Art. 162 TUIR – Stabile organizzazione
In vigore dal 01/01/2023
Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita’ sul territorio dello Stato.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita’ al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo’ esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.(1)
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attivita’ di supervisione ad esso connesse, e’ considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attivita’ abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilita’ di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilita’ di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attivita’;
f) la disponibilita’ di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attivita’ menzionate nelle lettere da a) ad e).(1)
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attivita’ di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attivita’ complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.(1)
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attivita’ nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l’attivita’ complessiva risultante dalla combinazione delle attivita’ svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purche’ le attivita’ svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.(1)
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dai commi 7, 7-ter e 7-quater (2), se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprieta’, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attivita’ svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attivita’ di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.(1)
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attivita’ in qualita’ di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attivita’. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu’ imprese alle quali e’ strettamente correlato, tale soggetto non e’ considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.(1)
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto e’ strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e’ considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente piu’ del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una societa’, piu’ del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per piu’ del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una societa’, per piu’ del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale. (1)
7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:
a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l’attivita’ nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a), non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalita’ di computo della partecipazione agli utili;
d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entita’ appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attivita’ svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110, comma 7.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater. (2)
8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita’ per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa. (1)
9. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita’ d’impresa non costituisce di per se’ motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.
9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attivita’, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l’attivita’ dell’impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo. (2)”
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(1) Commi modificati dal comma 1010 dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.
(2) L’articolo 1, comma 255, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha modificato il comma 6 e inserito i commi 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis.
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In sintesi
L'articolo 162 TUIR: il concetto cardine del diritto tributario internazionale
L'articolo 162 del TUIR contiene la definizione di "stabile organizzazione" ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Si tratta di una delle norme più importanti dell'intero diritto tributario internazionale italiano: la nozione di stabile organizzazione (S.O. o "permanent establishment", PE, nella terminologia OCSE) costituisce il presupposto soggettivo per l'applicazione del regime di tassazione del reddito d'impresa dei non residenti (artt. 151-152 TUIR), e quindi il perno del sistema di tassazione delle multinazionali estere operanti in Italia.
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2023 nella sua attuale formulazione (modificata dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 - legge di bilancio 2023), incorpora le evoluzioni più recenti della normativa internazionale, in particolare le linee guida OCSE post-BEPS (Action 7 e Action 1 sull'economia digitale) e le novità del 2018 (D.Lgs. 142/2018 in attuazione delle direttive ATAD).
Il commento illustra i contenuti dell'art. 162, con particolare attenzione alle fattispecie tipiche di S.O. (materiale, di cantiere, personale, digitale), agli esimenti, e alle regole anti-frammentazione introdotte per prevenire l'elusione artificiosa dello status di S.O.
Il principio: sede fissa di affari per attività di impresa
Il comma 1 dell'art. 162 stabilisce la definizione cardine: l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. La definizione recepisce sostanzialmente quella del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (art. 5 del Modello), garantendo coerenza tra disciplina interna e disciplina convenzionale.
I tre elementi costitutivi della S.O. sono:
(1) Sede di affari: un luogo, locale, struttura, infrastruttura, o anche solo una macchina o attrezzatura utilizzata dall'impresa per svolgere la propria attività. Non è necessario che l'impresa abbia un titolo formale di proprietà, locazione o altro diritto di godimento: è sufficiente la disponibilità materiale.
(2) Fissità: la sede deve avere un certo grado di permanenza geografica e temporale. La fissità non esclude la mobilità operativa (es. una nave-officina in mare può essere S.O.), ma richiede una stabilità sufficiente per integrare il presupposto.
(3) Esercizio dell'attività: la sede deve essere utilizzata per l'esercizio (in tutto o in parte) dell'attività di impresa. Le attività preparatorie, ausiliarie o di mero stoccaggio non integrano il requisito (vedi esimenti del c. 4).
L'inciso "fermo restando quanto previsto dall'articolo 169" segnala la prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna in caso di divergenze (più favorevole nei limiti del trattato). Il commercialista deve quindi sempre verificare l'eventuale convenzione applicabile (basata sul Modello OCSE 2017 o su versioni precedenti) e coordinarla con l'art. 162 TUIR.
