Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2409 QUATER c.c. Conferimento e revoca dell'incarico
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010,n . 39
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 2409-quater Codice Civile: norma abrogata. Originariamente regolava conferimento e revoca incarichi di controllo contabile.
Ratio
L'abrogazione risponde alla riforma complessiva dei meccanismi di controllo interno ed esterno delle società. Le procedure di conferimento e revoca sono state semplificate e armonizzate con il regime europeo di revisione legale professionale, non più basate su organi generici interni ma su soggetti qualificati iscritti.
Analisi
L'art. 2409-quater regolava storicamente le modalità di incarico e rinnovo del controllo contabile, con vincoli di temporalità e deliberative assembleari. È stato interamente abrogato perché: (i) la revisione legale è ora disciplinata da norme specifiche di designazione professionale; (ii) il collegio sindacale ha poteri autonomi non più legati a incarichi temporanei specifici; (iii) le procedure europee hanno standardizzato requisiti e termini.
Quando si applica
Non si applica a nessun caso vigente. Società costituite dopo l'abrogazione non lo incontrano mai. Società antecedenti possono avere statuti che lo citano, ma è una lacuna formale facilmente colmabile. Le pratiche operative moderne seguono integralmente il regime vigente di revisione legale.
Connessioni
Correlato storicamente agli artt. 2403 (collegio sindacale e mandato), 2396-novies (revisione legale moderna), 2409-bis (designazione sindaci-revisori), 2409-quater-bis, 2409-quinquies (anch'essi abrogati). La materia è completamente ricondotta alle disposizioni attuali sulla revisione legale professionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è notaio che redige lo statuto di una S.p.A
nel 1995. Usa l'art. 2409-quater per disciplinare le modalità di conferimento del controllo contabile. Nel 2025, riesamina vecchi statuti: scopre che l'articolo è abrogato. Consiglia al cliente di aggiornare il documento per conformarsi alle norme vigenti sulla revisione legale.
Caso 2: Caio è uno storico del diritto che studia l'evoluzione delle leggi societarie
Analizza l'art. 2409-quater per capire come le procedure di controllo sono cambiate dagli anni '90 a oggi. Constata che l'abrogazione ha semplificato e professionalizzato il sistema.
Domande frequenti
L'abrogazione dell'articolo ha dato un effetto retroattivo?
No. Per le società già costituite e operanti sotto il vecchio regime, la transizione è stata adattiva. Gli statuti antecedenti rimangono operanti fino all'aggiornamento, ma devono rispettare i principi vigenti di revisione legale.
Cosa disciplina ora il conferimento della revisione legale?
Le modalità sono disciplinate dagli artt. 2396-novies (revisore legale designato), 2409-bis (opzione collegio sindacale-revisore), e da normative specifiche sui criteri di scelta (statuto, assemblea, procedura competitiva per società quotate).
Se uno statuto ancora cita l'art. 2409-quater, è nullo?
No, non è nullo. La società agisce comunque secondo il regime vigente. Tuttavia, il riferimento è formalmente inesatto e dovrebbe essere rimosso in sede di revisione statutaria per chiarezza legale.
Quali erano le differenze principali tra il vecchio e il nuovo sistema di revisione?
Il vecchio sistema permetteva organi di controllo interni generici e temporanei. Il nuovo richiede revisori legali professionali iscritti, con standard internazionali di revisione, responsabilità civili e penali specifiche, e indipendenza maggiore.
Una società può comunque scegliere liberamente il revisore legale?
Sì, con vincoli: deve essere un soggetto iscritto nel registro competente. Per società quotate, la procedura è più ristretta (gara competitiva). Per private, la nomina assemblea rimane libera entro il vincolo di professionalità.