Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2414-bis c.c. – Costituzione delle garanzie

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell’articolo 2414.

Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

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In sintesi

  • Deliberazione di emissione obbligazionaria con garanzie reali richiede designazione notarile
  • Il notaio agisce per conto dei sottoscrittori, compiendo formalità di costituzione
  • Garanzie reali, personali e cessioni di credito in garanzia costituite a favore dei sottoscrittori o loro rappresentante
  • Rappresentante legittimato a esercitare tutti i diritti sostanziali e processuali
Indice dei contenuti

La deliberazione di obbligazioni con garanzia reale designa un notaio per costituire le garanzie a favore dei sottoscrittori.

Ratio

La norma assicura trasparenza nella costituzione delle garanzie a protezione dei sottoscrittori di obbligazioni. Designando un notaio, la legge affida a un professionista terziale la verifica della legittimità e dell'eseguibilità delle garanzie, prevenendo abusi societari e tutelando il credito obbligazionario.

Analisi

La deliberazione assembleare deve nominare preventivamente il notaio incaricato. Il notaio opera per conto dei sottoscrittori (non della società), compiendo tutti gli atti formali necessari (iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni). Le garanzie possono essere costituite direttamente a favore dei sottoscrittori o a favore di un loro rappresentante, che assume la legittimazione attiva ad esercitare diritti su garanzie medesime, sia in sede stragiudiziale (esecuzione, realizzazione) che giudiziale (controversie).

Quando si applica

Si applica esclusivamente a deliberazioni di emissione di obbligazioni (titoli di credito) che prevedono costituzione di garanzie reali (ipoteca, pegno). Non si applica a semplici obbligazioni chirografarie. È richiesto in caso di garanzia fornita da azionisti pubblici (rinvio art. 2414 n. 5). Operare nei limiti dell'art. 2414 (requisiti e procedure ordinarie di emissione).

Connessioni

Rinvia agli artt. 2414 (emissione obbligazioni, requisiti), 2415 (diritti dei sottoscrittori), 2410 (poteri amministrativi), 2446-2447 (riduzione capitale). La norma tutela i creditori mediante garanzie e intervento notarile, allineandosi al principio di trasparenza del diritto societario.

Casi pratici

Caso 1: La s.p.a

«Industrie Tizio & C.» delibera l'emissione di obbligazioni convertibili per 1 milione di euro, garantite da ipoteca sulla sede operativa. L'assemblea designa il notaio Caio, che procede all'iscrizione ipotecaria presso la conservatoria a beneficio dei sottoscrittori (inizialmente Sempronio, Mevio e altri).

Caso 2: La s.p.a

«Finanze Filano» decide di garantire obbligazioni tramite fedeiussione del proprio azionista pubblico. Designa il notaio Papiniano; Papiniano verifica la forma della fideiussione conforme ai requisiti dell'art. 2414 n. 5 e la costituisce a favore di Nerazio (rappresentante sindacale dei sottoscrittori).

Domande frequenti

Cosa deve fare la deliberazione assembleare quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca?

Deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione della garanzia reale (iscrizione ipotecaria, rogito, ecc.).

A favore di chi si costituisce la garanzia sui titoli obbligazionari?

A favore dei sottoscrittori delle obbligazioni, oppure di un loro rappresentante che diventa legittimato a esercitare diritti su garanzie in loro vece.

Quale tipo di garanzia può essere costituita secondo questa norma?

La norma ammette garanzie reali (ipoteca, pegno), personali (fideiussione) e di qualunque natura, nonché cessioni di credito in garanzia.

Ha il notaio il potere di modificare le condizioni della garanzia durante la costituzione?

No, il notaio compie esclusivamente le formalità necessarie secondo le istruzioni della deliberazione e i diritti dei sottoscrittori.

Cosa accade se la società non designa il notaio come previsto?

La deliberazione risulta irregolare; le garanzie non sono validamente costituite, espone la società a responsabilità verso i sottoscrittori e sanzionamento amministrativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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