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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 181 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso DPCM su proposta dei Ministri di difesa, interno e giustizia, di concerto con il MEF, per individuare le professionalità escluse o parzialmente escluse dall’incremento del comma 180. Termine non specificato dalla norma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

In sintesi

  • Il comma 181 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) la definizione delle professionalità per le quali l'incremento stipendiale di cui al comma 180 non si applica o si applica parzialmente.
  • Il DPCM è adottato su proposta congiunta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  • L'adozione avviene nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenendo conto delle misure di cui al comma 182, che incrementa un fondo dedicato.
  • La norma riconosce la specificità di alcuni impieghi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del comparto giustizia, giustificando differenziazioni retributive mirate.
  • Strumento di flessibilità ordinamentale: consente di calibrare gli incrementi sulla base delle peculiarità operative e dei profili di rischio.
Inquadramento

Il comma 181 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un meccanismo di flessibilità nell'applicazione dell'incremento stipendiale previsto dal comma 180 a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e giustizia. La norma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) l'individuazione delle specifiche professionalità per le quali tale incremento non si applica o si applica solo parzialmente, in ragione della specificità del peculiare impiego.

La governance del DPCM

L'atto attuativo coinvolge una pluralità di organi: la proposta è congiunta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, mentre il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze garantisce la sostenibilità finanziaria della misura. L'adozione avviene nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in linea con l'art. 81 della Costituzione e con la legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196). La pluralità di proponenti riflette la trasversalità del comparto interessato.

La logica della differenziazione

La norma riconosce che il comparto difesa-sicurezza-giustizia non è omogeneo: vi convivono professionalità con profili di rischio, di impegno operativo e di mobilità territoriale molto diversificati. La specificità del peculiare impiego è il criterio guida del DPCM: vi rientrano, ad esempio, gli operatori delle forze speciali, gli appartenenti a reparti antiterrorismo, gli specialisti tecnici delle Forze armate, il personale di polizia penitenziaria addetto a regimi detentivi speciali (art. 41-bis O.P.). Per tali profili, l'incremento generalizzato potrebbe non essere coerente con sistemi retributivi già calibrati su indennità ad hoc.

Coordinamento con il comma 180

Il comma 180 (qui non oggetto diretto di commento) dispone l'incremento stipendiale generalizzato del personale del comparto. Il comma 181 ne attenua l'applicazione per le professionalità specifiche, evitando duplicazioni con regimi indennitari già vigenti. La tecnica del rinvio al DPCM consente di adattare la misura nel tempo, senza ricorrere a nuove leggi.

Coordinamento con il comma 182

Il successivo comma 182 incrementa il fondo di cui all'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, destinato proprio alla valorizzazione delle specifiche professionalità del comparto difesa-sicurezza-giustizia. Le risorse stanziate (20 milioni nel 2026, 40 milioni annui 2027-2029, 30 milioni annui dal 2030) consentono di finanziare strumenti retributivi alternativi mirati a tali professionalità.

Profili costituzionali

La differenziazione trattamentale trova fondamento nell'art. 3, comma 2, della Costituzione (principio di uguaglianza sostanziale) e nell'art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione). Il principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. impone che la differenziazione sia ragionevole e proporzionata alle peculiarità del servizio reso. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha più volte riconosciuto la legittimità di regimi retributivi differenziati per le Forze armate e di polizia (artt. 52 e 87 Cost. sull'ordinamento delle Forze armate e sul comando delle stesse).

Profili di contrattazione collettiva

Il comparto sicurezza-difesa e quello giustizia hanno regimi di contrattazione collettiva peculiari, disciplinati dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che riconosce un sistema di concertazione e contrattazione integrato con le procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il DPCM previsto dal comma 181 deve coordinarsi con le procedure di concertazione, evitando di incidere unilateralmente su materie di prerogativa contrattuale.

