito territoriale della fondazione.
Quando si applica
La disposizione si applica quando più fondazioni operano in settori affini o sovrapposti, quando la duplicazione delle strutture amministrative genera inefficienze, oppure quando il patrimonio di ciascuna fondazione è di dimensioni ridotte e la gestione separata risulta antieconomica. Non è richiesto che le fondazioni versino in stato di crisi: l'intervento ha natura preventiva e organizzativa.
Connessioni
La norma si collega all'art. 28 c.c. (trasformazione della fondazione) e all'art. 27 c.c. (estinzione della persona giuridica). Il coordinamento ex art. 26 rappresenta uno strumento meno invasivo rispetto alla trasformazione o all'estinzione. Rilevano inoltre le disposizioni del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio operano con due fondazioni culturali che svolgono attività similari; l'autorità governativa può coordinarne l'attività per evitare sovrapposizioni.
Caso 2: Caso 2
Sempronio gestisce due fondazioni benefiche con amministrazioni separate; l'autorità governativa può unificarne l'amministrazione, rispettando le volontà originarie.
Domande frequenti
Chi può disporre il coordinamento di più fondazioni?
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività.
Il coordinamento può trasformarsi in unificazione?
Sì, l'autorità può disporre sia il coordinamento che l'unificazione della loro amministrazione.
La volontà del fondatore va rispettata?
Sì, l'autorità deve rispettare, per quanto possibile, la volontà del fondatore.
L'unificazione è permanente?
L'unificazione è disposta dall'autorità secondo le circostanze di fatto.
Quali fondazioni possono essere coinvolte?
Possono essere coinvolte più fondazioni che svolgono attività correlated o simili.
Fonti consultate: 1 fonte verificate