Art. 177 TUIR – Scambi di partecipazioni (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l’art.2 del citato DLG n.199 del 2007.)
In vigore dal 31/12/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 17
“1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, ovvero incrementa la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non da’ luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa’, mediante i quali la societa’ conferitaria acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una societa’ di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa’ conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:
a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.
2-bis. Quando la societa’ conferitaria non acquisisce il controllo di una societa’, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne’ incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa’, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.
2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa’, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo e’ superiore alla meta’ del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette societa’ controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.(1)
2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e’ esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2.”
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(1) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192.
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In sintesi
L'articolo 177 TUIR: gli scambi di partecipazioni mediante permuta
L'articolo 177 del TUIR (ex art. 5 D.Lgs. 358/1997) disciplina il regime fiscale degli scambi di partecipazioni, operazione di particolare rilevanza nelle riorganizzazioni di gruppi e nelle acquisizioni mediante carte (azioni della società acquirente). La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2024 nella sua attuale formulazione (riformata dall'art. 17 D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 - decreto di attuazione della delega fiscale), realizza il principio di neutralità fiscale: l'operazione di scambio (permuta) di partecipazioni non genera tassazione delle plusvalenze, in coerenza con la natura di riorganizzazione senza effettiva monetizzazione.
Lo scambio di partecipazioni è uno strumento tipico delle acquisizioni "amichevoli" (es. tender offer mediante carte) e delle riorganizzazioni di gruppi (es. ristrutturazione del controllo all'interno di un gruppo multinazionale): l'acquirente non paga in denaro le partecipazioni della società target, ma offre in cambio proprie azioni di nuova emissione. L'operazione genera diluizione del capitale dell'acquirente ma non richiede esborsi monetari.
Il commento illustra l'architettura della disposizione, le sue applicazioni concrete, e le interazioni con altri istituti del TUIR.
Il presupposto: acquisizione o integrazione del controllo
Il comma 1 dell'art. 177 TUIR identifica il presupposto applicativo del regime: la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR (società di capitali residenti in Italia, enti commerciali residenti):
(a) acquista una partecipazione di controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. (controllo di diritto, maggioranza dei voti in assemblea ordinaria);
(b) integra una partecipazione di controllo già detenuta (incremento della percentuale di controllo);
in altro soggetto di cui alle medesime lett. a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni.
I presupposti tecnici sono:
(1) Soggetto acquirente: società di capitali residente in Italia o ente commerciale residente. Tutela il sistema fiscale italiano garantendo che le partecipazioni siano detenute da un soggetto IRES italiano.
(2) Soggetto target: anch'esso società di capitali residente in Italia o ente commerciale residente (per scambi di partecipazioni con società estere si applicano le specifiche regole degli artt. 178-181 TUIR per le operazioni intracomunitarie ex direttiva 2009/133/CE).
(3) Acquisizione/integrazione del controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c.: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Lo scambio di partecipazioni di minoranza (senza acquisizione/incremento del controllo) non rientra nel regime di neutralità dell'art. 177; segue le regole ordinarie della cessione/permuta (con eventuale applicazione del regime PEX se ricorrono i requisiti).
(4) Modalità della permuta: l'acquirente attribuisce ai soci della target le proprie azioni (di norma di nuova emissione, con aumento di capitale). L'operazione realizza una "permuta" tra le partecipazioni della target (acquisite dall'acquirente) e le azioni dell'acquirente (ricevute dai soci della target).
Il principio di neutralità fiscale
Il c. 1 dell'art. 177 TUIR stabilisce che l'operazione "non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio".
La regola realizza il principio di neutralità fiscale dello scambio di partecipazioni:
(a) Per i soci della target (che cedono le partecipazioni nella target ricevendo azioni dell'acquirente): non si genera plusvalenza tassabile sulla cessione delle partecipazioni nella target, a condizione che le azioni dell'acquirente ricevute mantengano lo stesso valore fiscale delle partecipazioni cedute. La regola di continuità dei valori fiscali è essenziale.
(b) Per la società acquirente: l'emissione di proprie azioni in concambio non genera componenti reddituali. La società acquirente assume nelle partecipazioni nella target il valore corrispondente alle azioni emesse.
La logica è coerente con il principio della neutralità delle operazioni straordinarie: la permuta non realizza effettiva monetizzazione del valore delle partecipazioni, ma una mera "trasformazione" della forma di partecipazione (azioni della target → azioni dell'acquirente). La tassazione si verificherà solo al momento dell'effettiva cessione delle azioni dell'acquirente ricevute in concambio.
Il conguaglio in denaro
Il c. 1 dell'art. 177 prosegue: "L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione [ex art. 87 TUIR PEX]."
