Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 c.c. – Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

In sintesi

  • L'art. 32 c.c. disciplina la sorte dei beni donati o lasciati a un ente con una destinazione particolare, in caso di trasformazione o scioglimento dell'ente.
  • L'autorita governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche con fini analoghi.
  • La norma tutela la volonta del disponente, preservando la destinazione impressa ai beni.
  • Riguarda i beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente.
  • Si coordina con la disciplina dell'estinzione delle persone giuridiche (artt. 27 e seguenti c.c.).
  • Assicura continuita allo scopo voluto dal donante o dal testatore.
Indice dei contenuti

L'art. 32 del codice civile disciplina la devoluzione dei beni con destinazione particolare nel caso di trasformazione o di scioglimento dell'ente che ne sia destinatario. La disposizione stabilisce che, quando a un ente sono stati donati o lasciati beni con destinazione a uno scopo diverso da quello proprio dell'ente, e l'ente si trasforma o si scioglie, l'autorita governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che abbiano fini analoghi. La norma persegue una finalita precisa: salvaguardare la volonta del disponente e assicurare la continuita della destinazione impressa ai beni, anche quando l'ente originario venga meno o muti.

Il contesto della disciplina delle persone giuridiche

La disposizione si inserisce nella disciplina delle persone giuridiche e, in particolare, nelle norme che regolano le vicende estintive e modificative degli enti. Quando un ente si scioglie o si trasforma, occorre stabilire la sorte del suo patrimonio. La regola generale e dettata dalle norme sull'estinzione delle persone giuridiche, ma l'art. 32 introduce una disciplina speciale per una categoria particolare di beni: quelli che sono stati attribuiti all'ente con una destinazione specifica, diversa dallo scopo istituzionale dell'ente. Per questi beni la sorte non puo essere quella ordinaria, perche su di essi grava un vincolo di destinazione voluto dal disponente.

I beni con destinazione particolare

L'oggetto della norma sono i beni donati o lasciati all'ente con destinazione a uno scopo diverso da quello proprio dell'ente. Si tratta di beni che il donante o il testatore ha attribuito non per il perseguimento dello scopo generale dell'ente, ma per una finalita specifica e determinata. Su tali beni grava percio un vincolo di destinazione, che ne caratterizza la sorte. La particolarita della fattispecie sta proprio in questo: i beni non sono entrati nel patrimonio dell'ente per essere impiegati liberamente, ma per servire uno scopo preciso indicato dal disponente.

L'intervento dell'autorita governativa

La norma attribuisce all'autorita governativa il compito di devolvere i beni. Non si tratta quindi di una devoluzione automatica, ma di un atto dell'autorita, che individua i nuovi destinatari dei beni nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. L'intervento dell'autorita garantisce che la devoluzione avvenga in modo conforme alla volonta del disponente e alla legge, evitando che i beni siano impiegati per finalita estranee a quella originaria. Questo controllo pubblico riflette l'esigenza di tutelare la destinazione impressa ai beni, che non puo essere rimessa alla libera disponibilita dell'ente o di altri soggetti.

La devoluzione con lo stesso onere

Elemento centrale della disciplina e che la devoluzione avviene con lo stesso onere. I beni non vengono trasferiti liberi dal vincolo, ma conservano la destinazione originaria: i nuovi destinatari li ricevono gravati dallo stesso onere che il disponente aveva impresso. In questo modo la volonta del donante o del testatore continua a essere rispettata anche dopo la trasformazione o lo scioglimento dell'ente originario. La continuita dell'onere e il meccanismo attraverso cui la norma assicura che la finalita voluta dal disponente non vada perduta.

La scelta dei destinatari: enti con fini analoghi

La norma stabilisce che i beni sono devoluti ad altre persone giuridiche che abbiano fini analoghi. La scelta dei nuovi destinatari non e libera, ma deve cadere su enti i cui scopi siano affini a quelli a cui i beni erano destinati. Il criterio dell'analogia dei fini garantisce che la destinazione dei beni sia preservata nella sostanza: i beni continueranno a essere impiegati per finalita coerenti con quella originaria, anche se il soggetto destinatario e diverso. Questo criterio realizza un equilibrio tra l'esigenza di dare comunque una collocazione ai beni e quella di rispettare la volonta del disponente.