Le fattispecie tipiche della S.O. materiale: comma 2
Il comma 2 dell'art. 162 elenca le fattispecie tipiche di S.O. "materiale":
Lett. a) — Sede di direzione: il luogo dal quale viene esercitata la direzione dell'attività di impresa (es. uffici dell'amministratore delegato, della direzione operativa, della direzione finanziaria della branch italiana di una multinazionale).
Lett. b) — Succursale: una struttura organizzativa dotata di una certa autonomia gestionale e amministrativa, formalmente registrata o di fatto operante in Italia.
Lett. c) — Ufficio: locali dedicati all'attività amministrativa, commerciale, di rappresentanza dell'impresa estera in Italia.
Lett. d) — Officina: struttura dedicata alla produzione, lavorazione, assemblaggio di beni.
Lett. e) — Laboratorio: struttura dedicata ad attività di ricerca, sviluppo, controllo qualità, sperimentazione.
Lett. f) — Miniera, giacimento, cava: strutture di estrazione di risorse naturali, anche in zone extraterritoriali ai sensi del diritto internazionale (mari territoriali, piattaforma continentale, zona economica esclusiva). La disposizione consente la tassazione italiana dei redditi da estrazione di petrolio, gas e risorse minerali in aree marine soggette alla giurisdizione italiana.
Lett. f-bis) — S.O. digitale: una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. Introdotta dalla L. 197/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023, la S.O. digitale è la novità più rilevante della recente riforma: cattura il fenomeno delle piattaforme digitali (social network, marketplace, motori di ricerca, fornitori di servizi cloud, etc.) che generano ricavi significativi in Italia senza presenza fisica tradizionale, secondo la logica del BEPS Action 1 OCSE sull'economia digitale.
La S.O. di cantiere: comma 3
Il comma 3 dell'art. 162 disciplina la S.O. di cantiere: un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione, o l'esercizio di attività di supervisione connesse, costituiscono S.O. solo se la durata supera determinati limiti temporali stabiliti dal TUIR e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Tipicamente: tre mesi per i cantieri secondo la disciplina interna; dodici mesi secondo il Modello OCSE 2017; sei mesi secondo molte convenzioni con paesi extra-OCSE (in particolare paesi in via di sviluppo che adottano il Modello ONU). Il termine specifico applicabile va verificato nella convenzione bilaterale rilevante.
La disposizione include regole anti-frammentazione: per evitare che un'impresa estera frazioni un cantiere unitario in più contratti di durata inferiore al limite (frammentazione artificiosa), si considera la durata complessiva dei contratti collegati. La regola è coerente con il BEPS Action 7 OCSE.
Gli esimenti: attività preparatorie e ausiliarie (commi 4-5)
I commi 4 e 5 dell'art. 162 disciplinano gli esimenti: sedi che, pur soddisfacendo i requisiti generali del c. 1 (fissità, presenza in Italia), non costituiscono S.O. in quanto utilizzate per attività di natura preparatoria o ausiliaria. Esempi tipici:
(a) Uso di installazioni esclusivamente per deposito, esposizione o consegna di beni o merci dell'impresa;
(b) Magazzini di beni o merci dell'impresa, utilizzati esclusivamente ai fini di trasformazione da parte di altre imprese;
(c) Sede fissa di affari utilizzata esclusivamente per acquistare beni o per raccogliere informazioni per l'impresa;
(d) Sede fissa utilizzata per qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Le novità del 2018 (D.Lgs. 142/2018) hanno introdotto una regola anti-frammentazione: l'esimente non si applica se le attività preparatorie/ausiliarie, considerate complessivamente con altre attività della stessa impresa o di imprese collegate, configurano un'attività operativa unitaria. La regola previene l'elusione del PE status mediante "spezzettamento" delle attività in molteplici sedi formalmente preparatorie/ausiliarie.
La S.O. personale: commi 6-7
I commi 6 e 7 dell'art. 162 disciplinano la S.O. "personale": l'attività in Italia di un'impresa estera può integrare una S.O. anche in assenza di sede fissa di affari, qualora vi sia un agente dipendente che opera in Italia con poteri di concludere abitualmente contratti in nome dell'impresa estera.
La nozione classica di S.O. personale richiede:
(1) Persona (fisica o giuridica) che agisce per conto dell'impresa estera in Italia.
