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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 934-937 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Iva Fatturazione

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge il provvedimento congiunto Agenzia dogane e Agenzia entrate per la validazione unica delle fatture extra-UE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre , in materia di sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea, all’1972, n. 633 , convertito, con modificazioni, dalla articolo 4-bis del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193 legge 1° dicembre , dopo il comma 2 è inserito il seguente:2016, n. 225 «2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, di cui all’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 , con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con ilottobre 1972, n. 633 direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali». . All’ e , laarticolo 38-quater, commi 1 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto». . Dall’attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , sono apportate le seguenti modificazioni:legge 9 dicembre 2024, n. 189 a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»; b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026».

In sintesi

  • Il comma 934 semplifica il processo di rimborso dell’IVA sulle cessioni a viaggiatori extra-UE (art. 38-quater DPR 633/72).
  • Previsto un provvedimento di Agenzia dogane-Agenzia entrate entro 120 giorni per validazione unica delle fatture.
  • Il comma 935 sostituisce «quarto» con «sesto» nei commi 1 e 2 dell’art. 38-quater: dilatato il termine per la prova di uscita.
  • Il comma 936 garantisce invarianza finanziaria: nessun nuovo onere a carico della finanza pubblica.
  • Il comma 937 proroga al 31 dicembre 2026 le misure di sostegno ai settori conciario e tessile (art. 2-bis D.L. 155/2024).
L’istituto del tax free shopping

L’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina il regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, comunemente noto come «tax free shopping». La disposizione consente al cedente italiano di emettere la fattura senza IVA quando il bene venga trasportato dal viaggiatore extra-UE nei suoi bagagli personali fuori dal territorio dell’Unione entro tre mesi dalla cessione. Il cedente conserva la prova di uscita (vistata dalla dogana di uscita) e in mancanza deve assoggettare a IVA l’operazione. La direttiva 2006/112/CE, articolo 147, costituisce la base unionale dell’istituto, mentre la disciplina nazionale è stata più volte aggiornata, da ultimo con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha digitalizzato la procedura con l’introduzione del sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization).

Comma 934: semplificazione del rimborso

Il comma 934 si inserisce in tale contesto introducendo nell’articolo 4-bis del decreto-legge 193/2016 un nuovo comma 2-bis. La novella delega ad un provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la fissazione di modalità di semplificazione per le richieste di rimborso IVA presentate dai viaggiatori extra-UE. Il punto qualificante è l’introduzione di un «processo di validazione unico per tutte le fatture emesse al medesimo cessionario»: una sola validazione doganale all’uscita varrà per tutte le fatture emesse al medesimo viaggiatore, evitando le attuali ripetizioni e snellendo le procedure ai valichi di frontiera, in particolare aeroportuali. La semplificazione è espressamente subordinata al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679, GDPR).

Comma 935: estensione del termine per la prova di uscita

Il comma 935 modifica l’articolo 38-quater, commi 1 e 2, del DPR 633/1972 sostituendo la parola «quarto» con «sesto». Si tratta di un intervento testuale che incide sui termini di trasmissione della documentazione di uscita: il riferimento è al periodo entro il quale la dogana deve trasmettere o il cedente deve acquisire la prova del transito doganale. La modifica concretamente prolunga di due mesi il termine, rendendo più agevole la regolarizzazione delle posizioni dei cedenti e riducendo i rischi di assoggettamento a posteriori dell’operazione a IVA. Si raccomanda comunque di consultare il testo aggiornato del DPR 633/1972 per la corretta lettura delle nuove tempistiche operative.

Comma 936: invarianza finanziaria

Il comma 936 contiene la classica clausola di invarianza: dall’attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola è coerente con la natura procedurale e organizzativa della novella, che non altera né il presupposto soggettivo né quello oggettivo dell’istituto.

Comma 937: proroga al 2026 degli ammortizzatori per settori conciario e tessile

Il comma 937 modifica l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. La novella estende al 31 dicembre 2026 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025 e include il 2026 tra gli anni di applicazione delle misure di sostegno. Il D.L. 155/2024 aveva introdotto misure straordinarie per i settori conciario e tessile, particolarmente colpiti dalla crisi della domanda e dalle tensioni geopolitiche internazionali. Tra le misure tipicamente previste rientrano forme di integrazione salariale straordinaria, deroghe alla durata massima della cassa integrazione e specifici fondi di solidarietà. La proroga consente la continuità degli interventi nel 2026, in coerenza con la disciplina generale degli ammortizzatori sociali del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Impatti operativi per cedenti e settori interessati

Per i cedenti italiani di beni in regime tax free (commercio al dettaglio di lusso, articoli per la persona, oggetti d’arte, gioielleria, abbigliamento), la novella offre due benefici. In primo luogo, l’estensione del termine per la prova di uscita riduce il rischio di rettifica IVA in capo al cedente per mancata acquisizione tempestiva del visto doganale: il cedente avrà più tempo per regolarizzare la posizione. In secondo luogo, la semplificazione del processo di validazione doganale al medesimo cessionario migliorerà l’esperienza del viaggiatore extra-UE, valorizzando l’attrattività dell’Italia come destinazione di shopping di lusso. Per le imprese conciarie e tessili, la proroga della disciplina speciale ex D.L. 155/2024 garantisce continuità nel ricorso agli strumenti straordinari di sostegno al reddito. Sotto il profilo contabile, i contributi pubblici eventualmente erogati alle imprese in proroga andranno qualificati ai sensi degli articoli 85, comma 1, lett. h), o 88, comma 3, del TUIR, a seconda della natura. Per la cassa integrazione straordinaria, le somme erogate ai lavoratori sono assoggettate a tassazione ordinaria con ritenute IRPEF da parte dell’ente erogante (INPS).

