Indice
In sintesi
- L'articolo 163 TUIR (ex art. 127) contiene un principio cardine dell'intero sistema tributario italiano: il divieto di doppia imposizione. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
- Il principio realizza una tutela costituzionale dei contribuenti contro la duplicazione del prelievo fiscale per il medesimo fatto economico, ed è coerente con i principi di uguaglianza tributaria (art. 53 Cost.) e di capacità contributiva: ciascun presupposto economico genera un'unica obbligazione tributaria, non più di una.
- Il divieto opera in doppio senso: (a) oggettivamente, vietando la duplicazione del prelievo per lo stesso presupposto economico nei confronti dello stesso soggetto; (b) soggettivamente, estendendo il divieto anche al caso in cui la duplicazione coinvolga "soggetti diversi" (per esempio, società e soci, controllante e controllata, datore di lavoro e dipendente).
- Le applicazioni concrete del principio sono molteplici: (a) esclusione del 95% dei dividendi ex art. 89 TUIR (per evitare la doppia imposizione tra utile della società che distribuisce e dividendo del socio); (b) regime PEX ex art. 87 TUIR (per evitare la doppia imposizione su plusvalenze su partecipazioni); (c) foreign tax credit ex art. 165 TUIR (per evitare la doppia imposizione internazionale); (d) regimi di neutralità nelle operazioni straordinarie (artt. 170 e ss.).
- Il principio si coordina con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (oltre 100 in vigore), con il diritto UE (libertà fondamentali, direttive specifiche), con le specifiche regole di coordinamento del TUIR (es. esclusione del 95% dei dividendi, esenzione per PEX, foreign tax credit). Il giudice tributario applica il principio nel risolvere casi di potenziale duplicazione.
- L'articolo, in vigore dal 1° gennaio 2004 nella sua attuale formulazione (modificato dal D.Lgs. 344/2003 - riforma IRES), riproduce con minime variazioni la disciplina dell'ex art. 127 TUIR, principio storico del sistema fiscale italiano. La sua applicazione richiede un'analisi del concreto presupposto d'imposta e delle eventuali "diverse imposte" sui medesimi fatti economici.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 163 TUIR – Divieto della doppia imposizione (ex art. 127)
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. La stessa imposta non puo’ essere applicata piu’ volte in dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 163 TUIR: un principio cardine del sistema tributario
L'articolo 163 del TUIR è una delle norme più sintetiche ma più importanti dell'intero sistema tributario italiano: contiene il principio del divieto di doppia imposizione, formulato in un solo comma di linguaggio essenziale: "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi."
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2004 nella sua attuale formulazione (modificata dal D.Lgs. 344/2003 - riforma IRES), riproduce con minime variazioni l'ex art. 127 TUIR, principio storico del sistema fiscale italiano. La sua portata è ampia e di applicazione costante: ogni volta che si verifica una potenziale duplicazione del prelievo fiscale per il medesimo fatto economico, l'art. 163 TUIR fornisce il principio cardine per risolvere il problema.
Il commento illustra il significato costituzionale e sistemico del divieto, le sue applicazioni concrete nel TUIR, e il coordinamento con altri istituti del diritto tributario italiano e internazionale.
La portata costituzionale del principio
Il divieto di doppia imposizione realizza una tutela di rilievo costituzionale dei contribuenti contro la duplicazione del prelievo fiscale. Il principio si coordina con due capisaldi della Costituzione tributaria italiana:
(1) Art. 53 c. 1 Cost., Capacità contributiva: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva." La capacità contributiva si manifesta attraverso il presupposto d'imposta (es. produzione di reddito, consumo di beni, possesso di patrimonio). Tassare due volte lo stesso presupposto significherebbe attribuire al soggetto una capacità contributiva "raddoppiata" che non corrisponde alla realtà economica, violando il principio costituzionale.
(2) Art. 3 Cost., Uguaglianza tributaria: il principio di uguaglianza implica la coerenza nel trattamento di situazioni analoghe e la differenziazione di situazioni diverse. La doppia imposizione penalizza arbitrariamente alcuni soggetti rispetto ad altri, violando il principio di uguaglianza.
