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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2409 TER c.c. Funzioni di controllo contabile
Articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010,n . 39
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 2409-ter Codice Civile: norma abrogata. Disciplinava originariamente le funzioni di controllo contabile delle società.
Ratio
L'abrogazione dell'art. 2409-ter rientra nella riforma della governance societaria italiana, che ha razionalizzato e potenziato i meccanismi di controllo esterno e interno. Le funzioni originariamente disciplinate sono state redistribuite tra collegio sindacale (controllo interno) e revisore legale (revisione legale).
Analisi
L'art. 2409-ter è stato abrogato per una sistematizzazione della materia. Le sue disposizioni, che trattavano controllo contabile generico, sono supersedute da: (i) art. 2403-bis e seguenti, che rafforzano poteri sindacali; (ii) artt. 2396-novies e 2409-bis, che regolamentano la revisione legale. Non rimane spazio normativo per un controllo contabile separato dalla revisione.
Quando si applica
Non si applica più a nessun caso concreto contemporaneo. Ha valore storico per società già costituite prima della riforma e soggette a transizione normativa. Gli statuti di società fondate prima della riforma potevano riferirsi all'art. 2409-ter; tali statuti devono essere aggiornati per conformarsi alle nuove disposizioni sulla revisione.
Connessioni
Collegato storicamente agli artt. 2403 (collegio sindacale), 2396-novies (revisione legale), 2409-bis (opzione revisione sindacale), 2409-septies (scambio informazioni). La sua abrogazione non crea lacune normative: la materia è completamente ricondotta alle disposizioni vigenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è revisore che studia l'evoluzione storica del diritto societario italiano
Consulta l'art. 2409-ter per comprendere il sistema di controllo contabile antecedente alla riforma. Scopre che la norma non è più applicabile, ma comprende il contesto normativo da cui nacquero gli artt. 2403-bis e 2409-bis attuali.
Caso 2: Caio amministra una società i cui statuti risalgono a prima della riforma (es
1994) e ancora menzionano l'art. 2409-ter. In sede di revisione statutaria (2025), Caio e l'assemblea decidono di allineare lo statuto alle disposizioni vigenti, rimuovendo riferimenti all'articolo abrogato e confermando il collegio sindacale secondo la nuova struttura.
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 2409-ter?
L'articolo è stato abrogato mediante riforma della governance societaria nel contesto delle modernizzazioni del Codice Civile successive all'introduzione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale. Non esiste una data unica; la progressione è stata graduale dagli anni 2000 in poi.
Cosa disciplinava l'articolo 2409-ter prima dell'abrogazione?
Trattava le funzioni di controllo contabile generico, non specializzato in revisione legale. Prevedeva organi interni di controllo (non sindaci, ma comitati specifici) in grandi società. È stato superato dal sistema attuale di revisione legale professionale.
Un'azienda deve adattare lo statuto per conformarsi all'abrogazione?
Sì. Se lo statuto ancora menziona l'art. 2409-ter, è consigliabile aggiornarlo per chiarire che la società adotta il regime vigente di revisione legale e sindaci. L'omissione non invalida l'amministrazione, ma crea confusione legale.
Esiste un periodo di transizione per le società già costituite?
No, formalmente. Le società sono soggette alle disposizioni vigenti. Tuttavia, gli statuti antecedenti non sono automaticamente riformati: tocca alla società adeguarsi mediante delibera assembleare.
Se mi riferisco accidentalmente all'art. 2409-ter in un documento legale, è un errore grave?
Tecnicamente sì, perché la norma è abrogata. Tuttavia, se il contesto è storico o didattico, è tollerabile. In documenti ufficiali (statuti, delibere), è errato e va corretto riferendosi alle disposizioni vigenti (2403-bis, 2409-bis).
Fonti consultate: 1 fonte verificate