La tutela della volonta del disponente

La ratio dell'art. 32 risiede nella tutela della volonta del disponente. Chi dona o lascia beni con una destinazione particolare manifesta un interesse che merita protezione anche oltre la vita dell'ente destinatario. Se, in caso di trasformazione o scioglimento dell'ente, i beni potessero essere distolti dalla loro destinazione, la volonta del disponente sarebbe frustrata. La norma evita questo esito, assicurando che i beni continuino a servire uno scopo analogo a quello voluto. Si tratta di una forma di tutela postuma della volonta del donante o del testatore, coerente con il rispetto che l'ordinamento riserva agli atti di liberalita finalizzati.

Il coordinamento con le vicende dell'ente

La disposizione opera in occasione della trasformazione o dello scioglimento dell'ente. Entrambe le vicende incidono sull'identita o sull'esistenza dell'ente e pongono il problema della sorte dei beni con destinazione particolare. La norma fornisce una soluzione unitaria: in entrambi i casi i beni sono devoluti, con lo stesso onere, a enti con fini analoghi. Questa disciplina si coordina con le norme generali sull'estinzione e sulle modificazioni delle persone giuridiche, integrandole con una regola speciale per i beni vincolati nella destinazione.

Rilievo pratico e sistematico

Sul piano pratico, l'art. 32 e di rilievo ogni volta che un ente destinatario di beni vincolati nella destinazione subisca una trasformazione o uno scioglimento. La norma offre un criterio chiaro per la sorte di tali beni e tutela la finalita voluta dal disponente. Dal punto di vista sistematico, la disposizione esprime un principio di conservazione della destinazione che attraversa l'ordinamento: i vincoli impressi ai beni da chi ne dispone con un atto di liberalita sono meritevoli di protezione e devono essere rispettati anche nelle vicende successive. L'art. 32 e dunque un presidio della volonta del disponente e della continuita degli scopi che i beni sono destinati a servire.

Il principio di conservazione della destinazione

La disposizione si iscrive in un piu ampio principio di conservazione della destinazione che permea l'ordinamento in materia di liberalita finalizzate. Quando un soggetto attribuisce beni con un vincolo di scopo, l'ordinamento si fa carico di garantire la persistenza di tale scopo anche al di la delle vicende dell'ente destinatario. L'art. 32 traduce questo principio in una regola operativa: di fronte alla trasformazione o allo scioglimento dell'ente, i beni non sono restituiti ne impiegati liberamente, ma sono ricollocati presso enti con fini analoghi, gravati dello stesso onere. In linea generale, la continuita della destinazione prevale sulla vicenda soggettiva dell'ente, perche cio che conta e la realizzazione dello scopo voluto dal disponente. La norma offre cosi una risposta coerente con la tutela della volonta liberale e con l'interesse generale alla destinazione dei beni a finalita meritevoli.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 32 c.c.?

Disciplina la sorte dei beni donati o lasciati a un ente con destinazione a uno scopo diverso da quello proprio dell'ente, in caso di trasformazione o scioglimento dell'ente.

Chi decide la devoluzione dei beni?

L'autorita governativa, che devolve i beni ad altre persone giuridiche con fini analoghi, assicurando il rispetto della destinazione originaria e della volonta del disponente.

I beni vengono trasferiti liberi dal vincolo?

No. La devoluzione avviene con lo stesso onere: i nuovi destinatari ricevono i beni gravati dalla medesima destinazione impressa dal disponente, di modo che la sua volonta continui a essere rispettata.

A chi vengono devoluti i beni?

Ad altre persone giuridiche che abbiano fini analoghi a quelli a cui i beni erano destinati, cosi da preservare nella sostanza la finalita voluta dal donante o dal testatore.

Qual e la finalita dell'art. 32 c.c.?

Tutelare la volonta del disponente e assicurare la continuita della destinazione impressa ai beni, evitando che essi siano distolti dallo scopo originario per effetto delle vicende dell'ente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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