La Corte costituzionale ha più volte ribadito la portata costituzionale del divieto di doppia imposizione, dichiarando l'illegittimità di norme che generavano duplicazioni del prelievo non giustificate da specifiche ragioni sistematiche. Il principio dell'art. 163 TUIR è quindi una specificazione legislativa di un principio implicitamente costituzionale.
Il duplice senso del divieto: oggettivo e soggettivo
L'art. 163 TUIR opera in doppio senso:
(a) Senso oggettivo: vieta la duplicazione del prelievo per lo stesso presupposto economico nei confronti dello stesso soggetto. Esempio classico: la stessa plusvalenza su una cessione di un immobile non può essere tassata due volte allo stesso contribuente (una volta come reddito d'impresa, un'altra volta come reddito diverso, etc.). La regola è di norma applicata pacificamente nel sistema tributario.
(b) Senso soggettivo: estende il divieto anche al caso in cui la duplicazione coinvolga "soggetti diversi". È la portata più innovativa e di maggiore applicazione pratica della norma. Esempi:
(b1) Società e soci: l'utile prodotto da una società è tassato in capo alla società (IRES); il dividendo distribuito al socio sarebbe tassato in capo al socio. Senza specifiche regole di coordinamento, il medesimo presupposto economico (l'utile sociale) sarebbe tassato due volte (società + socio). L'esclusione del 95% dei dividendi ex art. 89 TUIR e il regime di tassazione del 26% dei dividendi qualificati delle persone fisiche realizzano il coordinamento.
(b2) Controllante e controllata: il consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) realizza la tassazione unitaria del reddito del gruppo, evitando duplicazioni intersocietarie.
(b3) Datore di lavoro e dipendente: la retribuzione corrisposta dal datore (deducibile) è tassata in capo al dipendente come reddito di lavoro, senza duplicazione (il datore deduce, il dipendente tassa).
(b4) Cedente e cessionario di partecipazioni: la plusvalenza sulla cessione di partecipazioni è tassata in capo al cedente; il cessionario eredita un costo fiscale corrispondente al prezzo pagato (step-up), evitando la duplicazione del prelievo sul medesimo apprezzamento.
Le applicazioni concrete del principio nel TUIR
Il principio dell'art. 163 TUIR ispira numerosi istituti specifici del TUIR, ciascuno dei quali realizza un coordinamento tecnico per evitare la duplicazione del prelievo:
(1) Esclusione del 95% dei dividendi (art. 89 TUIR): per i dividendi distribuiti tra società di capitali residenti, il 95% è escluso dalla base imponibile della società percipiente. La regola realizza il principio del divieto di doppia imposizione "economica" tra società che distribuisce (paga IRES sull'utile) e società che riceve (escluderebbe altrimenti i dividendi, salvo il 5% per ragioni di "costi indeducibili presunti").
(2) Regime PEX (Participation Exemption) ex art. 87 TUIR: le plusvalenze su partecipazioni qualificate detenute da società di capitali sono escluse al 95%. La regola realizza il principio del divieto di doppia imposizione "patrimoniale": se la società partecipata ha già pagato IRES sui propri utili, la successiva cessione della partecipazione (che incorpora il valore degli utili maturati) non deve essere ulteriormente tassata.
(3) Foreign tax credit ex art. 165 TUIR: le imposte estere pagate sui redditi prodotti all'estero sono detraibili dall'imposta italiana fino a concorrenza della quota attribuibile a tali redditi. La regola realizza il principio del divieto di doppia imposizione internazionale.
(4) Regimi di neutralità delle operazioni straordinarie: trasformazione (art. 170), fusione (art. 172), scissione (art. 173), conferimento di azienda (art. 176). Le operazioni che non realizzano "monetizzazione" del valore non integrano il presupposto della tassazione, evitando la duplicazione del prelievo (la tassazione si verifica al momento della effettiva realizzazione).
