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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 711 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’ ,articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 afferenti alla finalità di cui all’ , sulle risorsearticolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 , e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettividicembre 2023, n. 213 bilanci.

In sintesi

  • Il comma 711 individua le coperture finanziarie per l’attuazione delle misure dei commi 706-710 della LB 2026 in tema di disabilità.
  • Le risorse provengono dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità ex art. 1, comma 210, L. 213/2023.
  • Ulteriori risorse sono prelevate dal Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi ex art. 1, comma 496, lett. a), L. 213/2023.
  • Le amministrazioni regionali e locali concorrono nell’ambito dei rispettivi bilanci.
  • La norma non istituisce nuove risorse ma riutilizza i fondi già stanziati nella precedente programmazione.
La funzione della clausola di copertura

Il comma 711 della Legge di Bilancio 2026 svolge una funzione strumentale di copertura finanziaria delle misure introdotte dai commi 706-710, dedicati ai diritti e ai servizi per le persone con disabilità. La norma identifica le fonti di finanziamento delle nuove disposizioni, in coerenza con l’articolo 81 della Costituzione, che impone alle leggi di indicare i mezzi per fronteggiare le nuove spese o le minori entrate, e con la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) sull’equilibrio dei bilanci pubblici.

Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

La prima fonte di copertura indicata dal comma 711 è il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dall’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Il Fondo unifica e razionalizza una pluralità di linee di finanziamento prima frammentate, con l’obiettivo di rendere più efficace la programmazione delle politiche per la disabilità. Le risorse del Fondo sono ripartite tra varie finalità ex articolo 1, comma 213, della stessa legge: il comma 711 specifica che si utilizzano le risorse afferenti alla finalità della lettera a), che riguarda gli interventi a favore dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità. La finalizzazione è coerente con la riforma della disabilità avviata con la legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, e attuata in particolare con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha innovato la definizione di disabilità e il sistema di valutazione multidimensionale.

Il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi

La seconda fonte di copertura è il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, istituito dall’articolo 1, comma 496, lett. a), della legge 213/2023. Il Fondo è finalizzato a garantire l’uniformità territoriale nell’erogazione dei servizi pubblici, particolarmente rilevanti in materia di disabilità in considerazione delle persistenti disparità regionali. Sul piano della cornice generale, il riferimento sistematico è rappresentato dai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. La legge 26 giugno 2024, n. 86, sull’autonomia differenziata, ha tra l’altro ribadito l’importanza dei LEP come precondizione per il trasferimento di funzioni alle regioni.

Il concorso degli enti territoriali

Il comma 711 prevede infine il concorso delle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci. La formulazione è standard nelle clausole di copertura della legislazione statale che incide su materie di competenza concorrente o regionale: in materia di disabilità, infatti, lo Stato definisce i LEP ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, mentre le Regioni e gli enti locali sono chiamati a erogare concretamente i servizi nell’ambito delle loro competenze in materia di sanità e politiche sociali. Sul piano fiscale, gli oneri sostenuti dagli enti locali concorrono al rispetto del pareggio di bilancio costituzionale (art. 81 Cost.) e del Patto di stabilità europeo. La clausola si raccorda con i principi della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale e con la riforma del fabbisogno standard degli enti locali.

Inquadramento sistematico nella tutela costituzionale della disabilità

La copertura finanziaria del comma 711 attua il principio di solidarietà sociale e di tutela delle persone in condizione di fragilità sancito dalla Carta costituzionale. In particolare, l’articolo 38 della Costituzione riconosce ai disabili il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, mentre l’articolo 3, secondo comma, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’eguaglianza dei cittadini. La cornice internazionale è data dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disciplina interna fondamentale è la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), più volte richiamata anche nei profili fiscali del TUIR (art. 15, comma 1, lett. c), sulla detrazione delle spese sanitarie specifiche e l’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR sulle ulteriori detrazioni per familiari a carico con disabilità).

Domande frequenti

Cosa sono i commi 706-710 menzionati dal comma 711?

I commi 706-710 sono le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 che introducono misure concrete in materia di disabilità, dei cui oneri il comma 711 individua la copertura finanziaria. Tipicamente le misure di cui ai commi 706-710 riguardano interventi specifici come il rafforzamento dei progetti di vita indipendente, gli ausili tecnologici, l’inclusione scolastica e lavorativa, oppure misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità. Per il dettaglio delle singole misure occorre leggere il testo specifico dei commi 706-710. Il comma 711, dal canto suo, ha funzione esclusivamente strumentale: non introduce nuovi diritti sostanziali ma indica le fonti di finanziamento delle misure precedenti, garantendo la copertura ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Le risorse del Fondo unico inclusione sono sufficienti per coprire i nuovi oneri?

La domanda è di natura politico-finanziaria. Il legislatore presume la sufficienza, altrimenti la clausola di copertura sarebbe carente ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità ha una dotazione complessiva annua di centinaia di milioni di euro stabilita dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). La quota afferente alla finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lett. a), si compone della parte dedicata agli interventi diretti per l’inclusione e l’autonomia. La verifica della sufficienza compete alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e al Ministero dell’economia, che hanno operato la quantificazione in sede di esame del disegno di legge. Eventuali insufficienze emergenti in sede di esecuzione potranno essere coperte da successivi interventi di bilancio.

Le regioni devono coprire una quota degli oneri?

Sì, in parte. Il comma 711 prevede espressamente che alle nuove misure si provvede anche sulle «risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci». La clausola è coerente con il riparto di competenze costituzionali in materia di disabilità: lo Stato definisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, mentre le Regioni gestiscono operativamente i servizi sociali e socio-sanitari. La concreta quota di concorso regionale dipende dalle modalità di attuazione delle singole misure dei commi 706-710 e dalle eventuali intese con la Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni potranno utilizzare risorse proprie del Fondo sociale regionale, dei fondi per la non autosufficienza o di altri capitoli del bilancio sociale regionale.

Le persone con disabilità possono richiedere direttamente le risorse?

No. Il comma 711 non disciplina diritti individuali ma esclusivamente la copertura finanziaria delle misure. I diritti soggettivi degli aventi titolo sono regolati dai commi 706-710, nonché dalla disciplina sistematica di settore: legge 104/1992 (assistenza, integrazione sociale e diritti), decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (nuova definizione di disabilità e valutazione multidimensionale), legge 22 giugno 2016, n. 112 (Dopo di noi), legge 18 agosto 2015, n. 134 (autismo). Per accedere ai benefici, le persone con disabilità e le loro famiglie dovranno seguire le procedure ordinarie previste dalla normativa di settore: valutazione multidimensionale, progetto di vita personalizzato, presentazione delle domande agli enti competenti (INPS, Comuni, ASL, Regioni).

Le spese per disabilità godono di agevolazioni fiscali?

Sì, il quadro fiscale italiano prevede numerose agevolazioni per persone con disabilità e loro familiari, indipendenti dal comma 711. Le principali: detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie specifiche per disabili ex articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR; deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica per disabili ex articolo 10, comma 1, lett. b), del TUIR; ulteriori detrazioni per familiari a carico con disabilità ex art. 12 del TUIR (in vigore con modulazioni); detrazione per acquisto di mezzi di locomozione, sussidi tecnici e informatici per disabili ex art. 15, comma 1, lett. c) TUIR; IVA al 4% sull’acquisto di veicoli per disabili ex DPR 633/1972 (tabella A, parte II) e legge 97/1986. Le agevolazioni fiscali si cumulano con i benefici diretti dei commi 706-710.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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