Tempistica di adozione

La norma non fissa un termine specifico per l'adozione del DPCM. È ragionevole attendersi un'emanazione entro i primi mesi del 2026, per consentire l'applicazione del nuovo regime stipendiale in tempo utile per l'esercizio finanziario. Il professionista che assiste il personale interessato (consulenti del lavoro, sindacalisti, legali patrocinatori dinanzi al TAR per ricorsi su trattamenti retributivi) dovrà monitorare la Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione del provvedimento attuativo.

Profili di tutela giurisdizionale

Eventuali contestazioni sull'inclusione o esclusione di specifiche professionalità dal DPCM potranno essere proposte dinanzi al giudice amministrativo (TAR territorialmente competente, con possibile appello al Consiglio di Stato), trattandosi di atto generale dell'amministrazione. La giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, conserva competenza sulle controversie individuali concernenti il trattamento economico, ferma restando la disapplicazione incidentale del DPCM eventualmente illegittimo.

Conclusioni

Il comma 181 introduce un meccanismo di flessibilità che consente di calibrare gli incrementi stipendiali sulle peculiarità del comparto difesa-sicurezza-giustizia. L'effettività della misura dipende dal contenuto del DPCM attuativo, da monitorare attentamente. La norma non incide direttamente sui rapporti di lavoro in essere, ma struttura il quadro di esercizio del potere regolamentare governativo per gli adeguamenti retributivi 2026.

Domande frequenti

Chi adotta il DPCM previsto dal comma 181?

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta congiunta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La pluralità di soggetti proponenti riflette la trasversalità del comparto interessato (Forze armate, Forze di polizia, polizia penitenziaria, magistratura). Il concerto con il MEF garantisce la sostenibilità finanziaria. L'iter prevede l'esame del Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente del Consiglio, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'efficacia. Non è richiesto il parere parlamentare, trattandosi di atto regolamentare governativo.

Quali professionalità potranno essere escluse dall'incremento del comma 180?

La norma rinvia al DPCM, ma indica come criterio guida la specificità del peculiare impiego. Si tratterà presumibilmente di profili con regimi retributivi già calibrati su indennità specifiche (es. forze speciali, antiterrorismo, polizia penitenziaria addetta al regime ex art. 41-bis O.P., specialisti tecnici). La logica è evitare duplicazioni e mantenere la coerenza dei sistemi retributivi. Il contenuto dettagliato sarà reso noto solo con la pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente nei primi mesi del 2026 per consentire applicazione in tempo utile.

L'incremento parziale come si calcola?

Il comma 181 non specifica il meccanismo di calcolo dell'applicazione parziale: la quantificazione è demandata al DPCM, che potrà prevedere percentuali specifiche per ciascuna professionalità o categorie omogenee. In assenza di DPCM, l'incremento generalizzato del comma 180 si applica integralmente. Il DPCM, una volta emanato, farà salvi gli effetti già prodotti per i mesi precedenti la sua entrata in vigore, secondo il principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi (salvo espressa previsione). È consigliabile attendere il testo definitivo per pianificazioni specifiche.

La misura tocca i contratti collettivi del comparto?

Il comparto sicurezza-difesa è disciplinato dal D.Lgs. 195/1995, che prevede un regime di concertazione e contrattazione integrato. Il DPCM previsto dal comma 181 deve coordinarsi con tali procedure, evitando di incidere unilateralmente su materie riservate alla contrattazione collettiva. La legge fissa il quadro generale (incremento ex comma 180 con possibilità di esclusioni mirate), mentre l'applicazione concreta passa per i tavoli di concertazione. Sussiste obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, secondo le procedure del D.Lgs. 165/2001 applicabili.

Si possono impugnare scelte di esclusione ritenute inique?

Sì. Il DPCM è atto regolamentare/generale impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (TAR Lazio, sede di Roma, con appello al Consiglio di Stato). La legittimazione spetta ai destinatari individualmente lesi e alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto. Sul piano individuale, le controversie sul trattamento economico restano di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, con possibile disapplicazione incidentale del DPCM illegittimo. I termini sono quelli ordinari: 60 giorni per il TAR, 5 anni per il giudice ordinario sui crediti retributivi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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