(2) Poteri di concludere contratti in nome dell'impresa, con regolarità (non occasionalità).
(3) Esercizio abituale di tali poteri.
L'art. 162 c. 7 TUIR stabilisce che non costituisce S.O. l'agente indipendente che opera nell'ambito ordinario della propria attività (broker, commissionario, agente di commercio in conto terzi). La regola tutela gli operatori che svolgono attività di intermediazione professionale per conto di molteplici clienti.
Il comma 7-bis: regole BEPS sull'agente dipendente
Il comma 7-bis dell'art. 162, introdotto dalla riforma del 2018 (D.Lgs. 142/2018), allinea la disciplina italiana alle nuove regole OCSE BEPS Action 7 sull'agente dipendente. La nuova nozione include nella S.O. personale anche i casi in cui la persona, pur senza poteri formali di concludere contratti, "abitualmente conclude contratti o svolge il ruolo principale che porta alla loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa".
La regola amplia la nozione classica di S.O. personale per cogliere fenomeni elusivi tipici delle multinazionali, che strutturavano i propri contratti facendo svolgere all'agente locale tutta l'attività negoziale (preparazione, negoziazione, redazione del contratto) ma facendo formalmente "firmare" il contratto dalla casa madre estera. Senza la nuova regola, l'agente locale non costituiva formalmente S.O. (perché non concludeva direttamente i contratti); con la nuova regola, il "ruolo principale" che porta alla conclusione costituisce S.O., anche senza firma formale.
Le novità della L. 197/2022: la S.O. digitale
La novità più recente e rilevante è l'introduzione della S.O. digitale alla lett. f-bis del c. 2, ad opera della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) con effetto dal 1° gennaio 2023. La norma cattura il fenomeno delle imprese digitali multinazionali che generano ricavi significativi in Italia senza presenza fisica tradizionale.
La definizione di "significativa e continuativa presenza economica" è volutamente ampia e flessibile: cattura piattaforme digitali, marketplace, social network, motori di ricerca, fornitori di servizi cloud, sviluppatori di app che operano in Italia attraverso utenti, dati, contenuti, transazioni, senza disporre di una "consistenza fisica" tradizionale (uffici, server in Italia, etc.).
L'introduzione della S.O. digitale si inserisce nel più ampio dibattito internazionale sulla tassazione dell'economia digitale, parallelamente al Pillar One OCSE (in corso di implementazione) e alla Web Tax italiana ex art. 1 c. 35-ss. L. 145/2018 (digital services tax al 3% sui ricavi da servizi digitali). La S.O. digitale è uno strumento complementare rispetto alla Web Tax, destinato a operare anche dopo l'eventuale entrata in vigore del Pillar One.
Il commercialista che assiste multinazionali digitali deve verificare con attenzione l'eventuale integrazione della S.O. digitale, considerando: il volume di utenti italiani della piattaforma; il volume di transazioni con clienti italiani; il volume di dati generati in Italia; la presenza di partnership con operatori italiani; etc.
Profili applicativi: il sistema integrato della S.O. italiana
La nozione di S.O. dell'art. 162 TUIR opera in un sistema integrato con altre disposizioni del diritto tributario internazionale italiano:
(1) Art. 23 TUIR: le attività esercitate mediante S.O. producono "redditi prodotti in Italia" (lett. e), soggetti alla tassazione dei non residenti ex artt. 151-152.
(2) Art. 152 TUIR: regime fiscale della S.O., con il "functionally separate entity approach" e il transfer pricing infragruppo.
(3) Art. 168-ter TUIR (branch exemption): regime opzionale di esenzione dei redditi delle S.O. estere di società italiane (regime speculare).
(4) Convenzioni internazionali: prevalgono in caso di conflitto, secondo la specifica nozione di PE adottata dal trattato applicabile.
(5) Pillar Two (D.Lgs. 209/2023): per i grandi gruppi multinazionali (ricavi > 750 mln euro), la global minimum tax al 15% si applica anche ai redditi delle S.O.
Per il commercialista che assiste multinazionali estere o italiane, l'art. 162 TUIR è una norma di consultazione costante: la corretta qualificazione dell'attività in Italia come S.O. (o non-S.O.) determina l'intero regime fiscale applicabile e gli adempimenti dichiarativi richiesti. La materia è in costante evoluzione (BEPS, ATAD, Pillar Two, economia digitale) e richiede una formazione continua sui nuovi sviluppi normativi e di prassi.
