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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 177-ter TUIR (introdotto dal D.L. 84/2025) disapplica i limiti al riporto delle perdite fiscali previsti dagli artt. 84, 172, 173 e 176 TUIR quando le operazioni straordinarie avvengono all'interno dello stesso gruppo societario.
  • Il gruppo è individuato in base al controllo ex art. 2359, c.1 n.1 e c.2 c.c.: rapporto di controllo diretto tra società partecipanti, oppure controllo comune da parte di un soggetto terzo.
  • La disapplicazione opera solo per perdite maturate quando le società appartenevano già al gruppo, oppure per perdite anteriori che avevano già superato i test di vitalità all'ingresso nel gruppo.
  • Un decreto MEF definirà i criteri di determinazione del periodo di appartenenza al gruppo e il coordinamento con la disciplina ordinaria del riporto perdite.
  • La norma si applica anche agli interessi passivi indeducibili riportati ex art. 96 c.5 TUIR e all'eccedenza ACE residua ex art. 5 D.Lgs. 216/2023.
  • Le perdite si considerano utilizzate prioritariamente quelle meno recenti; le eccedenze sul patrimonio netto si imputano in via prioritaria a perdite diverse da quelle infragruppo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 177 Ter TUIR – Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo.

In vigore dal 18/06/2025

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

“1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis , non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa’ controlla l’altra o le altre societa’ partecipanti alle predette operazioni o tutte le societa’ partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le societa’ partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia’ appartenenti allo stesso gruppo nonche’ per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della societa’ a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:

a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna societa’, nonche’ le regole con cui tale periodo e’ attribuito al soggetto avente causa nell’ambito di operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi;

b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, 176, comma 5-bis, e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che:

1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all’atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;

2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d’imposta meno recente;

3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa’ si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’articolo 96, comma 5, nonche’ all’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

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Commento

Indice dei contenuti

Inquadramento e ratio della norma

L'art. 177-ter TUIR è stato introdotto dall'art. 2 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, con l'obiettivo di razionalizzare il riporto delle perdite fiscali infragruppo. Prima di questa norma, anche le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) realizzate tra società già appartenenti allo stesso gruppo soggiacevano ai limiti degli artt. 84 c.3 (cambio di controllo unito a modifica dell'attività), 172 cc.7 e 7-bis (fusioni), 173 c.10 (scissioni) e 176 c.5-bis (conferimenti di azienda) TUIR, generando una compressione fiscale priva di reale giustificazione antielusiva quando le perdite circolano all'interno di un perimetro economico già unitario.

La nuova disposizione recepisce l'orientamento, da tempo sostenuto dalla dottrina, secondo cui il test di vitalità economica e il limite del patrimonio netto hanno senso solo se la perdita rischia di essere acquistata da un terzo estraneo. All'interno di un gruppo già coeso, invece, non vi è arbitraggio fiscale ma semplice riorganizzazione.

Perimetro del gruppo rilevante

La nozione di gruppo è ancorata all'art. 2359, c.1 n.1 e c.2 del codice civile: rilevano il controllo di diritto (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e il controllo congiunto tramite società controllate. Non rientrano, quindi, il controllo di fatto ex art. 2359 c.1 n.2 c.c. né l'influenza dominante contrattuale. Sono incluse due configurazioni:

  • una società controlla direttamente l'altra (o le altre) partecipante alle operazioni;
  • tutte le società partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto (controllo orizzontale tramite capogruppo comune).

Si consideri il caso di Alfa Holding, che controlla al 100% sia Beta Srl sia Gamma Srl. Se Beta viene fusa per incorporazione in Gamma, le perdite fiscali di Beta — maturate dopo l'ingresso nel gruppo Alfa — non subiscono i limiti dell'art. 172 c.7 TUIR e possono essere riportate da Gamma senza il test di vitalità e senza il vincolo del patrimonio netto.

