Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2416 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2415 - Articolo 2415 Codice Civile: Assemblea degli obbligazionisti→Cod. civ. art. 2417 - Articolo 2417 Codice Civile: Rappresentante comune→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2414 bis Codice Civile: Costituzione delle garanzie→Articolo 2414 Codice Civile: Costituzione delle garanzie→Art. 2418 c.c.: Obblighi e poteri del rappresentante comune→Articolo 2413 Codice Civile: Contenuto delle obbligazioni→Articolo 2412 Codice Civile: Riduzione del capitale→Art. 2411 c.c.: Deposito e trascrizione della deliberazione→Articolo 2410 Codice Civile: Limiti dell’emissione di obbligazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2416 c.c. estende all'assemblea degli obbligazionisti il regime di impugnazione delle deliberazioni societarie previsto per l'assemblea dei soci. La scelta legislativa risponde all'esigenza di garantire tutela giurisdizionale agli obbligazionisti dissenzienti o assenti senza dover creare un sistema autonomo di impugnativa. Il richiamo agli artt. 2377 e 2379 c.c. consente di distinguere tra deliberazioni annullabili, che violano norme di legge non inderogabili o clausole statutarie, e deliberazioni nulle per causa impossibile o illecita, in analogia con quanto accade per le assemblee dei soci. La norma presidia la regolarità del procedimento deliberativo e, indirettamente, tutela la coesione dell'assemblea di categoria contro iniziative di minoranze strumentali.
Analisi
Il rinvio all'art. 2377 c.c. impone un adattamento delle soglie di legittimazione attiva: le percentuali, che per le s.p.a. si riferiscono al capitale sociale, vengono qui rapportate all'ammontare complessivo del prestito obbligazionario. La norma prevede una distinzione tra obbligazioni quotate su mercati regolamentati e obbligazioni non quotate: per le prime le percentuali richieste per proporre impugnazione sono più basse, in coerenza con la maggiore frammentazione della base obbligazionaria tipica dei prestiti quotati. Il regime dell'art. 2379 c.c. (nullità) si applica invece senza correttivi di soglia, potendo essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il contraddittore necessario è il rappresentante comune: ciò garantisce la concentrazione del giudizio e impedisce la proliferazione di giudizi paralleli con esiti potenzialmente contraddittori. Il tribunale competente è quello della sede sociale, in deroga al foro generale del domicilio del convenuto.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione ogni volta che un obbligazionista, o un gruppo di essi che raggiunge la soglia percentuale prevista, calcolata sull'ammontare del prestito, intende contestare la validità di una deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti. Si applica sia alle deliberazioni adottate a maggioranza semplice che a quelle adottate con maggioranze qualificate, purché il vizio invocato rientri nelle fattispecie degli artt. 2377 o 2379 c.c. Il termine per l'impugnativa delle deliberazioni annullabili è quello ordinario di novanta giorni. L'azione di nullità è invece imprescrittibile, salvo i limiti connessi alla possibilità di sanatoria.
Connessioni
L'art. 2416 c.c. si collega direttamente all'art. 2415 c.c. (competenze dell'assemblea degli obbligazionisti) e agli artt. 2377 e 2379 c.c. (impugnazione delle deliberazioni assembleari delle s.p.a.). Va letto in combinato con l'art. 2418 c.c. che attribuisce al rappresentante comune la legittimazione processuale degli obbligazionisti: poiché il rappresentante è il contraddittore necessario nell'impugnazione, la sua assenza o inerzia può incidere sulle modalità di costituzione del contraddittorio. Rileva anche il d.lgs. 58/1998 (TUF) per le obbligazioni emesse da emittenti quotati, che introduce norme speciali in tema di assemblea degli obbligazionisti e relativi poteri.
Casi pratici
Caso 1: Tizio detiene obbligazioni non quotate della società Alfa S.p.A
per un valore nominale pari al 4% del prestito obbligazionario complessivo. L'assemblea degli obbligazionisti delibera una modifica delle condizioni di rimborso che Tizio ritiene lesiva dei suoi diritti. Poiché non raggiunge da solo la soglia percentuale prevista dall'art. 2377 c.c. (adattata al prestito), Tizio si associa ad altri obbligazionisti sino a raggiungere la soglia richiesta e promuove impugnazione davanti al tribunale della sede di Alfa S.p.A., citando quale contraddittore il rappresentante comune degli obbligazionisti.
Caso 2: Caso 2
Caio partecipa all'assemblea degli obbligazionisti di Beta S.p.A., società quotata, e vota contro la deliberazione di proroga del termine di rimborso. Ritenendo che la deliberazione sia stata adottata in violazione del quorum costitutivo previsto dal regolamento del prestito, Caio propone azione di annullamento entro novanta giorni, indicando come contraddittore necessario il rappresentante comune Sempronio e radiando l'azione dinanzi al tribunale competente per sede di Beta.
Caso 3: Caso 3
Mevio, obbligazionista di Gamma S.p.A., scopre che la deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti aveva ad oggetto una modifica vietata dalla legge, configurante causa illecita. Non essendo previsto un termine di decadenza per la nullità, Mevio agisce anche oltre i novanta giorni ordinari, invocando l'art. 2379 c.c. e citando il rappresentante comune quale contraddittore necessario.
Domande frequenti
Chi può impugnare le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti?
Possono impugnarle gli obbligazionisti che, singolarmente o collettivamente, raggiungono la soglia percentuale prevista dall'art. 2377 c.c., calcolata sull'ammontare del prestito obbligazionario. Per la nullità ex art. 2379 c.c. legittimato è chiunque vi abbia interesse.
Come si calcola la soglia per l'impugnazione?
La percentuale si calcola sull'ammontare complessivo del prestito obbligazionario, non sul capitale sociale. Per obbligazioni quotate in mercati regolamentati si applicano soglie ridotte rispetto a quelle non quotate, in analogia con quanto previsto per le assemblee dei soci.
Qual è il tribunale competente per l'impugnazione?
È competente il tribunale nella cui circoscrizione la società emittente ha la propria sede legale. Si tratta di un foro speciale che deroga al foro generale del domicilio del convenuto.
Chi è il contraddittore necessario nel giudizio di impugnazione?
Il contraddittore necessario è il rappresentante comune degli obbligazionisti, nominato ai sensi dell'art. 2417 c.c. La sua presenza in giudizio è indispensabile per la regolare instaurazione del contraddittorio.
Qual è il termine per impugnare una deliberazione annullabile?
Il termine è di novanta giorni dalla data della deliberazione, in analogia con quanto previsto dall'art. 2377 c.c. per l'assemblea dei soci. Le deliberazioni nulle possono invece essere impugnate senza limiti di tempo, salvo eventuali preclusioni da sanatoria.