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Testo dell'articoloVigente
Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)
In vigore dal 30/06/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
“1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;
a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo e’ comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”
__________________________
(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 54-quater del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83 in attuazione del «pacchetto e-commerce» UE (direttiva 2017/2455 e successive) e in vigore dal 30 giugno 2021, è la norma operativa che governa la liquidazione automatica delle dichiarazioni dei soggetti non residenti aderenti ai regimi OSS-B (One Stop Shop Business) di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA. È il pendant dell'art. 54-bis (commentato in questo stesso batch, applicabile ai soggetti italiani) per i soggetti non residenti, e completa con l'art. 54-ter (commentato sopra) il sistema dei controlli automatizzati sull'e-commerce transfrontaliero. La norma è vigente e non soppressa dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.
L'oggetto della liquidazione: operazioni B2C in Italia di non residenti
Il comma 1 individua puntualmente l'oggetto della liquidazione: «l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta». Le caratteristiche dell'oggetto:
Il regime OSS-B serve esattamente a semplificare la gestione IVA di queste operazioni B2C transfrontaliere: senza il regime, il soggetto non residente dovrebbe identificarsi separatamente in ogni Stato membro UE in cui ha consumatori (procedura onerosa). Con OSS-B, dichiara e versa l'IVA in un solo Stato membro che redistribuisce poi il gettito agli altri.
Le operazioni automatizzate del comma 2
Il comma 2 individua tre operazioni che l'AdE compie sulla base dei dati delle dichiarazioni e dell'anagrafe tributaria:
(a) Correzione di errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta. Si tratta di errori puramente formali (somme errate, applicazione di aliquote sbagliate, calcoli matematici inesatti) che non richiedono valutazioni di merito ma solo verifiche aritmetiche o di coerenza interna.
(a-bis) Correzione di errori nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni. Norma specifica per i casi di rettifiche successive a dichiarazioni già presentate (eventi che possono dare luogo a eccedenze a credito o a debito da gestire correttamente nelle dichiarazioni successive).
(b) Controllo della rispondenza con la dichiarazione e della tempestività dei versamenti. L'AdE verifica che gli importi versati corrispondano a quelli dichiarati e che siano stati versati entro i termini previsti dai regimi OSS-B (di norma trimestrali o mensili a seconda del regime).
La comunicazione di liquidazione: termini e contenuto
Il comma 3 disciplina la procedura di comunicazione al contribuente: «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione».
Le caratteristiche della comunicazione:
Il contenuto della comunicazione è particolarmente strutturato:
Effetto esecutivo del mancato pagamento
Una clausola operativamente molto importante è contenuta nell'ultima parte del comma 3: «In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione». La regola elimina il passaggio dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento (procedura ordinaria nel sistema italiano): la comunicazione stessa, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, si trasforma in titolo esecutivo immediatamente azionabile per il recupero coattivo.
È una semplificazione importante per il recupero crediti contro soggetti non residenti: l'AdE non deve attendere l'iscrizione a ruolo e può procedere direttamente alla riscossione (anche all'estero, come visto nel comma 4) sulla base del titolo esecutivo automatico.
Il comma 4: recupero crediti via cooperazione UE
Il comma 4 introduce una previsione cruciale per i soggetti non residenti: «Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio».
Si tratta della cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti tributari, disciplinata dalla direttiva 2010/24/UE e da accordi bilaterali analoghi con Paesi terzi. Il meccanismo:
La regola opera in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo: significa che non serve l'intermediazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) né l'affidamento agli agenti della riscossione italiani. La procedura UE è diretta, rapida e dedicata.
Il diritto di chiarimenti del contribuente (comma 5)
Il comma 5 garantisce un diritto fondamentale al contribuente: «Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso può fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria». Il termine è quello di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (intimazione ad adempiere).
I chiarimenti sono forniti per via elettronica, attraverso il portale OSS-B dell'AdE che dispone di funzionalità specifiche per la presentazione di osservazioni alle comunicazioni di liquidazione. È una procedura semplificata e accessibile anche da remoto, coerente con la natura internazionale dei soggetti.
Se i chiarimenti sono accolti totalmente o parzialmente, l'AdE rettifica la liquidazione di conseguenza. Se sono respinti, l'AdE notifica il rigetto motivato e la comunicazione resta efficace come titolo esecutivo per la riscossione.