Perdite ammesse alla disapplicazione

La disapplicazione non è automatica per qualunque perdita. Operano due categorie ammesse:

  • Perdite conseguite quando la società era già nel gruppo: il dato temporale è cruciale e impone di tracciare con precisione la data di ingresso nel perimetro di consolidato economico;
  • Perdite anteriori già sottoposte ai test: se all'atto dell'ingresso della società nel gruppo (o successivamente, in occasione di altre operazioni infragruppo) le perdite avevano già superato il test di vitalità e il limite patrimoniale, esse vengono "liberate" e non subiscono nuovi vincoli nelle riorganizzazioni infragruppo successive.

Esempio: Caio SpA, acquisita da gruppo Delta nel 2023 con perdite pregresse pari a 5 milioni che hanno superato il test ex art. 84 c.3, viene fusa nel 2026 in Epsilon SpA (anch'essa del gruppo Delta). Le 5 milioni di perdite pregresse sono pienamente riportabili da Epsilon senza nuovi vincoli, perché già "vagliate" all'ingresso.

Estensione a interessi passivi e ACE

Il comma 3 estende la disapplicazione anche:

  • agli interessi passivi indeducibili riportati in avanti ex art. 96 c.5 TUIR (eccedenze ROL/interessi);
  • all'eccedenza ACE residua di cui all'art. 5 D.Lgs. 216/2023, derivante dall'aiuto alla crescita economica ex D.L. 201/2011.

Questa estensione evita penalizzazioni asimmetriche tra perdite fiscali in senso stretto e altre posizioni soggettive a riporto, garantendo coerenza sistemica.

Decreto attuativo e criteri di coordinamento

Il comma 2 demanda a un decreto MEF la definizione di: (a) criteri per determinare il periodo di appartenenza al gruppo, anche in caso di successione tra soggetti per operazioni straordinarie; (b) regole di coordinamento con la disciplina ordinaria. Le linee guida normative anticipano che le perdite "liberate" si considerano conseguite al momento dell'ingresso o dell'operazione, che si utilizzano prima le perdite meno recenti (criterio FIFO) e che le perdite eccedenti il patrimonio netto si imputano in via prioritaria a perdite diverse da quelle infragruppo.

In attesa del decreto attuativo, gli operatori sono chiamati a documentare con cura le tempistiche di ingresso nel gruppo e la storia fiscale delle perdite, anche tramite report di tax due diligence aggiornati periodicamente.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 9 del 2026

Applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, TUIR (richiamato dall'art. 177-ter) ai conferimenti di partecipazioni infragruppo, con riflessi sulla circolazione delle perdite fiscali nelle riorganizzazioni.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa fa l'art. 177-ter TUIR in concreto?

Disapplica i limiti al riporto delle perdite fiscali (artt. 84, 172, 173, 176 TUIR) quando fusioni, scissioni o conferimenti avvengono tra società dello stesso gruppo, evitando penalizzazioni in caso di riorganizzazioni interne.

Come si definisce il "gruppo" ai fini della disapplicazione?

Si fa riferimento al controllo ex art. 2359, c.1 n.1 e c.2 del codice civile: controllo di diritto diretto tra le società partecipanti, oppure controllo comune da parte di una stessa società capogruppo (rapporto verticale o orizzontale).

Tutte le perdite fiscali pregresse sono "liberate" dalla nuova norma?

No. Sono ammesse solo le perdite conseguite quando la società era già nel gruppo, oppure quelle anteriori che avevano già superato il test di vitalità e il limite patrimoniale all'ingresso nel gruppo o in occasione di precedenti operazioni infragruppo.

La disciplina si applica anche agli interessi passivi e all'ACE?

Sì. Il comma 3 estende la disapplicazione anche agli interessi passivi indeducibili riportati in avanti ex art. 96 c.5 TUIR e all'eccedenza ACE residua ex art. 5 D.Lgs. 216/2023.

Quando entra in vigore l'art. 177-ter TUIR e serve un decreto attuativo?

L'articolo è in vigore dal 18 giugno 2025 (D.L. 84/2025). Un decreto MEF definirà i criteri di determinazione del periodo di appartenenza al gruppo e il coordinamento con la disciplina ordinaria del riporto perdite.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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