Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 2409-ter c.c. – Funzioni di controllo contabile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; b) una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell’articolo 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell’articolo 2421, terzo comma

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma del governo societario
  • Originariamente disciplinava funzioni di controllo contabile
  • Sostituito da nuove disposizioni su revisione legale e sindaci
  • Rimane valore storico per studi comparativi di diritto societario
Indice dei contenuti

Articolo 2409-ter Codice Civile: norma abrogata. Disciplinava originariamente le funzioni di controllo contabile delle società.

Ratio

L'abrogazione dell'art. 2409-ter rientra nella riforma della governance societaria italiana, che ha razionalizzato e potenziato i meccanismi di controllo esterno e interno. Le funzioni originariamente disciplinate sono state redistribuite tra collegio sindacale (controllo interno) e revisore legale (revisione legale).

Analisi

L'art. 2409-ter è stato abrogato per una sistematizzazione della materia. Le sue disposizioni, che trattavano controllo contabile generico, sono supersedute da: (i) art. 2403-bis e seguenti, che rafforzano poteri sindacali; (ii) artt. 2396-novies e 2409-bis, che regolamentano la revisione legale. Non rimane spazio normativo per un controllo contabile separato dalla revisione.

Quando si applica

Non si applica più a nessun caso concreto contemporaneo. Ha valore storico per società già costituite prima della riforma e soggette a transizione normativa. Gli statuti di società fondate prima della riforma potevano riferirsi all'art. 2409-ter; tali statuti devono essere aggiornati per conformarsi alle nuove disposizioni sulla revisione.

Connessioni

Collegato storicamente agli artt. 2403 (collegio sindacale), 2396-novies (revisione legale), 2409-bis (opzione revisione sindacale), 2409-septies (scambio informazioni). La sua abrogazione non crea lacune normative: la materia è completamente ricondotta alle disposizioni vigenti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è revisore che studia l'evoluzione storica del diritto societario italiano

Consulta l'art. 2409-ter per comprendere il sistema di controllo contabile antecedente alla riforma. Scopre che la norma non è più applicabile, ma comprende il contesto normativo da cui nacquero gli artt. 2403-bis e 2409-bis attuali.

Caso 2: Caio amministra una società i cui statuti risalgono a prima della riforma (es

1994) e ancora menzionano l'art. 2409-ter. In sede di revisione statutaria (2025), Caio e l'assemblea decidono di allineare lo statuto alle disposizioni vigenti, rimuovendo riferimenti all'articolo abrogato e confermando il collegio sindacale secondo la nuova struttura.

Domande frequenti

Quando è stato abrogato l'articolo 2409-ter?

L'articolo è stato abrogato mediante riforma della governance societaria nel contesto delle modernizzazioni del Codice Civile successive all'introduzione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale. Non esiste una data unica; la progressione è stata graduale dagli anni 2000 in poi.

Cosa disciplinava l'articolo 2409-ter prima dell'abrogazione?

Trattava le funzioni di controllo contabile generico, non specializzato in revisione legale. Prevedeva organi interni di controllo (non sindaci, ma comitati specifici) in grandi società. È stato superato dal sistema attuale di revisione legale professionale.

Un'azienda deve adattare lo statuto per conformarsi all'abrogazione?

Sì. Se lo statuto ancora menziona l'art. 2409-ter, è consigliabile aggiornarlo per chiarire che la società adotta il regime vigente di revisione legale e sindaci. L'omissione non invalida l'amministrazione, ma crea confusione legale.

Esiste un periodo di transizione per le società già costituite?

No, formalmente. Le società sono soggette alle disposizioni vigenti. Tuttavia, gli statuti antecedenti non sono automaticamente riformati: tocca alla società adeguarsi mediante delibera assembleare.

Se mi riferisco accidentalmente all'art. 2409-ter in un documento legale, è un errore grave?

Tecnicamente sì, perché la norma è abrogata. Tuttavia, se il contesto è storico o didattico, è tollerabile. In documenti ufficiali (statuti, delibere), è errato e va corretto riferendosi alle disposizioni vigenti (2403-bis, 2409-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.