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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2412 c.c. Riduzione del capitale

In vigore

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2444, primo comma (1), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. (2) I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, ovvero ad essere (3) quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. (4) Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività. […] (5)

In sintesi

  • Il limite massimo di emissione obbligazionaria è pari al doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; i sindaci attestano il rispetto di tale soglia.
  • Il limite può essere superato se le obbligazioni eccedenti sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ma chi le trasferisce a non-professionisti risponde della solvenza della società.
  • Le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili sociali, fino ai due terzi del valore degli immobili, non concorrono al calcolo del limite.
  • Le garanzie prestate dalla società per obbligazioni di altre società concorrono al limite, mentre le emissioni destinate esclusivamente a investitori professionali o quotate su mercati regolamentati ne sono esenti.
  • Con autorizzazione governativa per ragioni di interesse nazionale la società può superare i limiti ordinari, nel rispetto delle condizioni stabilite nel provvedimento.
Ratio

L'art. 2412 c.c. tutela i creditori obbligazionari imponendo un rapporto prudenziale tra debito obbligazionario e mezzi propri della società emittente. Il limite del doppio del patrimonio netto disponibile (capitale + riserva legale + riserve disponibili) garantisce che la società conservi una base patrimoniale capace di sostenere il servizio del debito. La norma si inscrive nella logica generale di protezione dei terzi creditori che permea il diritto societario italiano: la solidità patrimoniale dell'emittente è la prima garanzia per chi investe in obbligazioni. Le numerose eccezioni introdotte dalla riforma del 2003 riflettono la scelta del legislatore di differenziare la disciplina in base al profilo del sottoscrittore, professionale vs. retail, e alla presenza di garanzie reali.

Analisi

Il primo comma fissa la soglia base: la somma complessiva delle obbligazioni emesse e in circolazione non può eccedere il doppio della somma di capitale sociale + riserva legale + riserve disponibili iscritti nell'ultimo bilancio approvato. I sindaci, o il revisore nelle società prive di collegio sindacale, attestano formalmente il rispetto del limite, assumendosi così una responsabilità specifica. Il secondo comma introduce la deroga per gli investitori professionali vigilati: le banche, le SIM, le SGR e gli altri intermediari soggetti a vigilanza prudenziale possono sottoscrivere obbligazioni oltre soglia; tuttavia, se tali titoli circolano successivamente verso non-professionisti, il cedente risponde della solvenza della società, con una responsabilità che ha natura di garanzia ex lege. Il terzo comma esclude dal computo le obbligazioni ipotecarie di primo grado, purché l'ammontare non superi i due terzi del valore degli immobili ipotecati (stima peritale aggiornata). Il quarto comma estende il limite alle garanzie prestate dalla società per obbligazioni emesse da terzi (c.d. «back-to-back»). Il quinto comma esonera dall'intero regime le emissioni riservate esclusivamente a investitori professionali e le obbligazioni quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, nonché i titoli convertibili in azioni.

Quando si applica

La norma si applica alle S.p.A. di diritto comune. Non si applica alle banche e agli istituti di credito, che hanno una disciplina speciale in materia di raccolta obbligazionaria. Il limite va verificato al momento della delibera di emissione e periodicamente monitorato: se per effetto di perdite il patrimonio netto scende e il rapporto non è più rispettato, scattano i divieti dell'art. 2413 c.c. Ogni attestazione dei sindaci deve essere contemporanea alla delibera o precedere l'emissione dei titoli.

Connessioni

L'art. 2412 c.c. è strettamente connesso all'art. 2413 c.c. (divieti di riduzione del capitale e distribuzione riserve finché il limite non è ripristinato), all'art. 2414 c.c. (i titoli devono indicare il capitale e le riserve al momento dell'emissione) e all'art. 2410 c.c. (delibera di emissione). Sul piano del mercato dei capitali, le emissioni pubbliche sono soggette al Regolamento UE Prospetto 2017/1129 e al d.lgs. 58/1998 (TUF). Le obbligazioni bancarie sono regolate dal TUB e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che prevedono requisiti patrimoniali diversi da quelli civilistici.

Domande frequenti

Qual è il limite massimo di emissione di obbligazioni per una S.p.A.?

Il limite ordinario è pari al doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili iscritti nell'ultimo bilancio approvato. I sindaci devono attestare il rispetto di tale soglia prima dell'emissione.

Cosa succede se la società supera il limite di emissione obbligazionaria?

L'emissione eccedente è illegittima salvo che le obbligazioni eccedenti siano sottoscritte da investitori professionali vigilati. Chi trasferisce tali titoli a investitori non professionali risponde della solvenza della società emittente nei confronti degli acquirenti.

Le obbligazioni ipotecarie sono soggette al limite del doppio del patrimonio?

No. Le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società non concorrono al calcolo del limite e possono essere emesse fino ai due terzi del valore degli immobili ipotecati, indipendentemente dalla soglia ordinaria.

Le garanzie prestate per obbligazioni di altre società rientrano nel limite?

Sì. Gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere, si sommano all'emissione propria ai fini del calcolo del limite ordinario del primo comma dell'art. 2412 c.c.

Un'emissione riservata a investitori professionali è soggetta ai limiti dell'art. 2412 c.c.?

No. Le emissioni destinate esclusivamente a investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, purché tale carattere risulti tra le condizioni dell'emissione, sono esenti dai limiti del primo e secondo comma dell'art. 2412 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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