Domande frequenti
Cos'è la stabile organizzazione ai fini fiscali italiani?
L'art. 162 c. 1 TUIR definisce la stabile organizzazione (S.O. o "permanent establishment", PE) come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio italiano. Tre elementi costitutivi: (1) sede di affari (luogo, locale, struttura, anche solo macchine o attrezzature utilizzate dall'impresa); (2) fissità (permanenza geografica e temporale); (3) esercizio dell'attività di impresa (escluse attività preparatorie/ausiliarie). La definizione recepisce il Modello OCSE di convenzione, garantendo coerenza tra disciplina interna e convenzionale. Le convenzioni internazionali prevalgono in caso di conflitto (art. 169 TUIR). La S.O. è il presupposto soggettivo del regime di tassazione delle multinazionali estere operanti in Italia (artt. 151-152 TUIR).
Quali sono le fattispecie tipiche di stabile organizzazione "materiale"?
L'art. 162 c. 2 TUIR elenca le fattispecie tipiche: (a) sede di direzione; (b) succursale; (c) ufficio; (d) officina; (e) laboratorio; (f) miniera, giacimento petrolifero o di gas naturale, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali (anche in zone extraterritoriali); (f-bis) significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso (S.O. "digitale", introdotta dalla L. 197/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023). La S.O. digitale cattura il fenomeno delle piattaforme digitali (social network, marketplace, motori di ricerca, cloud) che generano ricavi significativi in Italia senza presenza fisica tradizionale, secondo la logica BEPS Action 1 OCSE sull'economia digitale.
Quando un cantiere costituisce stabile organizzazione?
L'art. 162 c. 3 TUIR stabilisce che un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione, o l'esercizio di attività di supervisione connesse, costituiscono S.O. solo se la durata supera determinati limiti temporali. Tipicamente: tre mesi per i cantieri secondo la disciplina interna; dodici mesi secondo il Modello OCSE 2017; sei mesi secondo molte convenzioni con paesi extra-OCSE che adottano il Modello ONU. Il termine specifico va verificato nella convenzione bilaterale applicabile (verifica obbligatoria per multinazionali estere). Le regole anti-frammentazione (BEPS Action 7) considerano la durata complessiva dei contratti collegati per evitare l'elusione mediante "spezzettamento" artificioso del cantiere unitario in contratti di durata inferiore al limite.
Cos'è la stabile organizzazione "personale" ex art. 162 TUIR?
I commi 6-7-bis dell'art. 162 disciplinano la S.O. "personale": l'attività in Italia di un'impresa estera può integrare una S.O. anche in assenza di sede fissa, qualora vi sia un agente dipendente che (1) agisce per conto dell'impresa, (2) ha poteri di concludere contratti in nome dell'impresa, (3) esercita abitualmente tali poteri. Non costituisce S.O. l'agente indipendente che opera nell'ambito ordinario della propria attività (broker, commissionario). Il c. 7-bis (introdotto dal D.Lgs. 142/2018, allineamento BEPS Action 7) amplia la nozione: la S.O. personale include anche chi "abitualmente conclude contratti o svolge il ruolo principale che porta alla loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa". La regola previene l'elusione mediante agenti che svolgono tutta l'attività negoziale ma fanno "firmare" formalmente la casa madre.
Cos'è la stabile organizzazione digitale ex art. 162 c. 2 lett. f-bis TUIR?
La S.O. digitale, introdotta dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) con effetto dal 1° gennaio 2023, è definita all'art. 162 c. 2 lett. f-bis TUIR come "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso". La definizione, volutamente ampia, cattura piattaforme digitali, marketplace, social network, motori di ricerca, fornitori di servizi cloud che operano in Italia attraverso utenti, dati, transazioni, senza presenza fisica tradizionale. Si inserisce nel più ampio dibattito internazionale sulla tassazione dell'economia digitale (Pillar One OCSE in corso di implementazione, Web Tax italiana ex art. 1 c. 35-ss. L. 145/2018). Il commercialista deve verificare il volume di utenti, transazioni, dati generati in Italia.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.