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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 16-ter TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, introduce un tetto massimo alla spesa detraibile per contribuenti con redditi elevati.
  • Il limite riguarda le detrazioni connesse a oneri e spese personali di cui agli artt. 12, 13, 15 TUIR (carichi famiglia, oneri sanitari, mutui, ecc.).
  • Il tetto si applica ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, operativo dal 1° gennaio 2025.
  • L'obiettivo è contemperare progressività e gettito tributario negli strati alti della popolazione contribuente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 ter TUIR – Riordino delle Detrazioni

In vigore dal 01/01/2026

Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 4

“1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e’ diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilita’ e’ fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (1)

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.”

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Commento del professionista
Inquadramento della norma

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, comma 10) il legislatore ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi il nuovo art. 16-ter, operativo dal 1° gennaio 2025. La norma non elimina le detrazioni esistenti, ma introduce un tetto massimo alla spesa detraibile complessiva per i contribuenti con redditi più elevati, parametrato sia al livello di reddito che alla composizione del nucleo familiare.

L’obiettivo dichiarato è incrementare la progressività dell’IRPEF, riducendo il beneficio fiscale per chi guadagna di più. Con la L. n. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, è stato poi aggiunto il comma 5-bis, che introduce un’ulteriore penalizzazione per i redditi superiori a 200.000 euro.

A chi si applica: l’ambito soggettivo

La norma riguarda esclusivamente le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Al di sotto di questa soglia non cambia assolutamente nulla.

Un punto cruciale riguarda come si calcola questo reddito complessivo. Il riferimento è all’art. 8 del TUIR, ma con alcune esclusioni rilevanti: non concorrono al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, i redditi soggetti a cedolare secca, i redditi in regime forfettario, il beneficio ACE e le mance tassate sostitutivamente. Attenzione anche a chi ha aderito al concordato preventivo biennale: rileva il reddito effettivo, non quello concordato.

Cosa rientra nel limite: l’ambito oggettivo

La portata della norma è molto ampia. Rientrano nel nuovo tetto quasi tutte le detrazioni previste dal TUIR e da leggi speciali, non solo quelle dell’art. 15. Tra le più rilevanti nella pratica:

  • i bonus edilizi (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, superbonus, bonus mobili)

  • le detrazioni per canoni di locazione

  • le erogazioni liberali verso enti del Terzo Settore e altri soggetti agevolati

  • le spese per asili nido

  • le spese per istruzione non universitaria

Sono invece escluse dal computo e quindi non soggette al tetto le seguenti categorie:

  1. Spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR: rimangono integralmente detraibili a prescindere dal reddito.

  2. Investimenti in start-up innovative (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012).

  3. Investimenti in PMI innovative (art. 4, D.L. 3/2015).

  4. Interessi passivi su mutui e prestiti stipulati entro il 31 dicembre 2024 (ipotecari per prima casa, agrari, ecc.).

  5. Rate di spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se la detrazione è spalmata su più anni (tipicamente i bonus edilizi “vecchi”).

  6. Premi assicurativi su contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 (vita, infortuni, non autosufficienza, eventi calamitosi).

  7. Detrazioni forfettarie (es. mantenimento dei cani guida per non vedenti).

Il risultato della moltiplicazione rappresenta il massimale di spesa complessivo entro cui tutte le detrazioni (soggette al limite) devono rientrare. Non è un limite di detrazione, ma un limite di spesa: le aliquote di detrazione (19%, 26%, ecc.) si applicano poi sulla spesa ammessa.

Esempio pratico. Contribuente con reddito di 85.000 euro, nessun figlio a carico. Importo base: 14.000 €. Coefficiente: 0,50. Tetto massimo di spesa: 7.000 euro. Se sostiene 10.000 euro di spese detraibili soggette al limite, solo 7.000 euro genereranno detrazione.

Quando le spese ammissibili superano il tetto, il contribuente è libero di scegliere quali spese privilegiare per massimizzare il beneficio fiscale: l’Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella circolare n. 6/E/2025, colmando un silenzio normativo.

