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Art. 2411 c.c. Deposito e trascrizione della deliberazione
In vigore
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2411 c.c., introdotto nella sua formulazione attuale dal d.lgs. 6/2003, risponde all'esigenza di consentire alle società italiane di raccogliere capitale con strutture di debito flessibili, analoghe a quelle già diffuse nei mercati finanziari internazionali (subordinated bonds, contingent convertibles). La subordinazione del credito obbligazionario permette di graduare il rischio degli investitori: gli obbligazionisti subordinati accettano un rischio maggiore in cambio di rendimenti più elevati, rafforzando indirettamente la struttura patrimoniale della società agli occhi degli altri creditori chirografari. Gli strumenti regolati dal terzo comma avvicinano il prestito obbligazionario al capitale di rischio senza tuttavia attribuire diritti partecipativi propri delle azioni, collocandosi nella zona grigia del c.d. «mezzanine financing».
Analisi
Il primo comma disciplina la subordinazione in senso stretto: la clausola di postergazione può essere totale (nessun rimborso prima che tutti gli altri creditori siano integralmente soddisfatti) o parziale (postergazione limitata a determinate categorie di creditori o a determinate somme). La clausola deve essere prevista nelle condizioni dell'emissione e resa conoscibile dai titoli stessi ai sensi dell'art. 2414, n. 4, c.c. Il secondo comma consente la variabilità degli interessi ancorandola a «parametri oggettivi»: la formula è volutamente ampia e ricomprende indici di mercato (Euribor, rendimenti BTP), ma anche indici economici propri della società (EBITDA, utile netto). L'aggancio all'andamento economico avvicina questi interessi al dividendo, senza peraltro che il titolo perda la natura obbligazionaria. Il terzo comma estende la disciplina della sezione agli strumenti finanziari atipici che presentino la caratteristica di condizionare tempi ed entità del rimborso all'andamento della società, a prescindere dalla loro denominazione formale.
Quando si applica
La norma rileva in tutte le operazioni di emissione in cui le condizioni del prestito prevedano clausole di subordinazione o rendimenti indicizzati all'andamento aziendale. È particolarmente rilevante per le emissioni di obbligazioni subordinate Tier 2 degli enti creditizi (soggette però anche alla normativa CRR/CRD IV), per i prestiti subordinati infragruppo e per i c.d. «convertibili contingenti» che assorbono perdite in caso di superamento di soglie patrimoniali. La disciplina del terzo comma si applica ogniqualvolta uno strumento finanziario, indipendentemente dalla sua denominazione, presenti le caratteristiche di variabilità e condizionalità indicate dalla norma.
Connessioni
L'art. 2411 c.c. è in relazione con l'art. 2410 c.c. (deliberazione di emissione) e con l'art. 2414 c.c. (contenuto dei titoli, che deve menzionare l'eventuale subordinazione). Il regime degli strumenti finanziari ibridi si interseca con la disciplina delle azioni di risparmio (art. 2346 ss. c.c.) e con quella degli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, u.c., c.c.). In ambito bancario, il d.lgs. 385/1993 (TUB) e il Regolamento UE 575/2013 (CRR) definiscono i requisiti ulteriori perché le obbligazioni subordinate siano computabili nel patrimonio di vigilanza. Fiscalmente, gli interessi su tali strumenti sono generalmente deducibili per la società emittente nei limiti dell'art. 96 TUIR.
Domande frequenti
Cosa significa che le obbligazioni sono «subordinate»?
Significa che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi è postergato rispetto a quello degli altri creditori: in caso di liquidazione o insolvenza della società, i creditori ordinari vengono soddisfatti per primi. Il sottoscrittore accetta un rischio maggiore in cambio di un rendimento solitamente più elevato.
Gli interessi di obbligazioni subordinate possono dipendere dagli utili aziendali?
Sì. L'art. 2411, secondo comma, c.c. consente che i tempi e l'entità degli interessi varino in dipendenza di parametri oggettivi, compresi quelli relativi all'andamento economico della società, come il risultato operativo o il patrimonio netto.
Un prestito subordinato è diverso da un'azione?
Sì, anche se vi si avvicina sotto il profilo del rischio. L'obbligazionista subordinato ha pur sempre un credito restitutorio verso la società e non diventa socio; non ha diritto di voto nelle assemblee sociali e il suo rendimento non è un dividendo ma un interesse, sia pure indicizzato.
Che cosa sono gli «strumenti finanziari» del terzo comma dell'art. 2411 c.c.?
Sono titoli o contratti comunque denominati che condizionano tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società. La norma usa una formula aperta per ricomprendere strumenti atipici che siano sostanzialmente assimilabili alle obbligazioni condizionate, evitando elusioni formali della disciplina.
In caso di fallimento, gli obbligazionisti subordinati vengono pagati?
Solo se, dopo il soddisfacimento integrale di tutti i creditori privilegiati e chirografari ordinari, residua ancora un attivo. Nella pratica, in molte procedure concorsuali gli obbligazionisti subordinati recuperano poco o nulla, rendendo questi strumenti adatti soltanto a investitori consapevoli del profilo di rischio.