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Art. 26 c.c. Coordinamento di attività e unificazione di
In vigore
amministrazione L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
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In sintesi
L'art. 26 c.c. attribuisce all'autorità governativa il potere di coordinare le attività di più fondazioni o di unificarne l'amministrazione, nel rispetto della volontà del fondatore.
Ratio
L'art. 26 c.c. risponde all'esigenza di garantire l'efficienza del sistema delle fondazioni quando più enti perseguono finalità analoghe o quando la frammentazione organizzativa ne compromette l'operatività. Il legislatore del 1942 ha previsto un intervento pubblico di carattere conservativo, preferibile alla soppressione degli enti.
Analisi
La norma distingue due misure distinte: il coordinamento delle attività, che lascia intatta la personalità giuridica di ciascuna fondazione ma ne raccorda l'operato, e l'unificazione dell'amministrazione, che concentra la gestione in un unico organo pur mantenendo formalmente separate le fondazioni. Il limite insuperabile è la volontà del fondatore, cui l'autorità deve conformarsi per quanto è possibile. L'autorità governativa competente è in genere la Prefettura o la Regione a seconda dell'ambito territoriale della fondazione.
Quando si applica
La disposizione si applica quando più fondazioni operano in settori affini o sovrapposti, quando la duplicazione delle strutture amministrative genera inefficienze, oppure quando il patrimonio di ciascuna fondazione è di dimensioni ridotte e la gestione separata risulta antieconomica. Non è richiesto che le fondazioni versino in stato di crisi: l'intervento ha natura preventiva e organizzativa.
Connessioni
La norma si collega all'art. 28 c.c. (trasformazione della fondazione) e all'art. 27 c.c. (estinzione della persona giuridica). Il coordinamento ex art. 26 rappresenta uno strumento meno invasivo rispetto alla trasformazione o all'estinzione. Rilevano inoltre le disposizioni del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Domande frequenti
Chi può disporre il coordinamento di più fondazioni?
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività.
Il coordinamento può trasformarsi in unificazione?
Sì, l'autorità può disporre sia il coordinamento che l'unificazione della loro amministrazione.
La volontà del fondatore va rispettata?
Sì, l'autorità deve rispettare, per quanto possibile, la volontà del fondatore.
L'unificazione è permanente?
L'unificazione è disposta dall'autorità secondo le circostanze di fatto.
Quali fondazioni possono essere coinvolte?
Possono essere coinvolte più fondazioni che svolgono attività correlated o simili.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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