Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2410 c.c. – Emissione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

In sintesi

  • Salvo diversa disposizione di legge o statuto, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori della società.
  • La delibera di emissione deve necessariamente risultare da verbale redatto da un notaio.
  • Il verbale notarile è soggetto a deposito e iscrizione nel registro delle imprese secondo le forme previste dall'art. 2436 c.c.
  • La norma garantisce pubblicità legale all'emissione, tutelando i futuri sottoscrittori e i terzi.
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Ratio

L'art. 2410 c.c. persegue un duplice obiettivo: semplificare la governance interna delle società per azioni in materia di finanziamento obbligazionario e al contempo assicurare la massima trasparenza verso i terzi. Prima della riforma del 2003 (d.lgs. 6/2003), la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spettava in via esclusiva all'assemblea straordinaria, con conseguente appesantimento procedurale. Il legislatore ha spostato tale competenza in capo agli amministratori quale organo di gestione, ferma restando la facoltà per legge o statuto di conservare o ampliare le riserve di competenza assembleare. La pubblicità notarile e registrale risponde all'esigenza di certezza giuridica nei confronti degli obbligazionisti e del mercato del credito.

Analisi

La norma attribuisce agli amministratori, di regola al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato se così autorizzato dallo statuto, la competenza residuale a deliberare l'emissione. La locuzione «se la legge o lo statuto non dispongono diversamente» lascia ampio spazio all'autonomia statutaria: lo statuto può riservare all'assemblea la delibera o subordinarla ad un'autorizzazione assembleare preventiva. Il verbale redatto da notaio è requisito di forma richiesto ad substantiam: la sua mancanza rende la delibera invalida e quindi inidonea alla produzione degli effetti giuridici tipici dell'emissione. Il richiamo all'art. 2436 c.c. comporta che il notaio, entro trenta giorni, verificata la conformità della delibera alle norme vigenti e all'atto costitutivo, la deposita presso il registro delle imprese per l'iscrizione, con gli effetti di pubblicità legale che ne derivano. In caso di iscrizione negata, il notaio ne dà notizia agli amministratori che possono ricorrere al tribunale.

Quando si applica

La disposizione si applica alle società per azioni di diritto comune ogni volta che le stesse intendano raccogliere capitale di debito mediante emissione di titoli obbligazionari. Non trova applicazione alle società cooperative, alle società a responsabilità limitata, che hanno una disciplina speciale, né agli enti pubblici che emettono titoli di debito in base a normativa di settore. Va ricordato che le banche e le imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale dispongono di norme speciali (TUB, TUF) che possono derogare o integrare la regola generale. Ogni singola emissione, anche se frazionata in tranche successive appartenenti ad uno stesso prestito obbligazionario, deve essere assistita da una delibera conforme al presente articolo.

Connessioni

L'art. 2410 c.c. si collega sistematicamente all'art. 2411 c.c. (subordinazione dei diritti degli obbligazionisti), all'art. 2412 c.c. (limiti quantitativi all'emissione), all'art. 2414 c.c. (contenuto dei titoli obbligazionari) e all'art. 2415 c.c. (assemblea degli obbligazionisti). Il procedimento di deposito e iscrizione rinvia all'art. 2436 c.c. in materia di modificazioni dell'atto costitutivo. Sul piano del mercato dei capitali rilevano il d.lgs. 58/1998 (TUF) per le emissioni destinate al pubblico e il Regolamento UE Prospetto 2017/1129 per le offerte al pubblico su mercati regolamentati dell'Unione europea.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il consiglio di amministrazione di Alfa S.p.A., in cui Tizio ricopre la carica di amministratore delegato, delibera l'emissione di un prestito obbligazionario da 5 milioni di euro. Lo statuto non riserva tale delibera all'assemblea. Il verbale della seduta consiliare è redatto dal notaio Caio e depositato nel registro delle imprese entro i trenta giorni prescritti dall'art. 2436 c.c. L'emissione è regolare e gli obbligazionisti possono fare affidamento sulla piena pubblicità legale dell'operazione.

Caso 2: Lo statuto di Beta S.p.A

prevede che qualsiasi emissione obbligazionaria superiore al 50% del capitale sociale debba essere autorizzata dall'assemblea straordinaria. Sempronio, presidente del consiglio di amministrazione, convoca l'assemblea che approva l'emissione; successivamente il consiglio delibera formalmente l'emissione stessa con verbale notarile. L'iter bifasico è perfettamente lecito in quanto la norma consente allo statuto di introdurre riserve di competenza o autorizzazioni preliminari.

Domande frequenti

Chi delibera l'emissione di obbligazioni in una S.p.A.?

Di regola gli amministratori, salvo che la legge o lo statuto attribuiscano tale competenza all'assemblea o la subordinino ad una previa autorizzazione assembleare. La delibera deve sempre risultare da verbale notarile.

È necessario il notaio per deliberare l'emissione di obbligazioni?

Sì. La legge richiede che la deliberazione di emissione risulti da verbale redatto da notaio. Si tratta di un requisito di forma essenziale; in sua assenza la delibera è invalida.

Entro quanto tempo va iscritta la delibera nel registro delle imprese?

Il notaio deve depositare la delibera entro trenta giorni ai sensi dell'art. 2436 c.c. L'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti della pubblicità legale.

Lo statuto può escludere la competenza degli amministratori sull'emissione?

Sì. Lo statuto può riservare la delibera all'assemblea straordinaria o richiedere che il consiglio di amministrazione ottenga una preventiva autorizzazione assembleare, purché la scelta sia espressa e non ambigua.

L'art. 2410 c.c. si applica anche alle banche?

Le banche sono soggette in via primaria alle disposizioni del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) che prevede regole speciali sull'emissione di obbligazioni bancarie; l'art. 2410 c.c. si applica in via sussidiaria nei limiti della compatibilità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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