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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 183 TUIR disciplina la determinazione del reddito d'impresa nei casi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale ex CCII) e liquidazione coatta amministrativa, con regole specifiche per il periodo pre-procedura e per il periodo procedurale.
  • Il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento (o il provvedimento di liquidazione coatta) è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore.
  • Per le imprese individuali e le società di persone, il reddito di tale periodo concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci secondo le ordinarie regole di trasparenza fiscale.
  • Il reddito relativo al periodo procedurale (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura) è determinato come differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale del soggetto fallito, secondo il c.d. principio del residuo attivo.
  • La norma realizza un peculiare regime di tassazione cumulativa del periodo concorsuale, che evita la complessità di una determinazione analitica per ciascun esercizio della procedura, spesso pluriennale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 183 TUIR – Fallimento e liquidazione coatta (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

In vigore dal 02/12/2005

Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 12

“1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e’ determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e’ stato esercizio provvisorio, e’ costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento concorsuale e’ determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita’ e le passivita’ risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e’ considerato nullo se l’ammontare delle passivita’ e’ pari o superiore a quello delle attivita’.
3. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e’ diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e’ aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, e’ imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e’ chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e’ commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e’ prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’articolo 90, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta e’ dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.”

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Commento

Architettura sistematica e ratio della norma

L'art. 183 TUIR disciplina il regime fiscale ai fini delle imposte sui redditi delle procedure concorsuali liquidatorie: storicamente il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, oggi rispettivamente la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa nel quadro del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15/07/2022). La norma costituisce il pendant dell'art. 182 (liquidazione ordinaria) e si differenzia sostanzialmente da quest'ultimo per due aspetti fondamentali: la procedura è gestita da un soggetto terzo (curatore o commissario liquidatore) anziché dai liquidatori nominati dai soci; e il regime di tassazione del periodo procedurale segue il principio del residuo attivo anziché la determinazione analitica annuale per esercizi.

La ratio sistematica della norma risponde a tre esigenze. La prima è la salvaguardia della massa attiva: la tassazione anticipata su plusvalenze realizzate nella vendita di cespiti durante la procedura penalizzerebbe i creditori, riducendo il netto disponibile. La seconda è la semplificazione dichiarativa: le procedure concorsuali si protraggono spesso per molti anni, e una determinazione analitica del reddito per ciascun esercizio richiederebbe un onere amministrativo sproporzionato. La terza è la coerenza con la natura liquidatoria della procedura: il fallimento non è impresa in funzionamento ma fenomeno di smobilizzo, e la sua imposizione deve riflettere questa natura.

Periodo pre-procedura: bilancio del curatore

Il comma 1 dell'art. 183 disciplina il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di liquidazione coatta) e la data della dichiarazione stessa. Per tale periodo, il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Si tratta di un bilancio di chiusura del periodo pre-concorsuale, redatto secondo le regole ordinarie del TUIR (artt. 81 e ss.) ma adattato alla discontinuità imposta dall'apertura della procedura.

Il bilancio del curatore ricostruisce la situazione economica e patrimoniale del soggetto fallito alla data di apertura della procedura, individuando i componenti positivi e negativi di reddito maturati nel periodo pre-procedurale. Particolare rilievo hanno le rimanenze finali (valutate ai criteri ordinari dell'art. 92 TUIR), gli ammortamenti pro-rata temporis, gli accantonamenti per rischi e oneri ragionevolmente prevedibili e gli eventuali componenti straordinari emersi a ridosso dell'apertura della procedura.

Periodo procedurale: il principio del residuo attivo

Il comma 2 dell'art. 183 introduce il principio del residuo attivo per la tassazione del periodo procedurale, ossia dell'arco temporale che si estende dalla dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta) alla chiusura della procedura. Il reddito di tale periodo è determinato come differenza, da una parte, tra il residuo attivo finale risultante a chiusura della procedura e, dall'altra, il patrimonio netto del soggetto fallito alla data di apertura, quale risulta dal bilancio del curatore di cui al comma 1.

