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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 c.c. Convocazione dell'assemblea delle

In vigore

associazioni L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

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In sintesi

  • Gli amministratori devono convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per approvare il bilancio.
  • L'assemblea può essere convocata anche quando gli amministratori lo ritengano necessario.
  • Almeno un decimo degli associati può chiedere formalmente la convocazione, con richiesta motivata.
  • Se gli amministratori ignorano la richiesta degli associati, interviene il Presidente del tribunale.
  • La norma tutela il diritto degli associati a partecipare alla vita dell'ente.

L'art. 20 c.c. disciplina la convocazione dell'assemblea nelle associazioni: obbligatoria almeno una volta l'anno per il bilancio, e su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Ratio

L'art. 20 c.c. persegue un duplice obiettivo: garantire la continuità gestionale dell'associazione attraverso l'approvazione periodica del bilancio, e assicurare agli associati un effettivo potere di controllo sull'operato degli amministratori. La norma esprime il principio democratico che governa le associazioni riconosciute, bilanciando autonomia degli organi direttivi e diritti della base associativa.

Analisi

La convocazione annuale per il bilancio costituisce un obbligo inderogabile in capo agli amministratori: la sua omissione può configurare un inadempimento con possibili riflessi sulla loro responsabilità. Il quorum richiesto per la convocazione su iniziativa degli associati — un decimo — è una soglia minima di legge, derogabile in senso più favorevole dallo statuto. La richiesta deve essere motivata, ossia indicare le ragioni per cui si chiede la riunione. Il potere sostitutivo del Presidente del tribunale è attivabile solo in caso di inerzia degli amministratori di fronte a una richiesta regolare.

Quando si applica

La norma si applica alle associazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 ss. c.c. Per le associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.) e per gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (d.lgs. 117/2017), possono valere regole analoghe o integrative. In assenza di disposizioni statutarie specifiche, l'art. 20 c.c. funge da disciplina suppletiva.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 21 c.c. (competenze e deliberazioni assembleari), con l'art. 18 c.c. (ordinamento e amministrazione delle associazioni) e con l'art. 23 c.c. (annullamento delle deliberazioni assembleari). Negli enti del Terzo Settore, il d.lgs. 117/2017 prevede disposizioni più dettagliate sulla convocazione e sulle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Domande frequenti

Con quale frequenza deve essere convocata l'assemblea?

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Chi può richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea?

Almeno un decimo degli associati può richiedere la convocazione con istanza motivata.

Per quali motivi l'assemblea deve essere convocata?

Per l'approvazione del bilancio annuale e quando ne sussista necessità o sia richiesta dagli associati.

Chi ha il dovere di convocare l'assemblea?

Gli amministratori hanno il dovere di convocare l'assemblea secondo le modalità stabilite.

La convocazione straordinaria è sempre obbligatoria?

Sì, se la richiesta è motivata e proviene da almeno un decimo degli associati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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Redazione Legge in Chiaro
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