La regola disciplina il caso dello scambio "non puro" in cui, oltre alle azioni dell'acquirente, i soci della target ricevono anche un conguaglio in denaro (di norma per "rotondare" il rapporto di cambio o per ragioni di valutazione). Il conguaglio:
(a) Concorre a formare il reddito del percipiente (i soci della target).
(b) Resta ferma l'eventuale applicazione del regime PEX ex art. 87 TUIR se ricorrono le condizioni (partecipazione qualificata, periodo di possesso minimo, etc.).
La regola realizza un'imposizione parziale: la parte "azioni" dello scambio è neutralizzata dalla regola di continuità dei valori fiscali; la parte "denaro" è tassata come componente reddituale, salvo l'applicazione di regimi agevolativi (PEX). La logica è coerente: il denaro rappresenta effettiva monetizzazione (e quindi tassazione), mentre le azioni rappresentano solo trasformazione di partecipazione (e quindi neutralità).
Il regime PEX nel conguaglio in denaro
L'eventuale applicazione del regime PEX (Participation Exemption) al conguaglio in denaro è particolarmente significativa: per i soci che siano società di capitali residenti, il conguaglio rappresenta sostanzialmente una plusvalenza sulla cessione di partecipazioni qualificate (parte del valore della partecipazione nella target è stata "monetizzata" in denaro). Se ricorrono i requisiti dell'art. 87 TUIR (partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, periodo di possesso > 12 mesi, residenza della target in paese non a fiscalità privilegiata, esercizio di impresa commerciale), il conguaglio è esente al 95% (tassato solo al 5%).
La regola realizza un'integrazione coerente tra il regime di neutralità dell'art. 177 e il regime PEX dell'art. 87 TUIR: gli scambi di partecipazioni con conguaglio sono tassati come plusvalenze, ma con eventuale applicazione del regime di esenzione del 95%.
Le novità del D.Lgs. 192/2024
La versione dell'art. 177 in vigore dal 31 dicembre 2024 incorpora le modifiche del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, decreto di attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111). Le principali modifiche hanno riguardato:
(1) Aggiornamento dei rinvii agli altri istituti del TUIR (art. 73, art. 87, etc.) per coerenza con la riforma fiscale.
(2) Coordinamento con il Pillar Two (D.Lgs. 209/2023): per i grandi gruppi multinazionali, gli scambi di partecipazioni generano specifiche implicazioni in termini di global minimum tax.
(3) Tax certainty: chiarimenti applicativi su casistiche complesse (scambi di partecipazioni con S.O., scambi infragruppo, scambi transfrontalieri intracomunitari).
(4) Coordinamento con la disciplina civilistica: art. 2441 c.c. (esclusione/limitazione del diritto di opzione) e altre norme societarie rilevanti per gli aumenti di capitale connessi agli scambi di partecipazioni.
Il coordinamento con la direttiva 2009/133/CE
Per gli scambi di partecipazioni intracomunitari (con società di altri Stati UE), si applicano le specifiche disposizioni degli artt. 178-181 TUIR di recepimento della direttiva 2009/133/CE. La direttiva prevede un regime di neutralità per gli scambi infragruppo intracomunitari con specifici requisiti:
(1) Mantenimento dei valori fiscali nello scambio.
(2) Continuità dell'attività economica delle società partecipanti.
(3) Motivi economici validi (clausola anti-elusiva).
Lo scambio di partecipazioni intracomunitario, se rientra nei requisiti della direttiva, beneficia di un regime di neutralità anche più ampio di quello dell'art. 177 TUIR, includendo specifici aspetti procedurali e di riconoscimento reciproco tra Stati membri.
Profili applicativi: gestione operativa dello scambio
Sul piano operativo, l'art. 177 TUIR richiede al commercialista una gestione strutturata:
(1) Analisi preliminare: valutazione della convenienza dello scambio (rispetto ad acquisto in denaro), della struttura ottimale, delle conseguenze fiscali per acquirente, target e soci della target.
(2) Verifica dei presupposti: residenza dei soggetti (acquirente IRES italiano, target IRES italiana), tipologia del controllo acquisito (ex art. 2359 c. 1 n. 1 c.c.), conformità con i requisiti dell'art. 177.
(3) Valutazione della partecipazione: perizia di stima delle partecipazioni nella target e delle azioni dell'acquirente, per la determinazione del rapporto di cambio.
(4) Predisposizione dell'atto di scambio: documento societario con specificazione del controllo acquisito, delle partecipazioni cedute, del rapporto di cambio, dell'eventuale conguaglio.
(5) Aumento di capitale dell'acquirente: deliberazione assembleare con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.), iscrizione delle nuove azioni.