L'effetto sostitutivo (comma 6)
Il comma 6 stabilisce un effetto giuridico molto importante, analogo a quello dell'art. 54-bis c. 4: «I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente». I dati corretti dall'AdE sostituiscono quelli originari della dichiarazione, con effetto retroattivo per tutti gli adempimenti correlati.
Per i soggetti OSS-B, l'effetto sostitutivo è particolarmente rilevante perché può produrre conseguenze anche negli altri Stati membri UE in cui essi sono attivi: una correzione fatta dall'AdE italiana sulla quota di IVA italiana può influenzare il calcolo delle quote degli altri Stati membri (gestita dal portale unico OSS).
Indicazioni operative per il commercialista
Riferimenti normativi
Norma vigente: art. 54-quater DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 (attuazione pacchetto e-commerce UE), in vigore dal 30 giugno 2021. NON soppr. dall'art. 170 D.Lgs. 10/2026. Norme correlate: artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1, 74-septies TUIVA (regimi speciali OSS-B/IOSS); art. 54-bis TUIVA (liquidazione automatica per residenti, in questo batch); art. 54-ter TUIVA (controlli OSS-B identificati, in questo batch); art. 60 DPR 600/1973 (notificazione tributaria); art. 13 D.Lgs. 471/1997 (sanzioni omessi versamenti, 25% post-1/9/2024); art. 20 DPR 602/1973 (interessi di mora); direttiva 2010/24/UE (cooperazione recupero crediti tributari); direttiva 2017/2455 (pacchetto e-commerce); regolamento UE 2018/1912 (norme di esecuzione); D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzionatoria).
Domande frequenti
Cos'è la liquidazione dell'art. 54-quater?
La liquidazione automatica dell'imposta dovuta dai soggetti non residenti aderenti ai regimi speciali OSS-B (One Stop Shop Business) degli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA, relativamente alle operazioni effettuate in Italia verso committenti/cessionari non soggetti passivi (consumatori finali B2C). Vigente dal 30 giugno 2021 in attuazione del pacchetto e-commerce UE (direttiva 2017/2455). È il pendant dell'art. 54-bis per i soggetti non residenti.
Quali operazioni automatizzate compie l'AdE?
Tre: (a) correzione di errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imposta; (a-bis) correzione di errori nel riporto e determinazione delle eccedenze derivanti da rettifiche relative a precedenti dichiarazioni; (b) controllo della rispondenza con la dichiarazione e della tempestività dei versamenti. Si basano sui dati delle dichiarazioni e dell'anagrafe tributaria, e si integrano con i flussi del sistema CESOP per i pagamenti transfrontalieri.
Quali sono i termini della comunicazione di liquidazione?
L'AdE deve inviare la comunicazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di decadenza). La comunicazione contiene intimazione al pagamento entro 60 giorni di: imposta/maggiore imposta dovuta, sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 (25% post-D.Lgs. 87/2024 dal 1/9/2024), interessi ex art. 20 DPR 602/1973. Mancato pagamento → la comunicazione diviene titolo esecutivo immediatamente azionabile.
Come avviene il recupero in caso di soggetto senza beni in Italia?
Il comma 4 prevede una procedura speciale: se l'AdE verifica via anagrafe tributaria che il soggetto non residente non dispone di fonti di reddito o beni in Italia, la riscossione può essere chiesta direttamente allo Stato estero via cooperazione amministrativa ex direttiva 2010/24/UE (per Stati UE) o accordi bilaterali analoghi (per Paesi terzi). Procedura diretta, in deroga alle disposizioni di iscrizione a ruolo, senza intermediazione di AdE-Riscossione o agenti della riscossione italiani.
Posso contestare la liquidazione?
Sì, ai sensi del comma 5: posso fornire per via elettronica, entro il termine di 60 giorni di intimazione, i chiarimenti necessari su dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. La procedura è semplificata attraverso il portale OSS-B dell'AdE. Se i chiarimenti sono accolti, l'AdE rettifica la liquidazione; se respinti, la comunicazione resta efficace come titolo esecutivo. Per contestare il rigetto è poi possibile ricorso al giudice tributario entro 60 giorni.