Indice
- L'art. 162-bis TUIR definisce ai fini IRES e IRAP tre categorie soggettive: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria (cd. holding industriali).
- La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 ed è in vigore dal 12 gennaio 2019, in recepimento della Direttiva ATAD.
- Gli intermediari finanziari comprendono banche, confidi, operatori del microcredito e holding partecipanti in intermediari finanziari.
- Le società di partecipazione si qualificano come tali quando le partecipazioni superano il 50% dell'attivo patrimoniale in base all'ultimo bilancio approvato.
- La classificazione rileva per la disciplina degli interessi passivi (art. 96 TUIR), per la determinazione della base IRAP e per la tonnage tax e altri regimi speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 162 Bis TUIR – Intermediari finanziari e societa’ di partecipazione.
In vigore dal 12/01/2019
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12
“1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) societa’ di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa’ di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita’ non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’ di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attivita’ di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.”
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Indice dei contenuti
Art. 162-bis TUIR: la mappa delle holding e degli intermediari finanziari
L'articolo 162-bis del TUIR rappresenta una norma definitoria di sistema introdotta dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142 in attuazione della Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Pur non disciplinando direttamente fattispecie impositive, l'articolo classifica i soggetti societari rilevanti per molte discipline IRES e IRAP, in particolare la deducibilita' degli interessi passivi ex art. 96 TUIR e la determinazione della base imponibile IRAP delle holding.
Le tre categorie individuate dalla norma
L'art. 162-bis individua tre categorie soggettive: (a) gli intermediari finanziari, che includono i soggetti vigilati ex art. 2 D.Lgs. 38/2005 (banche, SIM, SGR, intermediari finanziari ex art. 106 TUB), i confidi iscritti nell'elenco ex art. 112-bis TUB, gli operatori del microcredito ex art. 111 TUB e i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; (b) le società di partecipazione finanziaria, che detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari; (c) le società di partecipazione non finanziaria (cd. holding industriali), che detengono prevalentemente partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico ex art. 3 D.M. 2 aprile 2015 n. 53.
Il test del 50%: come si verifica la prevalenza
Il criterio per qualificare un soggetto come holding finanziaria o industriale e' di natura quantitativa: secondo i commi 2 e 3 dell'art. 162-bis, l'esercizio in via prevalente sussiste quando, in base al bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, le partecipazioni (e altri elementi patrimoniali intercorrenti, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate per le holding finanziarie) superano il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Per le holding industriali il calcolo e' analogo ma più semplice, riferito alle sole partecipazioni e crediti intercompany.
Esempio pratico: Tizio Holding e Caio Investimenti
Si pensi a Tizio Holding S.r.l., titolare di una partecipazione del 70% in una S.p.A. industriale del valore contabile di 8 milioni di euro a fronte di un attivo patrimoniale totale di 10 milioni: con un rapporto pari all'80%, Tizio Holding si qualifica come società di partecipazione non finanziaria ai sensi dell'art. 162-bis, comma 1, lett. c) e applica il regime IRES e IRAP delle holding industriali. Diversamente, Caio Investimenti S.p.A., che detiene partecipazioni in una banca per 60 milioni su un attivo di 100 milioni, e' una società di partecipazione finanziaria ai sensi della lett. b) e segue la disciplina degli intermediari finanziari, con effetti significativi sulla deducibilita' degli interessi passivi e sull'IRAP.
Impatti sulla disciplina degli interessi passivi e sull'IRAP
La qualifica ai sensi dell'art. 162-bis e' decisiva per individuare il regime applicabile ai sensi dell'art. 96 TUIR: gli intermediari finanziari deducono integralmente gli interessi passivi nei limiti dei rendimenti di tipo finanziario, le holding finanziarie applicano lo stesso regime, mentre le holding industriali e gli altri soggetti restano sottoposti al test del 30% del ROL. Sotto il profilo IRAP, le holding industriali determinano la base imponibile assimilandosi alle società commerciali ordinarie con specificità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 446/1997, mentre le holding finanziarie applicano la disciplina speciale degli intermediari.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 869 del 29 dicembre 2021
Agenzia delle Entrate
Fornisce chiarimenti sulla definizione di holding ai fini dell'art. 162-bis TUIR, individuando i criteri quantitativi (test del 50% del valore contabile delle partecipazioni rispetto al totale attivo) per qualificare la società come intermediario finanziario, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione non finanziaria.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 178 del 6 aprile 2022
Agenzia delle Entrate
Chiarisce i criteri di qualificazione come società di partecipazione non finanziaria ex art. 162-bis TUIR e i riflessi sulla disciplina del ROL e degli interessi passivi. Indica come effettuare il test prevalenza sulla base dei dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Qual e' la differenza tra holding finanziaria e holding industriale?
La holding finanziaria (art. 162-bis, comma 1, lett. b) detiene prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari vigilati; la holding industriale (lett. c) detiene prevalentemente partecipazioni in soggetti diversi. La distinzione e' fondamentale per la disciplina degli interessi passivi e per l'IRAP.
Come si calcola in pratica il test del 50%?
Si rapportano le partecipazioni iscritte in bilancio (più i crediti e altri elementi intercompany per le holding finanziarie) al totale dell'attivo patrimoniale, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Se il rapporto supera il 50% il soggetto si qualifica come holding ai fini dell'art. 162-bis.
Una S.r.l. di famiglia che detiene il 100% di una S.p.A. operativa e' una holding industriale?
Si', se la partecipazione rappresenta oltre il 50% dell'attivo patrimoniale, la S.r.l. e' una società di partecipazione non finanziaria ai sensi dell'art. 162-bis, lett. c), con le conseguenze IRES (art. 96) e IRAP (art. 6 D.Lgs. 446/1997) tipiche delle holding industriali.
I confidi sono sempre intermediari finanziari ai fini dell'art. 162-bis?
Sono qualificati come intermediari finanziari solo i confidi iscritti nell'elenco ex art. 112-bis TUB (cd. confidi vigilati). I confidi minori iscritti nel solo elenco dell'art. 112 TUB non rientrano in questa categoria.
Come si gestiscono variazioni di prevalenza nel tempo?
La qualifica si verifica sulla base dell'ultimo bilancio approvato: un soggetto può quindi passare da holding a società operativa (e viceversa) in funzione delle variazioni patrimoniali. Le modifiche di status producono effetti dal periodo d'imposta successivo a quello del bilancio rilevante e impongono attenzione nella pianificazione fiscale e nella comunicazione all'Anagrafe tributaria.
Vedi anche