Il residuo attivo è la massa patrimoniale che, a procedura conclusa, risulta dopo il soddisfacimento integrale di tutti i creditori e il pagamento delle spese di procedura. Nel fallimento di società di capitali, il residuo attivo, ove esista, viene distribuito agli soci secondo le rispettive quote partecipative. Nel fallimento di società di persone e imprese individuali, il residuo attivo confluisce nel patrimonio dell'imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Il principio del residuo attivo, di derivazione storica risalente alle leggi degli anni '70, semplifica drasticamente l'imposizione: l'intero periodo procedurale è considerato come un unico esercizio fiscale, con tassazione che si materializza solo se e quando emerge un residuo attivo.

Tassazione delle imprese individuali e società di persone

Per le imprese individuali e le società di persone in nome collettivo o in accomandita semplice, l'art. 183 c. 3 dispone che il reddito determinato secondo i criteri precedenti concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci ai sensi dell'art. 5 TUIR (società di persone) o secondo le regole ordinarie dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (imprese individuali). Per il periodo procedurale, l'eventuale residuo attivo emergente alla chiusura della procedura concorre al reddito dell'esercizio in cui la procedura si chiude, con tassazione in capo all'imprenditore o ai soci secondo le regole IRPEF.

Particolare attenzione meritano i casi di esdebitazione (art. 282 CCII), che possono interessare l'imprenditore individuale fallito al termine della procedura: l'esdebitazione libera il debitore dalle obbligazioni residue verso i creditori non integralmente soddisfatti, ma non comporta automaticamente effetti fiscali. La sopravvenienza attiva da esdebitazione non concorre a formare reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter TUIR (introdotto a seguito della riforma del CCII), evitando un effetto fiscale paradossale per il debitore esdebitato.

Tassazione delle società di capitali e adempimenti del curatore

Per le società di capitali, il reddito del periodo procedurale è soggetto ad IRES con le ordinarie aliquote applicabili al soggetto fallito. La dichiarazione dei redditi è presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, che assume la rappresentanza fiscale del soggetto fallito ai sensi dell'art. 5 c. 4 DPR 322/1998 e dell'art. 87 D.P.R. 600/1973. La dichiarazione del periodo procedurale è presentata entro i termini ordinari calcolati dalla data di chiusura della procedura.

Il curatore è responsabile per il pagamento delle imposte relative al periodo procedurale e ha l'obbligo di compiere tutti gli adempimenti dichiarativi e versativi. Le imposte gravano sulla massa attiva e sono soddisfatte come spese di procedura ai sensi dell'art. 221 CCII (art. 111 L.F. nel vecchio regime), con prededuzione rispetto ai crediti chirografari e privilegiati di grado inferiore. Il curatore deve coordinare gli adempimenti fiscali con il piano di riparto e con la liquidazione progressiva dell'attivo.

Coordinamento con il Codice della Crisi e prassi applicativa

L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15/07/2022) ha sostituito la dichiarazione di fallimento con la liquidazione giudiziale e ha riformato profondamente la disciplina concorsuale italiana. Sul piano fiscale, l'art. 183 TUIR continua a operare con i suoi principi originari, applicando le regole previste per il fallimento alla nuova procedura di liquidazione giudiziale, in continuità sostanziale. La prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolari 8/E/2022 e successive risposte a interpello) ha confermato l'applicabilità diretta dell'art. 183 alle nuove procedure.

L'art. 184 TUIR estende l'applicazione degli artt. 182 e 183 alle liquidazioni e ai fallimenti di enti diversi dalle società (associazioni, fondazioni, comitati ed enti del Terzo settore non commerciali con attività commerciale), in quanto compatibili. La prassi applicativa ha chiarito che il principio del residuo attivo opera, per gli enti non commerciali, con riferimento al solo patrimonio dedicato all'attività commerciale, mantenendo separata la disciplina del patrimonio istituzionale dell'ente.