(5) Regimi di esclusione e detrazione per le persone fisiche: l'art. 47 TUIR (utili distribuiti dalle società di capitali alle persone fisiche), gli artt. 67-71 TUIR (redditi diversi), realizzano coordinamenti specifici per evitare duplicazioni.
Il coordinamento con le convenzioni internazionali
L'art. 163 TUIR si coordina con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (oltre 100 in vigore). Le convenzioni, basate sul Modello OCSE, regolano il diritto di tassazione di ciascun Stato sui redditi prodotti dai non residenti, con criteri specifici per ciascuna categoria reddituale (immobiliari, d'impresa, dividendi, interessi, royalties, plusvalenze, etc.).
Le convenzioni adottano due principali metodi per evitare la doppia imposizione internazionale:
(a) Metodo del credito (tax credit): lo Stato di residenza tassa il reddito mondiale del contribuente ma riconosce un credito per le imposte già pagate all'estero (cfr. art. 165 TUIR italiano).
(b) Metodo dell'esenzione (exemption): lo Stato di residenza esenta i redditi prodotti all'estero, lasciando la tassazione esclusiva allo Stato di fonte.
L'art. 169 TUIR sancisce la prevalenza delle convenzioni sulla disciplina interna in caso di divergenze (più favorevole nei limiti del trattato). Il principio del divieto di doppia imposizione internazionale è quindi tutelato sia dall'art. 163 TUIR (a livello sostanziale) sia dalle convenzioni (a livello procedurale).
La giurisprudenza tributaria sul principio
La Corte di Cassazione e le Commissioni tributarie applicano regolarmente il principio dell'art. 163 TUIR per risolvere casi di potenziale duplicazione del prelievo. Esempi tipici:
(1) Riqualificazione di operazioni dove l'Agenzia delle Entrate aveva tassato lo stesso fatto economico sotto due profili diversi (es. cessione di partecipazione vs cessione di azienda).
(2) Conflitti di residenza tra Stati: il principio è invocato per risolvere casi di doppia residenza fiscale che generano duplicazioni del prelievo.
(3) Operazioni infragruppo: il principio è applicato per evitare che ricavi e costi tra società del gruppo siano tassati o dedotti incoerentemente.
La Cassazione tributaria ha sviluppato negli anni una giurisprudenza articolata sull'applicazione del principio, distinguendo tra: doppia imposizione "giuridica" (stesso soggetto, stesso presupposto) e doppia imposizione "economica" (soggetti diversi, stesso presupposto economico). Entrambe sono vietate dall'art. 163 TUIR.
Profili applicativi: una norma di "metaprincipio"
L'art. 163 TUIR ha la natura di "metaprincipio": non disciplina specificamente alcun istituto tributario, ma fornisce il principio interpretativo cardine per la risoluzione di casi dubbi. Il commercialista deve invocarlo:
(1) In sede consultiva: per consigliare i clienti in operazioni a rischio di duplicazione del prelievo, suggerendo la struttura ottimale.
(2) In sede di accertamento: per opporre all'Agenzia delle Entrate eventuali contestazioni che generino duplicazioni del prelievo non giustificate da specifiche regole.
(3) In sede di contenzioso: per fondare ricorsi tributari basati sul divieto, particolarmente nei casi di accertamenti che tassano due volte lo stesso fatto economico.
(4) In sede di interpello: per chiedere preventivamente all'Agenzia chiarimenti su situazioni a rischio di duplicazione, ottenendo eventualmente conferme protettive contro futuri accertamenti.
(5) In sede di pianificazione internazionale: per coordinare l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e dei regimi di credito d'imposta.
L'art. 163 TUIR è quindi una norma di applicazione costante per il commercialista che assiste imprese e persone fisiche con operazioni complesse, transfrontaliere o particolari. La sua conoscenza approfondita è essenziale per la corretta gestione fiscale delle situazioni a rischio di duplicazione del prelievo.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'è il divieto della doppia imposizione ex art. 163 TUIR?
