Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 2409-sexies c.c. – Responsabilita

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo completamente abrogato dalla riforma disciplina responsabilità revisori
  • Originariamente disciplinava imputabilità civile e penale dei revisori
  • Riformulato in nuove norme su responsabilità revisori legali moderni
  • Rilevanza principalmente per studi storici e transizione normativa
Indice dei contenuti

Articolo 2409-sexies Codice Civile: norma abrogata. Regolava originariamente responsabilità civile e penale dei revisori contabili.

Ratio

L'abrogazione dell'art. 2409-sexies segue la modernizzazione della responsabilità dei revisori legali secondo standard internazionali di revisione (ISA). La responsabilità è ora più ampia e differenziata: civile verso la società e i terzi, penale per reati specifici (false attestazioni, corruzione), amministrativa per violazioni di normative di vigilanza.

Analisi

Il vecchio articolo codificava responsabilità generica dei revisori. Le norme vigenti (artt. 2407, 2421-bis, e D.Lgs. 39/2010) sono molto più specifiche: (i) responsabilità civile della società e verso terzi per danni derivanti da omissioni nell'attestazione di bilancio; (ii) responsabilità penale per attestazioni false (art. 2621 ss. Codice Penale); (iii) responsabilità disciplinare verso organi di vigilanza nazionali/internazionali.

Quando si applica

Non ha applicazione normativa contemporanea. Tuttavia, processi civili o penali riguardanti revisori nominati prima dell'abrogazione possono ancora ricordare il vecchio regime per contesto storico. Le responsabilità contemporanee seguono interamente il regime vigente, molto più rigoroso.

Connessioni

Correlato agli artt. 2396-novies (revisione legale moderna), 2407 (responsabilità amministratori per bilancio falso), 2421-bis (responsabilità revisori verso società), D.Lgs. 39/2010 (vigilanza revisori in Italia), Codice Penale artt. 2621-2623 (bilanci falsi), artt. 319-320 (corruzione pubblica).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio fu revisore nel 1998 e attestò un bilancio con cifre alterate secondo l'art. 2409-sexies (allora vigente). Nel 2025 scoppia uno scandalo. La responsabilità civile è perseguita secondo le norme vigenti (art. 2421-bis), non secondo l'articolo abrogato. La sentenza applica il regime moderno più severo.

Caso 2: Caso 2

Caio è uno studioso di diritto comparato che analizza come le responsabilità dei revisori sono cambiate negli ultimi 30 anni. Studia l'art. 2409-sexies per comprendere il contesto normativo del passato e lo confronta con le disposizioni contemporanee europee.

Domande frequenti

Qual è la responsabilità civile attuale di un revisore legale?

Il revisore è responsabile verso la società per i danni derivanti da negligenza nella revisione e omissione di segnalazione di irregolarità. È altresì responsabile verso terzi (creditori, investitori) se ha attestato un bilancio materialmente falso o omesso segnalazioni critiche.

Può un revisore legale essere perseguito penalmente?

Sì. Se il revisore attesta consapevolmente un bilancio falso (art. 2621 Codice Penale), commette reato. Se è corrotto da amministratori (artt. 319-320 CP), commette reato di corruzione. Sono reati aggravati per revisori che tradiscono il ruolo di controlloribale.

Chi può portare in giudizio il revisore per negligenza?

La società ha azione diretta (art. 2407). Gli azionisti di minoranza possono agire in responsabilità verso i danni patrimoniali della società. Creditori e terzi possono agire per negligenza grave che ha causato danno diretto (dipende dalla giurisprudenza e dal grado di affidamento).

Esiste un termine di prescrizione per agire contro un revisore?

Sì. Per responsabilità civile, il termine ordinario è 5 anni (art. 2946 Codice Civile). Per reati penali, il termine varia da 5 a 20 anni a seconda del reato specifico. Il termine inizia dalla scoperta del danno o dal reato.

Un revisore può assicurarsi contro i rischi di responsabilità?

Sì. È pratica diffusa che i revisori legali sottoscrivono polizze di responsabilità civile professionale (P&O insurance). L'assicurazione copre i costi di difesa e condanne, nei limiti della polizza. Non copre danni penali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.