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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 32 c.c. Devoluzione dei beni con destinazione

In vigore

particolare Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

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In sintesi

  • La norma tutela i beni donati o lasciati a un ente con una destinazione specifica diversa dallo scopo principale dell'ente.
  • Se l'ente è una fondazione, si applica per analogia l'art. 28 c.c. (trasformazione governativa).
  • Se l'ente è un'associazione o altro ente, l'autorità governativa può imporre condizioni alla devoluzione per tutelare lo scopo specifico.
  • L'obiettivo è garantire che la volontà del donante o del testatore sia rispettata anche quando l'ente destinatario cessa.

I beni donati per scopo diverso da quello dell'ente sono devoluti a enti analoghi.

Ratio

L'articolo 32 introduce una tutela rafforzata per i beni vincolati a uno scopo determinato dal disponente (donante o testatore), distinto dallo scopo generale dell'ente. Quando l'ente si scioglie o si trasforma, questi beni non possono seguire il regime ordinario della devoluzione ex art. 31, perché la volontà del disponente verrebbe vanificata.

Analisi

Il presupposto applicativo è la presenza di beni donati o lasciati con una destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente: si tratta di liberalità modali (con onere ex art. 793 c.c.) o di lasciti testamentari con vincolo di destinazione. Per le fondazioni, il rinvio all'art. 28 c.c. comporta che l'autorità governativa modifichi la destinazione nel modo più conforme alla volontà del fondatore o del donante. Per le associazioni e gli altri enti, la norma attribuisce all'autorità il potere discrezionale di imporre condizioni alla devoluzione. La formula «può imporre» conferisce un potere discrezionale, non un obbligo.

Quando si applica

L'art. 32 si applica quando un ente si trasforma o si scioglie e nel suo patrimonio si trovano beni pervenuti per donazione o disposizione testamentaria con vincolo di destinazione a uno scopo specifico diverso da quello generale dell'ente. Non si applica ai beni entrati nel patrimonio senza vincolo di destinazione specifica.

Connessioni

L'art. 32 si collega all'art. 28 c.c. (trasformazione delle fondazioni), all'art. 31 c.c. (devoluzione ordinaria dei beni residui), all'art. 793 c.c. (donazione modale) e all'art. 647 c.c. (disposizioni testamentarie con onere).

Domande frequenti

Cosa accade ai beni donati con vincolo?

Sono devoluti ad altre persone giuridiche con fini analoghi e medesimo onere.

Chi provvede alla devoluzione?

L'autorità governativa provvede alla devoluzione nel caso di trasformazione o scioglimento.

Il vincolo originario si mantiene?

Sì, il vincolo di destinazione si trasferisce al nuovo ente ricevente.

Cosa significa 'fini analoghi'?

Significa che la persona giuridica ricevente ha scopi analoghi a quelli originari.

Il donante può opporsi alla devoluzione?

No, la devoluzione è disposta dall'autorità governativa nel rispetto della volontà.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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