Il sistema OTELLO e la digitalizzazione del tax free

L’impianto operativo del tax free shopping in Italia è oggi fondato sul sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), piattaforma digitale gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che dialoga con i sistemi informatici dei cedenti, dei viaggiatori e delle società di rimborso (Global Blue, Premier Tax Free, Innova Tax Free e altre operanti come intermediari). OTELLO consente la validazione elettronica delle fatture al banco doganale dell’aeroporto, in alternativa al visto cartaceo tradizionale, riducendo i tempi di attesa e i rischi di smarrimento documentale. Il sistema è stato introdotto con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane del 22 marzo 2018 e aggiornato più volte. La nuova validazione unica prevista dal comma 934 si innesterà verosimilmente sul sistema OTELLO, con uno sviluppo informatico che permetterà di trattare il viaggiatore come unica entità cumulativa rispetto alle fatture emesse al suo nome, anche da cedenti diversi. La disciplina della protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679) impone che il viaggiatore sia informato del trattamento e che le finalità siano limitate alla gestione del rimborso IVA, senza profilazione commerciale.

Profili sanzionatori e regolarizzazione spontanea

In caso di mancata acquisizione della prova di uscita entro i termini di cui all’articolo 38-quater, il cedente è tenuto a regolarizzare l’operazione mediante emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972 (o emissione di fattura integrativa) e versamento dell’IVA dovuta, oltre interessi e sanzioni. La sanzione applicabile è quella dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede sanzioni per dichiarazione IVA infedele dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, ridotte in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 472/1997) in misura crescente in funzione della tempestività. L’estensione del termine prevista dal comma 935 riduce concretamente il rischio sanzionatorio, dando ai cedenti più tempo per acquisire la prova di uscita. In ogni caso, è opportuno che i punti vendita che operano frequentemente in regime tax free dotino i propri sistemi gestionali di alert temporali per il monitoraggio delle fatture in attesa di prova di uscita, e procedano al ravvedimento operoso prima della contestazione, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sostegno ai settori conciario e tessile: il quadro D.L. 155/2024

Il comma 937 estende al 2026 la disciplina dell’articolo 2-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Per inquadrare correttamente la portata della novella, occorre ricordare il contesto: i settori conciario e tessile italiani hanno attraversato negli ultimi anni una crisi acuta, dovuta alla contrazione della domanda mondiale del lusso, alle tensioni geopolitiche internazionali e all’aumento dei costi energetici. L’articolo 2-bis del D.L. 155/2024 ha introdotto misure straordinarie di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o in riduzione di orario, in deroga alla disciplina ordinaria della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le misure includono tipicamente: estensione della durata massima della CIGS, attivazione di trattamenti per imprese non rientranti nei settori ordinari di applicazione, ammortizzatori in deroga finanziati con risorse statali specifiche, accordi sindacali agevolati. La proroga al 31 dicembre 2026 garantisce continuità ai lavoratori e alle imprese dei due settori, evitando un vuoto di tutela.

Aspetti contributivi e contabili della cassa integrazione prorogata

Per le imprese che fruiscono della cassa integrazione straordinaria, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro comporta esonero contributivo per le ore non lavorate, ai sensi del D.Lgs. 148/2015. I lavoratori percepiscono l’integrazione salariale, erogata direttamente dall’INPS (con eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro) e assoggettata a tassazione ordinaria con ritenute IRPEF a carico dell’ente erogante. Il trattamento di integrazione è in linea generale pari all’80% della retribuzione globale di fatto, con i massimali fissati annualmente dall’INPS. Per le imprese, sul piano contabile, le ore di sospensione non costituiscono costo del personale, mentre l’eventuale anticipazione costituisce credito verso INPS. Sotto il profilo fiscale, la corretta gestione contabile della CIGS evita ricadute negative sulla determinazione del reddito d’impresa e sulla base imponibile IRAP. Il commercialista che assiste imprese conciarie o tessili in proroga dovrà verificare il rispetto delle procedure di richiesta della CIGS, l’effettiva applicazione dei massimali e la corretta tassazione del lavoratore.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 – Boutique di lusso a Milano

Tizio gestisce una boutique di moda di alta gamma in via Montenapoleone a Milano. Sempronio, cittadino statunitense in vacanza in Italia, acquista tre articoli (giacca, scarpe e borsa) in due giornate distinte, con tre fatture separate emesse al medesimo cessionario. Prima della novella, Sempronio avrebbe dovuto presentare alla dogana di uscita ogni singola fattura per la validazione e il rimborso IVA. Dopo l’attuazione del comma 934, in attesa del provvedimento congiunto Dogane-Entrate, Sempronio potrà beneficiare di una validazione unica che cumula le tre fatture, snellendo notevolmente i tempi al banco doganale. Tizio dovrà aggiornare il proprio sistema gestionale per gestire la nuova logica di validazione cumulativa, in coordinamento con la piattaforma OTELLO.