Le spese pluriennali

Per i bonus edilizi e le altre detrazioni ripartite su più anni, rileva la singola rata annuale, non la spesa complessiva. Se ad esempio nel 2025 si detrae una rata da 5.000 euro su una ristrutturazione del 2025, è quei 5.000 euro che entrano nel computo del limite annuale.

I figli rilevanti per il coefficiente sono quelli a carico nell’anno in cui si è sostenuto l’onere, anche se lo sono stati solo per una parte dell’anno (ad esempio un figlio nato a dicembre). In caso di detrazione pluriennale, si guarda l’anno in cui cade la rata.

Rilevano anche i figli del coniuge deceduto se conviventi con il superstite, e i figli per cui si percepisce l’assegno unico universale pur non spettando più la detrazione per familiari a carico.

L’interazione con l’art. 15, comma 3-bis TUIR

Per i redditi tra 120.000 e 240.000 euro esiste già dal 2020 un’altra limitazione: l’art. 15, comma 3-bis, che riduce proporzionalmente le detrazioni dell’art. 15. Le due norme non si sovrappongono, ma si applicano in sequenza su piani distinti:

  • l’art. 16-ter interviene sulla spesa ammessa (monte spese massimo)

  • l’art. 15, comma 3-bis interviene sulla detrazione spettante su quel monte spese

In pratica: chi ha un reddito tra 120.000 e 240.000 euro prima verifica quali spese rientrano nel tetto dell’art. 16-ter, poi applica il coefficiente riduttivo dell’art. 15 alla detrazione risultante. Sopra i 240.000 euro, le detrazioni dell’art. 15 si azzerano completamente.

La novità 2026: il comma 5-bis per redditi oltre 200.000 euro

Dal 1° gennaio 2026, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, scatta un’ulteriore decurtazione di 440 euro sull’ammontare complessivo delle detrazioni già calcolate secondo i commi precedenti. Questo taglio si applica alle detrazioni al 19%, alle erogazioni liberali ai partiti politici e ai premi assicurativi per rischio calamitoso (con esclusione sempre delle spese sanitarie).

Considerazioni conclusive

L’art. 16-ter rappresenta uno degli interventi strutturali più significativi sul sistema delle detrazioni degli ultimi anni. Non si tratta di una semplice riduzione lineare, ma di un meccanismo articolato che richiede una pianificazione fiscale attenta, soprattutto per i contribuenti con redditi tra 75.000 e 240.000 euro. La scelta di quali spese “imputare” al tetto disponibile, quando questo non è sufficiente a coprire tutti gli oneri sostenuti, diventa una decisione strategica da valutare caso per caso con il proprio consulente fiscale.

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Prassi e linee guida

Circolare · n. 6/E del 29 maggio 2025

Illustra le novita' in materia di riordino delle detrazioni introdotte dalla L. 207/2024 e disciplinate dal nuovo art. 16-ter TUIR: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l'ammontare massimo degli oneri detraibili e' progressivamente ridotto in funzione del reddito e del numero di figli a carico, con esclusioni per spese sanitarie, mutui e premi assicurativi gia' in essere al 31 dicembre 2024.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

A chi si applica il tetto di detrazioni dell'art. 16-ter?

Ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta. Il tetto è operativo dal 1° gennaio 2025.

Quali detrazioni sono interessate dal tetto?

Quelle connesse a oneri e spese personali: detrazioni per carichi familiari (art. 12), oneri personali (art. 13), e altre spese (art. 15: mediche, mutui, affitti, ecc.).

Qual è l'importo massimo di detrazione detraibile?

La norma introduce un limite massimo complessivo di detrazione sospendibile. L'ammontare esatto varia a seconda della struttura progressiva fissata dalla Legge di Bilancio 2025.

Se il mio reddito è esattamente 75.000 euro, devo applicare il tetto?

No, il tetto si applica solo ai contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Chi ha reddito fino a tale soglia continua a detrarre senza limiti massimi.

L'art. 16-ter elimina le detrazioni per i redditi alti?

No, le detrazioni rimangono, ma sono soggette a un tetto massimo complessivo. Le detrazioni non scompaiono, sono solo limitate nel totale per redditi oltre la soglia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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