Concordato nella liquidazione giudiziale e rapporti con IVA/IRAP

L'art. 240 CCII disciplina il concordato nella liquidazione giudiziale (già concordato fallimentare ex art. 124 L.F.): si tratta di una proposta che il debitore, i creditori o i terzi possono presentare per la chiusura anticipata della procedura mediante soddisfacimento parziale dei creditori. Sul piano fiscale, l'omologazione del concordato comporta sopravvenienze attive in capo al debitore per la parte di debiti stralciati: ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter TUIR, tali sopravvenienze non concorrono a formare reddito d'impresa, in coerenza con la finalità di salvaguardia della continuità o di reinserimento del debitore. La disciplina si applica anche al concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) e agli accordi di ristrutturazione.

Sul piano dell'IVA, il fallimento determina la possibilità per i creditori di emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 per recuperare l'imposta su crediti rimasti insoluti, una volta accertato l'esito infruttuoso della procedura. Il D.L. 73/2021 ha anticipato il momento di emissione della nota di variazione alla data di apertura della procedura (e non più alla chiusura), accelerando il recupero dell'IVA. Sul piano IRAP, la determinazione del valore della produzione netta segue regole proprie del D.Lgs. 446/1997 e si calcola autonomamente rispetto al reddito IRES/IRPEF determinato secondo i principi dell'art. 183 TUIR.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 177 del 7 luglio 2025

L'art. 183 TUIR (unico periodo d'imposta per la durata del fallimento/liquidazione coatta) non si applica alla nuova procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento disciplinata dal Codice della crisi: la plusvalenza realizzata dal liquidatore segue le regole ordinarie del periodo d'imposta.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si determina il reddito nel periodo pre-fallimento?

Per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento (o il provvedimento di liquidazione coatta), il reddito è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Si tratta di un bilancio di chiusura del periodo pre-concorsuale, redatto secondo le regole ordinarie del TUIR ma adattato alla discontinuità della procedura.

Cos'è il principio del residuo attivo dell'art. 183?

Il principio del residuo attivo stabilisce che il reddito del periodo procedurale (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura) è determinato come differenza tra il residuo attivo finale e il patrimonio netto iniziale del soggetto fallito. L'intero periodo procedurale è considerato come un unico esercizio fiscale, con tassazione che si materializza solo se e quando emerge un residuo attivo a procedura conclusa.

Il fallimento è ancora regolato dall'art. 183 dopo il Codice della Crisi?

Sì. L'art. 183 TUIR continua ad applicarsi alla liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento con il D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15/07/2022) e alla liquidazione coatta amministrativa. La prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare 8/E/2022 e successive) ha confermato la continuità sostanziale: i principi originari della norma operano sulle nuove procedure concorsuali in coerenza con il Codice della Crisi.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi del soggetto fallito?

La dichiarazione dei redditi del soggetto fallito è presentata dal curatore (nella liquidazione giudiziale) o dal commissario liquidatore (nella liquidazione coatta), che assumono la rappresentanza fiscale ex art. 5 c. 4 DPR 322/1998 e art. 87 DPR 600/1973. Le imposte gravano sulla massa attiva come spese di procedura ai sensi dell'art. 221 CCII, con prededuzione rispetto ai crediti chirografari e privilegiati di grado inferiore.

L'esdebitazione del debitore individuale ha effetti fiscali?

L'esdebitazione (art. 282 CCII) libera il debitore individuale dalle obbligazioni residue verso i creditori non integralmente soddisfatti. Ai fini fiscali, la sopravvenienza attiva derivante dall'esdebitazione non concorre a formare reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter TUIR, evitando un effetto paradossale per il debitore liberato. Il regime tutela la finalità di reinserimento economico del soggetto esdebitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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