Caso pratico 2 – Conceria toscana e cassa integrazione 2026

Caio amministra una conceria toscana con 80 dipendenti. Nel 2024-2025 ha utilizzato gli ammortizzatori straordinari del D.L. 155/2024 per fronteggiare la crisi del settore. Senza la proroga del comma 937, lo strumento sarebbe cessato il 31 dicembre 2025. Grazie alla nuova disciplina, Caio può richiedere la prosecuzione delle misure anche per il 2026, presentando istanza all’INPS con la documentazione richiesta. I dipendenti continueranno a ricevere il trattamento di integrazione salariale, tassato come reddito di lavoro dipendente con ritenuta IRPEF dell’INPS. Caio dovrà aggiornare le previsioni di costo del lavoro per il 2026 e monitorare l’eventuale impatto della proroga sui patti aziendali in vigore.

Domande frequenti

Quando entrerà in vigore la nuova validazione unica per le fatture?

La nuova validazione unica per le fatture emesse al medesimo cessionario extra-UE entrerà in vigore secondo le modalità e i tempi fissati dal provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. L’entrata in vigore della disposizione coincide con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1° gennaio 2026, salvo diversa indicazione nelle disposizioni di chiusura), quindi il provvedimento attuativo è atteso entro maggio 2026 circa. Fino a tale data, i viaggiatori extra-UE e i cedenti continueranno ad applicare le procedure attuali di validazione fattura per fattura, anche attraverso il sistema OTELLO.

Cosa cambia per il cedente che vende a un turista extra-UE?

Per il cedente non cambiano i presupposti di applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 38-quater DPR 633/1972: occorre sempre l’importo superiore alla soglia legale, il bene di uso personale o familiare, il trasporto nei bagagli personali del viaggiatore extra-UE e l’uscita dal territorio comunitario entro tre mesi. Cambia il termine entro cui acquisire la prova di uscita: il comma 935 dilata il periodo (sostituendo «quarto» con «sesto» nei commi 1 e 2 dell’art. 38-quater), riducendo il rischio di assoggettamento a IVA per mancata documentazione tempestiva. Inoltre, la futura validazione unica semplifica l’esperienza in dogana per i viaggiatori che effettuano più acquisti dallo stesso punto vendita o catena commerciale. La fatturazione elettronica resta obbligatoria.

Quali settori beneficiano della proroga del comma 937?

Il comma 937 proroga al 31 dicembre 2026 le misure dell’articolo 2-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Tale articolo aveva introdotto misure di sostegno straordinario per i settori conciario e tessile, particolarmente colpiti dalla crisi della domanda mondiale e dalle ripercussioni delle tensioni geopolitiche internazionali. Tipicamente le misure includono integrazione salariale straordinaria, deroghe alla durata massima della cassa integrazione, sostegni al reddito dei lavoratori sospesi, ammortizzatori in deroga. La novella estende l’applicabilità anche al 2026: le imprese e i lavoratori dei due comparti potranno continuare a fare affidamento su tali strumenti per fronteggiare gli effetti di una congiuntura ancora difficile.

Sono previsti nuovi oneri per l’erario?

No. Il comma 936 contiene la clausola standard di invarianza finanziaria: dall’attuazione dei commi 934 e 935 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia delle entrate) provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola riflette la natura procedurale e organizzativa della novella, che non incide sulla quantificazione delle entrate IVA né sull’ammontare dei rimborsi spettanti, ma solo sulle modalità operative. Per la proroga del comma 937, gli oneri sono invece quelli già previsti dal D.L. 155/2024 per il 2025, semplicemente estesi nel tempo: la legge di bilancio individua le coperture nel proprio impianto generale.

La novella si applica alle vendite online a viaggiatori extra-UE?

L’articolo 38-quater DPR 633/1972 si applica alle cessioni di beni a viaggiatori extra-UE, con il presupposto della consegna del bene direttamente al viaggiatore presso il punto vendita italiano e del trasporto nei bagagli personali. Le cessioni esclusivamente online, con consegna a domicilio in Paese extra-UE, ricadono invece nel regime delle cessioni all’esportazione ex articolo 8 DPR 633/1972, con specifiche regole probatorie sull’avvenuta uscita dal territorio comunitario. Per gli e-commerce che operano sia in formula click-and-collect (ritiro in negozio) sia in formula spedizione, occorre una corretta separazione dei due regimi. La novella del comma 934 incide sulle cessioni con ritiro in negozio e successivo trasporto nei bagagli del viaggiatore, mentre il regime delle esportazioni online resta autonomo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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