Art. 2409 DECIES c.c. Azione sociale di responsabilità
In vigore
L’azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigerla, purchè la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di sorveglianza e purchè non si opponga la percentuale di soci indicata nell’ultimo comma dell’articolo 2393. La rinuncia all’azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
In sintesi
L'azione di responsabilità contro i gestori può essere promossa dal consiglio di sorveglianza con maggioranza, revocandoli se vote unanime suffragata.
Ratio
Questa disposizione rafforza le funzioni di controllo del consiglio di sorveglianza, permettendogli di esercitare direttamente l'azione di responsabilità senza attendere delibera assembleare. La soglia dei due terzi per la revoca automatica scoraggia delibere leggere e protegge i gestori da sanzioni affrettate, mentre mantiene un meccanismo sanzionatorio potente.
Analisi
La deliberazione richiede maggioranza semplice (metà + 1 dei componenti). Se la stessa deliberazione è assunta a maggioranza dei due terzi, essa importa automaticamente la revoca dalla carica dei gestori contro cui è proposta. La società provvede contestualmente alla sostituzione. Il potere di rinuncia e transazione è ristretto alla maggioranza assoluta e subordinato al controllo azionario (meccanismo dell'opposizione degli azionisti qualificati, rinviato all'art. 2393 ultimo comma).
Quando si applica
Si applica esclusivamente alle s.p.a. dotate di consiglio di sorveglianza (modello dualistico). La revoca automatica opera quando la votazione raggiunge i due terzi; in caso di maggioranza semplice, la revoca non è automatica. La rinuncia della società non preclude le azioni individuali di azionisti o di altri legittimati.
Connessioni
Rinvia agli artt. 2393 (azione di responsabilità ordinaria), 2393-bis (azione e responsabilità verso gli azionisti), 2394 (azione collettiva), 2394-bis (azione dei creditori), 2409-ter (consiglio di sorveglianza), 2410-2411 (responsabilità degli amministratori). La norma è un'eccezione al diritto ordinario sulla legittimazione attiva all'azione.
Domande frequenti
Chi può proporre l'azione di responsabilità contro i gestori in una s.p.a. duale?
Il consiglio di sorveglianza, a maggioranza semplice dei suoi componenti. Non è necessaria delibera assembleare, a differenza della s.p.a. ordinaria.
Qual è l'effetto della delibera se raggiunge i due terzi dei componenti?
La revoca automatica dalla carica dei gestori contro cui è proposta l'azione. Il consiglio di sorveglianza provvede contestualmente alla loro sostituzione.
È possibile rinunciare all'azione di responsabilità una volta promossa?
Sì, ma richiede maggioranza assoluta nel consiglio di sorveglianza e non opposizione da soci che dispongono della percentuale indicata nell'art. 2393 ultimo comma.
La rinuncia del consiglio di sorveglianza impedisce le azioni individuali degli azionisti?
No, la rinuncia della società non preclude l'esercizio delle azioni previste dagli artt. 2393-bis, 2394 e 2394-bis (azioni individuali e collettive).
Come procede la transazione dell'azione di responsabilità?
È ammessa se approvata dalla maggioranza assoluta del consiglio di sorveglianza e se non si oppongono soci qualificati (percentuale dell'art. 2393).