(6) Adempimenti dichiarativi: per i soci della target, tracciatura dei valori fiscali delle partecipazioni cedute trasferiti alle azioni ricevute (continuità); per la società acquirente, registrazione contabile delle partecipazioni acquisite con valore corrispondente alle azioni emesse.
(7) Eventuale conguaglio: tassazione del conguaglio come componente reddituale, con eventuale applicazione del regime PEX se ricorrono le condizioni.
(8) Coordinamento con la disciplina internazionale: per scambi intracomunitari, applicazione degli artt. 178-181 TUIR (direttiva 2009/133/CE); per scambi extra-UE, regole specifiche e coordinamento con convenzioni internazionali.
Domande frequenti
Cosa sono gli scambi di partecipazioni ex art. 177 TUIR?
L'art. 177 TUIR (ex art. 5 D.Lgs. 358/1997) disciplina la "permuta mediante la quale" uno dei soggetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e b) TUIR (società di capitali residente, ente commerciale residente) acquista o integra una partecipazione di controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. in altro soggetto, attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni. L'operazione è tipica delle acquisizioni "amichevoli" mediante carte (tender offer con azioni dell'acquirente in cambio delle azioni della target) e delle riorganizzazioni di gruppi. La disposizione, riformata dal D.Lgs. 192/2024, è in vigore dal 31 dicembre 2024 e realizza il principio di neutralità fiscale dell'operazione.
Come funziona la neutralità fiscale degli scambi di partecipazioni?
L'art. 177 c. 1 TUIR stabilisce che l'operazione "non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio" (regola di continuità dei valori fiscali). Per i soci della target (che cedono partecipazioni ricevendo azioni dell'acquirente): nessuna plusvalenza tassabile, a condizione che le azioni ricevute mantengano lo stesso valore fiscale delle partecipazioni cedute. Per la società acquirente: l'emissione di azioni in concambio non genera componenti reddituali; la società acquirente assume nelle partecipazioni nella target il valore corrispondente alle azioni emesse. La tassazione si verificherà solo al momento dell'effettiva cessione delle azioni ricevute.
Cosa accade in caso di conguaglio in denaro nello scambio di partecipazioni?
L'art. 177 c. 1 TUIR prevede che "L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione" ex art. 87 TUIR PEX. La regola disciplina lo scambio "non puro" in cui i soci della target ricevono, oltre alle azioni dell'acquirente, anche un conguaglio in denaro (per "rotondare" il rapporto di cambio). Il conguaglio: (a) concorre a formare il reddito del percipiente; (b) può beneficiare del regime PEX se ricorrono le condizioni dell'art. 87 TUIR (partecipazione iscritta tra immobilizzazioni finanziarie, periodo di possesso > 12 mesi, residenza target in paese non a fiscalità privilegiata, esercizio impresa commerciale): esenzione 95%, tassazione solo al 5%. La logica: la parte "azioni" è neutralizzata (continuità); la parte "denaro" è tassata (effettiva monetizzazione).
Quali sono i presupposti per applicare l'art. 177 TUIR?
I presupposti tecnici sono: (1) Soggetto acquirente - società di capitali residente in Italia o ente commerciale residente (art. 73 c. 1 lett. a/b TUIR); tutela del sistema fiscale italiano garantendo che le partecipazioni siano detenute da un soggetto IRES italiano. (2) Soggetto target - anch'esso società di capitali residente in Italia o ente commerciale residente (per scambi con società estere si applicano gli artt. 178-181 TUIR di recepimento della direttiva 2009/133/CE). (3) Acquisizione/integrazione del controllo ex art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. (controllo di diritto, maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) o incremento della percentuale di controllo. Lo scambio di partecipazioni di minoranza non rientra nel regime. (4) Modalità della permuta - l'acquirente attribuisce ai soci della target le proprie azioni (di norma di nuova emissione con aumento di capitale).
Come si coordina l'art. 177 TUIR con la direttiva 2009/133/CE sugli scambi intracomunitari?
Per gli scambi di partecipazioni intracomunitari (con società di altri Stati UE), si applicano gli artt. 178-181 TUIR di recepimento della direttiva 2009/133/CE. La direttiva prevede un regime di neutralità per gli scambi infragruppo intracomunitari con specifici requisiti: (1) mantenimento dei valori fiscali nello scambio; (2) continuità dell'attività economica delle società partecipanti; (3) motivi economici validi (clausola anti-elusiva). Lo scambio intracomunitario, se rientra nei requisiti della direttiva, beneficia di un regime di neutralità anche più ampio di quello dell'art. 177 TUIR, includendo specifici aspetti procedurali e di riconoscimento reciproco tra Stati membri. Per scambi extra-UE si applicano regole specifiche e coordinamento con convenzioni internazionali. Per i grandi gruppi (>750 mln) si applica il Pillar Two (D.Lgs. 209/2023).