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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

I buoni-corrispettivo (voucher) sono strumenti diffusi nel commercio al dettaglio, nel turismo e nei programmi corporate, ma la loro disciplina IVA non e affatto banale. Capire se un voucher e monouso o multiuso decide il momento in cui l’imposta diventa esigibile, chi deve fatturare e come si gestisce il riscatto. In questi casi pratici applichiamo l’art. 6-bis T.U.IVA a scenari reali: catene di ristorazione, piattaforme turistiche, carte regalo di libreria, gift card aziendali e voucher promozionali gratuiti.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 6-bis T.U.IVA e stato introdotto dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 141, in attuazione della Direttiva UE 2016/1065 del 27 giugno 2016, ed e in vigore dal 29 dicembre 2018. La norma da una definizione armonizzata di buono-corrispettivo (voucher): si tratta di uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) per una cessione di beni o una prestazione di servizi, con indicazione, sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, dei beni/servizi che ne formano oggetto, dell’identita dei potenziali fornitori e delle condizioni d’uso.

La portata dell’art. 6-bis e duplice: da un lato qualifica il voucher come strumento giuridicamente rilevante ai fini IVA, dall’altro rinvia agli articoli successivi del Titolo I per distinguere tra buoni monouso (art. 6-ter) e buoni multiuso (art. 6-quater), che hanno regimi di esigibilita radicalmente diversi. La definizione e tassativa: non basta che uno strumento sia chiamato “voucher” o “buono” per rientrare nella disciplina; serve la presenza dell’obbligo di accettazione e la chiara identificazione (anche solo nelle condizioni d’uso) di cosa puo essere acquistato e presso quali fornitori.

La norma chiarisce inoltre cosa non e voucher ai fini IVA: gli strumenti di pagamento generici (carte prepagate “aperte”, moneta elettronica) restano fuori dalla disciplina, perche non incorporano l’obbligo di accettazione per una specifica cessione/prestazione. Anche i buoni sconto, che danno diritto a una riduzione di prezzo ma non rappresentano il corrispettivo, sono esclusi e seguono la regola generale dello sconto.

Voucher monouso vs multiuso

La distinzione fondamentale, introdotta dall’art. 6-bis e sviluppata nei successivi 6-ter e 6-quater, ruota intorno a un criterio semplice: al momento dell’emissione, sono gia noti tutti gli elementi necessari a determinare l’IVA dovuta sull’operazione sottostante?

La qualificazione si fa al momento dell’emissione e non puo essere modificata in corso di validita: anche se di fatto il portatore di un voucher multiuso lo usa per un singolo prodotto a una sola aliquota, il regime resta quello del multiuso.

Quando matura l’IVA: emissione o utilizzo

Il momento di esigibilita dell’IVA cambia radicalmente in funzione del tipo di voucher:

Questa differenza incide sui flussi di cassa, sulla liquidazione periodica IVA, sulla gestione contabile dei voucher non riscossi (“breakage”) e sulle modalita di fatturazione lungo la catena distributiva (emittente, distributore, esercente finale).

Caso 1 – Catena fast food: voucher monouso “menu standard”

Una catena di ristorazione rapida con 80 punti vendita in Italia emette buoni del valore facciale di 15 euro spendibili solo nei propri locali per pasti del menu standard (panini, bevande, dessert), tutti con aliquota IVA del 10%. I buoni sono venduti anche tramite distributori terzi (supermercati, edicole, portali online) con un margine commerciale.

Caso 2 – Piattaforma turismo: voucher multiuso hotel/musei/cibo

Una piattaforma di turismo digitale vende “city pass” da 80 euro che il portatore puo usare, entro 12 mesi, presso una rete convenzionata di hotel (10%), musei (10%), ristoranti (10%), negozi di abbigliamento (22%) e attivita di trasporto urbano (10%) in piu citta italiane. La piattaforma trasferisce poi le somme agli esercenti convenzionati a fronte dei riscatti effettivi, trattenendo una commissione.

Caso 3 – Carta regalo libreria specifica

Una libreria indipendente emette carte regalo da 25 e 50 euro spendibili esclusivamente in negozio per l’acquisto di libri (aliquota IVA 4%) ed eventualmente articoli di cartoleria (22%). L’ufficio contabile deve decidere come trattare le carte ai fini IVA.

Caso 4 – Corporate gift card a uso libero

Un’azienda acquista da un operatore IVA specializzato 500 gift card del valore di 50 euro ciascuna, spendibili presso un circuito di oltre 200 esercenti convenzionati (alimentari, abbigliamento, elettronica, ristorazione, servizi) per regalare i dipendenti come premio aziendale.

Caso 5 – Voucher promozionale gratuito

Una catena di centri estetici lancia una campagna marketing distribuendo 10.000 voucher “gratuita” del valore facciale di 30 euro spendibili come sconto sul primo trattamento. Il voucher non e venduto: e regalato a fronte di iscrizione alla newsletter.

Quando e come applicare la disciplina

L’art. 6-bis e la cornice dentro la quale ogni operatore IVA deve impostare la gestione dei voucher. I momenti chiave sono:

Per circuiti internazionali (voucher utilizzabili in piu Stati membri UE), e essenziale verificare le regole di territorialita e il recepimento della Direttiva 2016/1065 nei singoli Paesi, per evitare sovrapposizioni o vuoti di imposizione.

Norme e fonti

Domande frequenti

Una carta prepagata con marchio circuiti di pagamento e un voucher ai fini IVA?
No. Le carte prepagate “aperte” (utilizzabili come strumento di pagamento generico presso qualsiasi esercente convenzionato al circuito) non incorporano l’obbligo di accettazione per una specifica cessione/prestazione e non identificano beni/servizi: restano fuori dalla disciplina dell’art. 6-bis e sono trattate come strumenti di pagamento.

Cosa succede se un voucher multiuso scade senza essere usato?
Sul piano IVA non si verifica mai il momento di esigibilita, perche manca il riscatto. L’eventuale somma incassata dall’emittente resta acquisita: il trattamento contabile e fiscale del valore non riscattato (breakage) segue le regole proprie del bilancio e del reddito d’impresa, ma non genera IVA.

Un voucher “sconto 10 euro su acquisto minimo di 50 euro” e un voucher ai sensi dell’art. 6-bis?
No, e un buono sconto. Non funziona come corrispettivo, ma come riduzione di prezzo applicata al momento dell’operazione principale. Si tratta nella fattura/scontrino come sconto sulla base imponibile, secondo la disciplina ordinaria.

Posso cambiare la qualificazione di un voucher dopo l’emissione?
No. La qualificazione (monouso o multiuso) e cristallizzata al momento dell’emissione sulla base degli elementi noti e delle condizioni d’uso. Modifiche successive (es. ampliamento della rete convenzionata) richiedono valutazioni specifiche e in alcuni casi possono configurare un nuovo voucher; per i casi complessi e prudente coinvolgere un operatore IVA esperto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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