In sintesi
- Finché le obbligazioni emesse sono in circolazione, la società non può ridurre volontariamente il capitale sociale né distribuire riserve se ciò determina il mancato rispetto del limite patrimoniale dell'art. 2412, primo comma, c.c.
- Se la riduzione del capitale è obbligatoria (per perdite), o le riserve diminuiscono per effetto di perdite, non possono distribuirsi utili finché capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili non raggiungano almeno la metà delle obbligazioni in circolazione.
- La norma tutela gli obbligazionisti dalla erosione del patrimonio che costituisce la garanzia sostanziale del loro credito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2413 c.c. – Riduzione del capitale
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchè l’ammontare del capitale sociale , della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2413 c.c. è il contraltare dinamico dell'art. 2412 c.c.: mentre quest'ultimo fissa il limite al momento dell'emissione, l'art. 2413 c.c. garantisce che quel limite venga rispettato per tutta la durata del prestito obbligazionario. La logica è quella di evitare che la società, dopo aver raccolto il risparmio degli obbligazionisti, svuoti il proprio patrimonio mediante operazioni volontarie, lasciando i creditori obbligazionari senza la garanzia patrimoniale che era stata implicita nell'emissione. La norma riflette il principio generale di conservazione del patrimonio sociale a tutela dei creditori, declinato specificamente per la categoria degli obbligazionisti.
Analisi
Il primo comma vieta due categorie di operazioni quando la loro esecuzione determinerebbe il superamento del limite del doppio del patrimonio netto disponibile: (a) la riduzione volontaria del capitale (art. 2445-2446 c.c.) e (b) la distribuzione di riserve disponibili. Il divieto non è assoluto: la società può procedere se, nonostante la riduzione o la distribuzione, il rapporto prescritto dall'art. 2412, primo comma, risulta ancora rispettato. Fanno eccezione le ipotesi contemplate dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2412: emissioni per investitori professionali, obbligazioni ipotecarie e altre esenzioni. Il secondo comma disciplina il caso in cui la riduzione non sia volontaria ma imposta dalla legge (perdite superiori al terzo del capitale, art. 2446 c.c.) o le riserve si erodano per perdite: in tali circostanze non si può distribuire utile finché il patrimonio disponibile non raggiunga la metà del debito obbligazionario in circolazione. Si tratta di una soglia di sicurezza minima che preserva almeno un rapporto 1:2 (patrimonio:obbligazioni).
Quando si applica
Il divieto opera durante tutta la vita del prestito obbligazionario, dalla data di emissione a quella di rimborso integrale. Ogni delibera di riduzione del capitale o di distribuzione di riserve deve essere preceduta da una verifica del rispetto del limite. I sindaci o il revisore legale devono vigilare su tale conformità e segnalare eventuali violazioni. In caso di violazione del divieto, la delibera assembleare potrebbe essere annullabile per contrasto con una norma imperativa; i singoli obbligazionisti possono agire in via cautelare o risarcitoria.
Connessioni
L'art. 2413 c.c. è speculare all'art. 2412 c.c. e si collega agli artt. 2445-2446 c.c. in materia di riduzione del capitale. Interagisce con la disciplina della distribuzione di utili e riserve (artt. 2433-2433-bis c.c.) e con le norme sulla perdita del capitale (art. 2447 c.c. per la perdita al di sotto del minimo legale). Il suo ambito di applicazione è delimitato dalle eccezioni previste dall'art. 2412, terzo, quarto e quinto comma, che espressamente lo escludono. Sul piano pratico, il rispetto dell'art. 2413 c.c. va verificato anche in sede di redazione della relazione degli amministratori allegata al progetto di bilancio.
Casi pratici
Caso 1: Alfa S.p.A
ha in circolazione obbligazioni per 4 milioni di euro. Il capitale sociale è 1 milione, la riserva legale 200.000 euro e le riserve disponibili 800.000 euro (doppio = 4.000.000 euro: limite esattamente rispettato). L'assemblea straordinaria delibera una riduzione volontaria del capitale di 100.000 euro per restituzione ai soci. Tizio, presidente del collegio sindacale, rileva che dopo la riduzione il doppio del patrimonio disponibile scenderebbe a 3.800.000 euro, inferiore ai 4 milioni di debito obbligazionario: il divieto dell'art. 2413, primo comma, impedisce la distribuzione.
Caso 2: Beta S.p.A
subisce perdite che erodono le riserve disponibili. Il capitale sociale residuo è 500.000 euro, la riserva legale 100.000 euro, le riserve disponibili azzerate. Le obbligazioni in circolazione ammontano a 1.500.000 euro. Il patrimonio disponibile (600.000 euro) è inferiore alla metà delle obbligazioni (750.000 euro). Caio, direttore generale, propone la distribuzione degli utili dell'esercizio corrente; il collegio sindacale si oppone: finché il patrimonio disponibile non raggiunge almeno 750.000 euro, nessun utile può essere distribuito ai sensi dell'art. 2413, secondo comma, c.c.
Domande frequenti
Una S.p.A. con obbligazioni in circolazione può sempre ridurre il capitale?
No. La riduzione volontaria del capitale è vietata se determina il mancato rispetto del limite del doppio del patrimonio netto disponibile rispetto alle obbligazioni in circolazione. Fanno eccezione le ipotesi di esonero previste dall'art. 2412, terzo, quarto e quinto comma.
Quando è consentito distribuire utili se ci sono obbligazioni in circolazione?
La distribuzione di utili è sempre consentita se non viola il limite dell'art. 2412, primo comma. Nel caso di perdite che abbiano ridotto il patrimonio, la distribuzione è sospesa finché il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili non raggiungono la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Cosa accade se l'assemblea approva ugualmente la distribuzione vietata?
La delibera è adottata in violazione di una norma imperativa e può essere impugnata per annullamento dagli obbligazionisti o da chiunque vi abbia interesse. I sindaci che abbiano omesso di segnalare la violazione possono rispondere di responsabilità verso la società e i terzi.
Il divieto si applica anche alle riserve indisponibili?
No. L'art. 2413 c.c. riguarda la riduzione del capitale e la distribuzione delle riserve disponibili. Le riserve indisponibili per vincolo legale (es. riserva per acquisto azioni proprie) non possono comunque essere distribuite liberamente per altre ragioni.
Il limite del 50% del debito obbligazionario si applica anche in caso di riduzione obbligatoria del capitale?
Sì. Quando la riduzione del capitale è imposta dalla legge per perdite (art. 2446-2447 c.c.) o le riserve si erodano per perdite, il secondo comma dell'art. 2413 vieta la distribuzione di utili finché il patrimonio disponibile non raggiunga almeno la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.