L'art. 163 TUIR (ex art. 127) contiene il principio del divieto della doppia imposizione: "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi". Il principio realizza una tutela di rilievo costituzionale dei contribuenti contro la duplicazione del prelievo per il medesimo fatto economico, ed è coerente con i principi di uguaglianza tributaria (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.): ciascun presupposto economico genera un'unica obbligazione tributaria, non più di una. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2004, riproduce con minime variazioni l'ex art. 127 TUIR, principio storico del sistema fiscale italiano.
In che senso opera il divieto di doppia imposizione ex art. 163 TUIR?
Il divieto opera in doppio senso: (a) oggettivamente, vietando la duplicazione del prelievo per lo stesso presupposto economico nei confronti dello stesso soggetto (es. la stessa plusvalenza non può essere tassata due volte allo stesso contribuente); (b) soggettivamente, estendendo il divieto anche al caso in cui la duplicazione coinvolga "soggetti diversi". Esempi del secondo aspetto: società e soci (utile sociale + dividendi); controllante e controllata (consolidato fiscale); cedente e cessionario di partecipazioni (con step-up del costo). La portata soggettiva è la più innovativa e di maggiore applicazione pratica della norma, ispirando numerosi istituti di coordinamento del TUIR (esclusione 95% dividendi, PEX, regimi di neutralità).
Quali sono le applicazioni concrete del divieto di doppia imposizione nel TUIR?
Il principio dell'art. 163 TUIR ispira numerosi istituti specifici: (1) esclusione del 95% dei dividendi ex art. 89 TUIR (evita duplicazione tra società che distribuisce e società che riceve); (2) regime PEX ex art. 87 TUIR (esclusione 95% plusvalenze su partecipazioni qualificate, evita duplicazione patrimoniale); (3) foreign tax credit ex art. 165 TUIR (evita doppia imposizione internazionale); (4) regimi di neutralità delle operazioni straordinarie - trasformazione (art. 170), fusione (art. 172), scissione (art. 173), conferimento (art. 176) - evitano la tassazione di operazioni che non realizzano effettiva monetizzazione; (5) consolidato fiscale (artt. 117-129) realizza tassazione unitaria del gruppo evitando duplicazioni intersocietarie. Ogni istituto è una specificazione tecnica del principio cardine.
Come si coordina l'art. 163 TUIR con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni?
L'art. 163 TUIR si coordina con le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia (oltre 100 in vigore), basate sul Modello OCSE, che adottano due metodi principali: (a) metodo del credito (tax credit) - lo Stato di residenza tassa il reddito mondiale ma riconosce un credito per le imposte estere (cfr. art. 165 TUIR italiano); (b) metodo dell'esenzione (exemption) - lo Stato di residenza esenta i redditi prodotti all'estero. L'art. 169 TUIR sancisce la prevalenza delle convenzioni sulla disciplina interna in caso di divergenze (più favorevole nei limiti del trattato). Il principio del divieto di doppia imposizione internazionale è tutelato sia dall'art. 163 TUIR (a livello sostanziale) sia dalle convenzioni (a livello procedurale).
Come applicare l'art. 163 TUIR nella pratica professionale?
L'art. 163 TUIR ha natura di "metaprincipio" e si applica: (1) in sede consultiva, per consigliare clienti in operazioni a rischio di duplicazione, suggerendo la struttura ottimale; (2) in sede di accertamento, per opporre all'Agenzia contestazioni con duplicazioni non giustificate; (3) in sede di contenzioso, per fondare ricorsi tributari basati sul divieto, particolarmente in casi di accertamenti che tassano due volte lo stesso fatto economico; (4) in sede di interpello, per chiedere preventivamente chiarimenti su situazioni a rischio di duplicazione; (5) in sede di pianificazione internazionale, per coordinare convenzioni contro le doppie imposizioni e regimi di credito. La Cassazione tributaria distingue tra doppia imposizione "giuridica" (stesso soggetto) e "economica" (soggetti diversi): entrambe vietate dall'art. 163.
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