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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 22 c.c. Azioni di responsabilità contro gli

In vigore

amministratori Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

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In sintesi

  • Disciplina le azioni di responsabilità civile nei confronti degli amministratori di associazioni riconosciute.
  • La decisione di agire spetta all'assemblea dei soci, organo sovrano dell'ente.
  • La legittimazione attiva è attribuita ai nuovi amministratori o, in caso di scioglimento, ai liquidatori.
  • La norma è in vigore, senza modifiche, dal 19 aprile 1942.

L'art. 22 c.c. stabilisce che le azioni di responsabilità contro gli amministratori di associazioni sono deliberate dall'assemblea e promosse dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Ratio

La disposizione risponde all'esigenza di garantire che l'associazione possa tutelare il proprio patrimonio qualora gli amministratori abbiano causato un danno nell'esercizio delle loro funzioni. Affidare la decisione all'assemblea assicura che sia la collettività dei soci a valutare l'opportunità di intraprendere un'azione giudiziaria che inevitabilmente coinvolge la vita interna dell'ente.

Analisi

L'art. 22 c.c. individua due presupposti distinti: uno deliberativo (la volontà espressa dall'assemblea) e uno esecutivo (la legittimazione a stare in giudizio). I nuovi amministratori agiscono in nome e per conto dell'ente, subentrando a coloro che si intende convenire in giudizio; i liquidatori intervengono quando l'associazione è in fase di scioglimento. L'azione è di natura contrattuale, fondata sulla violazione degli obblighi di gestione che gli amministratori assumono al momento della nomina.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che gli amministratori di un'associazione riconosciuta abbiano cagionato un danno all'ente attraverso atti od omissioni compiuti nell'esercizio del loro mandato: gestione irregolare del patrimonio, mancato rispetto dello statuto, violazione di delibere assembleari o di obblighi di legge. Non si applica, di regola, alle associazioni non riconosciute né alle fondazioni, che dispongono di una disciplina propria.

Connessioni

La norma va letta in coordinamento con gli artt. 18 e 19 c.c. (responsabilità degli amministratori e poteri dell'assemblea), con l'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità nelle società per azioni, cui l'art. 22 è spesso accostato per analogia), e con il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) per gli enti che vi rientrano.

Domande frequenti

Chi decide l'esercizio dell'azione di responsabilità?

L'assemblea delibera se promuovere l'azione contro gli amministratori.

Chi esercita materialmente l'azione in giudizio?

I nuovi amministratori o i liquidatori della fondazione.

Contro quale amministratore si può agire?

Contro gli amministratori per i fatti compiuti da loro nelle loro funzioni.

La deliberazione dell'assemblea è vincolante?

Sì, una volta deliberata l'azione, gli amministratori o i liquidatori devono esercitarla.

Chi può promuovere l'azione se non vi è deliberazione?

Senza deliberazione assembleari, l'azione non può essere promossa da altri organi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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