Testo dell'articoloVigente
Art. 22 c.c. – Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 21 - Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea→Cod. civ. art. 23 - Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 20 Codice Civile: Convocazione dell’assemblea delle associazioni→Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati→Art. 19 Codice Civile: Limitazioni del potere di rappresentanza→Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni→Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori→Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione→Art. 17 c.c. – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 22 c.c. stabilisce che le azioni di responsabilità contro gli amministratori di associazioni sono deliberate dall'assemblea e promosse dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Ratio
La disposizione risponde all'esigenza di garantire che l'associazione possa tutelare il proprio patrimonio qualora gli amministratori abbiano causato un danno nell'esercizio delle loro funzioni. Affidare la decisione all'assemblea assicura che sia la collettività dei soci a valutare l'opportunità di intraprendere un'azione giudiziaria che inevitabilmente coinvolge la vita interna dell'ente.
Analisi
L'art. 22 c.c. individua due presupposti distinti: uno deliberativo (la volontà espressa dall'assemblea) e uno esecutivo (la legittimazione a stare in giudizio). I nuovi amministratori agiscono in nome e per conto dell'ente, subentrando a coloro che si intende convenire in giudizio; i liquidatori intervengono quando l'associazione è in fase di scioglimento. L'azione è di natura contrattuale, fondata sulla violazione degli obblighi di gestione che gli amministratori assumono al momento della nomina.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che gli amministratori di un'associazione riconosciuta abbiano cagionato un danno all'ente attraverso atti od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato: gestione irregolare del patrimonio, mancato rispetto dello statuto, violazione di delibere assembleari o di obblighi di legge. Non si applica, di regola, alle associazioni non riconosciute né alle fondazioni, che dispongono di una disciplina propria.
Connessioni
La norma va letta in coordinamento con gli artt. 18 e 19 c.c. (responsabilità degli amministratori e poteri dell'assemblea), con l'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità nelle società per azioni, cui l'art. 22 è spesso accostato per analogia), e con il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti che vi rientrano.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, amministratore dimissionario di un'associazione, ha causato danni; l'assemblea delibera l'azione di responsabilità e i nuovi amministratori la promuovono in giudizio.
Caso 2: Caso 2
Caio, ex amministratore, ha operato in violazione delle sue competenze; il nuovo amministratore o il liquidatore esercita l'azione risarcitoria deliberata dall'assemblea.
Domande frequenti
Chi decide l'esercizio dell'azione di responsabilità?
L'assemblea delibera se promuovere l'azione contro gli amministratori.
Chi esercita materialmente l'azione in giudizio?
I nuovi amministratori o i liquidatori della fondazione.
Contro quale amministratore si può agire?
Contro gli amministratori per i fatti compiuti da loro nelle loro funzioni.
La deliberazione dell'assemblea è vincolante?
Sì, una volta deliberata l'azione, gli amministratori o i liquidatori devono esercitarla.
Chi può promuovere l'azione se non vi è deliberazione?
Senza deliberazione assembleari, l'azione non può essere promossa da altri organi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate