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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma centrale del sistema dei controlli IVA, vigente dal 3 agosto 2017: l'art. 52 del DPR 633/1972 disciplina gli accessi, le ispezioni documentali e le verifiche on-site presso i locali del contribuente, strumento principale dell'attività di controllo fiscale.
  • Tre tipologie di locali con regimi diversi: (1) locali destinati ad attività commerciale/professionale/agricola, basta autorizzazione del capo ufficio; (2) locali adibiti anche ad abitazione, anche autorizzazione del Procuratore della Repubblica; (3) locali diversi (terzi), gravi indizi di violazione + autorizzazione PM.
  • Garanzie per arti e professioni: l'accesso negli studi professionali deve essere eseguito in presenza del titolare o di un suo delegato; per perquisizioni personali, apertura di pieghi sigillati o esame di documenti coperti da segreto professionale è necessaria autorizzazione del PM o del giudice penale, ferma restando la disciplina dell'art. 103 c.p.p.
  • Estensione ispezione: tutti i libri, registri, documenti e scritture nei locali, anche quelli non obbligatori e quelli accessibili via dispositivi informatici installati nei locali, copertura piena del patrimonio documentale fisico e digitale del contribuente.
  • Sanzione per rifiuto di esibizione: i libri, registri, scritture e documenti rifiutati non possono essere considerati a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa, preclusione probatoria. Per «rifiuto» si intende anche la dichiarazione di non possedere i documenti e la sottrazione all'ispezione.
  • Processo verbale obbligatorio sottoscritto dal contribuente o con motivazione della mancata sottoscrizione; copia al contribuente; sequestri solo se non possibile riprodurre il contenuto, mai per libri/registri (solo copie/estratti con cautele anti-alterazione).
  • Estensione del 2017 agli enti del Terzo Settore: dal D.Lgs. 117/2017 art. 89 l'art. 52 si applica anche agli enti che godono dei benefici del Codice del Terzo Settore (L. 106/2016 e D.Lgs. 117/2017), strumento di vigilanza sull'utilizzo legittimo delle agevolazioni TS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 T.U.IVA – Accessi, ispezioni, verifiche.

In vigore dal 03/08/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

“Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche’ in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cuial codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e’ necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo’ essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

I libri, registri, scritture e documenti di cui e’ rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione (1).

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e’ possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta’ di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non e’ esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente comma “non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello”.”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

L'articolo 52 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella versione vigente dal 3 agosto 2017 per effetto delle modifiche dell'art. 89 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), è una delle norme più importanti dell'intero sistema dei controlli fiscali italiani. Disciplina nel dettaglio gli accessi, le ispezioni documentali e le verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono compiere presso i locali del contribuente per accertare l'osservanza degli obblighi IVA. È la norma che traduce in pratica i poteri astratti dell'art. 51 (commentato in batch 49), fornendo il quadro procedurale e garantistico delle verifiche fiscali on-site. È applicata quotidianamente dalle Guardia di Finanza e dagli ispettori dell'AdE in migliaia di operazioni di controllo all'anno, e rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze di accertamento dell'erario e i diritti costituzionali del contribuente (libertà personale, inviolabilità del domicilio, segreto professionale, ecc.). La norma non è soppressa dal D.Lgs. 10/2026 art. 170, in coerenza con la sua natura procedurale e garantistica.

Le tre tipologie di locali e i diversi regimi di accesso

Il primo comma dell'art. 52 distingue tre categorie di locali con regimi di accesso differenziati, calibrati sulla diversa tutela costituzionale che essi meritano.

(1) Locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, e locali utilizzati da enti non commerciali e dagli enti del Terzo Settore. In questi locali, espressione della «sede operativa» del contribuente, l'accesso è ammesso con la sola autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono gli impiegati che eseguono l'accesso (di norma il Direttore della Direzione Provinciale dell'AdE o il Comandante della Guardia di Finanza per le attività di polizia tributaria). L'autorizzazione deve indicare lo scopo dell'accesso ed essere esibita al contribuente all'inizio della verifica. La logica è che i locali professionali/commerciali, pur tutelati dal diritto di proprietà, hanno una minore intensità di tutela costituzionale rispetto al domicilio privato (la riservatezza degli affari professionali è bilanciabile con l'interesse pubblico al gettito fiscale).

L'estensione del 2017 agli enti del Terzo Settore è una novità importante: gli enti TS (Onlus, ODV, APS, imprese sociali, ecc.) godono di significative agevolazioni fiscali ex D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e l'amministrazione finanziaria deve poter verificare il legittimo utilizzo di tali benefici. L'estensione è coerente con la trasformazione del Terzo Settore italiano post-2017, che ha visto un forte incremento di soggetti operanti in regimi fiscali agevolati.

Per gli arti e professioni: anche se l'autorizzazione è del solo capo ufficio, l'accesso deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. È una garanzia pensata specificamente per la categoria professionale: avvocati, commercialisti, medici, architetti, notai operano spesso con dati protetti da segreto professionale (informazioni sui clienti) e la presenza del titolare assicura il rispetto dei limiti specifici della loro attività.

(2) Locali che siano adibiti anche ad abitazione (i cosiddetti «locali promiscui»). Per questi locali, oltre all'autorizzazione del capo ufficio, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La doppia autorizzazione riflette la maggiore tutela costituzionale dell'abitazione (art. 14 Cost., inviolabilità del domicilio): l'accesso del Fisco nei locali in cui il contribuente vive richiede una valutazione di proporzionalità e necessità da parte di un'autorità giudiziaria, terza rispetto all'amministrazione finanziaria. Il caso tipico è il piccolo professionista (medico, avvocato, architetto) che ha lo studio nello stesso appartamento dove abita: l'accesso richiede sempre la doppia autorizzazione, anche se la verifica riguarda solo la parte studio.

(3) Locali diversi (locali di terzi non collegati direttamente all'attività del contribuente, magazzini affittati a soggetti terzi, abitazioni private di soggetti diversi dal contribuente, ecc.). L'accesso è ammesso solo in presenza di:

  • Gravi indizi di violazione delle norme del decreto IVA. La gravità degli indizi è valutata dal PM al momento del rilascio dell'autorizzazione e deve fondarsi su elementi concreti (segnalazioni, verbali pregressi, intercettazioni, ecc.);
  • Scopo specifico: reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni. Non è ammesso un accesso esplorativo o «di pesca»;
  • Autorizzazione del Procuratore della Repubblica obbligatoria.
Le garanzie speciali: perquisizioni, segreto professionale, art. 103 c.p.p.

Il terzo comma dell'art. 52 stabilisce un sistema di garanzie reforzate per le attività più intrusive. È necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per:

  • Perquisizioni personali: ispezioni del corpo o degli abiti del contribuente;
  • Apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili: aperture forzate di contenitori chiusi senza il consenso del contribuente;
  • Esame di documenti e richiesta di notizie relativamente a quanto è eccepito il segreto professionale: le informazioni protette da segreto (relazione professionista-cliente, segreto medico, segreto del confessore) richiedono valutazione giudiziaria specifica.

L'inciso «ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale» richiama la disciplina specifica del segreto professionale nel processo penale, applicabile per analogia. L'art. 103 c.p.p. prevede limitazioni stringenti alle perquisizioni e ispezioni nei confronti di avvocati, consulenti tecnici, custodi giudiziari (lo studio o l'ufficio del professionista non può essere perquisito se non in presenza dell'interessato e con specifiche garanzie), tutela che è applicabile anche nel contesto delle verifiche fiscali per evitare strumentalizzazioni.

L'ispezione documentale: estensione e limiti

Il quarto comma definisce l'estensione dell'ispezione documentale: «L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali». La copertura è ampissima:

  • Libri e registri obbligatori: registri IVA fatture emesse, corrispettivi, acquisti (artt. 23-25 TUIVA), libro giornale, libri sociali;
  • Documenti e scritture non obbligatori: corrispondenza commerciale, agende, brogliacci, dischetti, USB stick, hard disk, fogli sciolti, documenti informali. La regola serve a impedire al contribuente di nascondere informazioni rilevanti adducendo che il documento non è formalmente obbligatorio;
  • Apparecchiature informatiche: PC, server, smartphone, tablet, sistemi cloud accessibili via dispositivi presenti nei locali. Questa estensione, originariamente non prevista nella formulazione del 1972 ma costantemente integrata dall'evoluzione tecnologica, consente all'amministrazione di accedere a tutti i dati digitali del contribuente, con possibilità di copia e analisi forense.
Il rifiuto di esibizione: la sanzione probatoria

Il quinto comma stabilisce una sanzione probatoria molto importante: «I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa». La regola è che, se il contribuente rifiuta di esibire un documento durante l'accesso, quel documento diventa inutilizzabile a suo favore in sede di accertamento o di contenzioso tributario successivo. Conseguenza pratica: se il documento conteneva elementi favorevoli al contribuente (es. fatture passive che dimostravano detrazione legittima), il contribuente non può poi farli valere se li aveva rifiutati di esibire.

La regola è severa ma giustificata: senza di essa, il contribuente potrebbe nascondere documenti dannosi durante la verifica e poi tirarli fuori in contenzioso quando gli convenga, manipolando la dialettica probatoria. La «sanzione probatoria» equilibra il sistema incentivando la trasparenza durante le verifiche.

Per «rifiuto di esibizione» si intendono espressamente: (a) il rifiuto attivo, (b) la dichiarazione di non possedere i documenti, (c) la sottrazione dei documenti all'ispezione (occultamento, distruzione, trasferimento altrove). La regola estende così la portata della sanzione probatoria a tutti i comportamenti elusivi.

Il processo verbale di constatazione (PVC)

Il sesto comma impone la redazione di processo verbale obbligatorio di ogni accesso, contenente:

  • Le ispezioni e rilevazioni eseguite;
  • Le richieste fatte al contribuente o al rappresentante;
  • Le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o dal rappresentante; in caso di mancata sottoscrizione, deve essere indicato il motivo. Il contribuente ha diritto a ricevere copia del verbale, garanzia del diritto di difesa.

Il processo verbale di constatazione (PVC) è uno degli atti più importanti del procedimento di accertamento tributario: cristallizza i risultati della verifica e dà origine al successivo avviso di accertamento. Il L. 212/2000 art. 12 c. 7 (Statuto del Contribuente) prevede che il contribuente possa, entro 60 giorni dal rilascio del PVC, presentare osservazioni e richieste all'AdE; l'avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare urgenza motivata. Questo meccanismo di «interlocuzione preventiva» è una conquista importante del sistema tributario italiano post-2000.

I sequestri e le copie

Il settimo comma disciplina i sequestri: documenti e scritture possono essere sequestrati solo se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, oppure in caso di mancata sottoscrizione o contestazione del verbale. La regola di proporzionalità impedisce sequestri non necessari (i documenti possono essere fotocopiati e restituiti).

I libri e registri NON possono essere sequestrati: gli organi procedenti possono solo eseguire o far eseguire copie/estratti, apporre firma o sigla nelle parti che interessano insieme con data e bollo d'ufficio, e adottare cautele atte a impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e registri. La regola tutela la continuità dell'attività del contribuente: senza i registri originali, l'attività fiscale ordinaria sarebbe paralizzata.

I controlli su trasporti e sistemi informatici

L'ottavo comma estende l'applicazione dell'art. 52 ai controlli su merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi: l'amministrazione può fermare i mezzi di trasporto e ispezionare il carico per verificare la regolarità documentale (DDT, fatture, dichiarazioni doganali). Questa attività è svolta principalmente dalla Guardia di Finanza, che dispone di unità mobili specializzate.

Il nono comma autorizza gli impiegati a provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti informatici fuori dei locali del contribuente, qualora questi non consenta l'utilizzazione dei propri impianti. È una norma importante per i dati elettronici: se il contribuente non collabora, l'AdE può copiare i supporti (hard disk, server, cloud backup) e analizzarli nei propri uffici con i propri strumenti, senza dipendere dal contribuente.

Le scritture presso terzi

Il decimo comma disciplina il caso in cui il contribuente dichiari che le scritture si trovano presso altri soggetti (es. commercialista, archivista esterno, conservatore digitale): il contribuente deve esibire un'attestazione del soggetto detentore con specificazione delle scritture in suo possesso. Se l'attestazione non è esibita o se il detentore si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture, si applica la sanzione probatoria del quinto comma (inutilizzabilità a favore del contribuente).

L'undicesimo comma rinvia, per accessi presso pubbliche amministrazioni e operatori finanziari, alle disposizioni del secondo e sesto comma dell'art. 33 DPR 600/1973, che dettano regole specifiche per le richieste documentali a tali soggetti.

Indicazioni operative per il commercialista
  • Per i clienti soggetti a verifica: assistere immediatamente all'accesso, verificare che gli ispettori abbiano l'autorizzazione corretta, controllare la presenza nei locali del titolare in caso di studio professionale;
  • Esibire tempestivamente tutti i documenti richiesti per evitare la sanzione probatoria del quinto comma; se i documenti sono presso altri soggetti (commercialista esterno, archivista), predisporre rapidamente l'attestazione del detentore;
  • Curare la corretta sottoscrizione del PVC e ottenere copia per consentire l'esercizio del diritto di osservazioni e richieste ex art. 12 c. 7 Statuto del Contribuente;
  • Per accessi nei locali promiscui o di terzi, verificare la presenza dell'autorizzazione del PM (mancanza = invalidità dell'accesso e dei documenti acquisiti);
  • Per professionisti soggetti al segreto professionale (avvocati, medici, commercialisti): contestare l'esame di documenti coperti da segreto e richiedere autorizzazione specifica del PM per il loro esame.
Riferimenti normativi

Norma vigente: art. 52 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 89 D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in vigore dal 3 agosto 2017. NON soppr. dal D.Lgs. 10/2026 art. 170. Norme correlate: art. 51 TUIVA (poteri uffici, commentato in batch 49); art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); art. 103 c.p.p. (segreto professionale); L. 212/2000 art. 12 (Statuto del Contribuente, garanzie nelle verifiche); D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore); art. 33 DPR 600/1973 (richieste a PA e operatori finanziari, parallelo); D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 art. 6 (sanzioni amministrative connesse alle verifiche).

Prassi e linee guida

Circolare · n. 32/E del 19 ottobre 2006

Illustra le modifiche ai poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria in materia di accessi, ispezioni e verifiche, comprese le indagini finanziarie. Fornisce indicazioni operative sulla procedura autorizzativa e sui limiti di acquisizione documentale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali tipi di locali possono essere oggetto di accesso ex art. 52?

Tre tipologie con regimi diversi: (1) locali destinati ad attività commerciale/agricola/artistica/professionale e locali di enti non commerciali o del Terzo Settore, basta autorizzazione del capo ufficio; (2) locali adibiti anche ad abitazione (promiscui), anche autorizzazione del Procuratore della Repubblica; (3) locali diversi (terzi), gravi indizi di violazione + autorizzazione PM. Per arti e professioni l'accesso deve essere eseguito in presenza del titolare o suo delegato.

Cosa succede se rifiuto di esibire documenti durante l'accesso?

I libri, registri, scritture e documenti rifiutati non possono essere considerati a favore del contribuente in sede di accertamento amministrativo o di contenzioso tributario (sanzione probatoria del quinto comma). Per «rifiuto» si intendono anche la dichiarazione di non possedere i documenti e la sottrazione all'ispezione. La regola incentiva la trasparenza durante le verifiche e impedisce manipolazioni della dialettica probatoria.

Quali documenti sono ispezionabili?

Tutti i libri, registri, documenti e scritture nei locali, anche quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie (corrispondenza, agende, brogliacci, fogli sciolti). Sono inoltre ispezionabili tutti i dati accessibili tramite apparecchiature informatiche installate nei locali (PC, server, smartphone, sistemi cloud accessibili via dispositivi presenti). La copertura è ampia per impedire al contribuente di nascondere informazioni rilevanti.

Quando è obbligatoria l'autorizzazione del PM?

In tre situazioni: (1) accesso in locali adibiti anche ad abitazione (oltre all'autorizzazione del capo ufficio); (2) accesso in locali di terzi non collegati direttamente all'attività, con gravi indizi di violazione; (3) attività particolarmente intrusive come perquisizioni personali, apertura coatta di pieghi sigillati/casseforti/mobili, esame di documenti coperti da segreto professionale. Le perquisizioni richiedono autorizzazione del PM o dell'autorità giudiziaria più vicina.

Cosa contiene il processo verbale di constatazione (PVC)?

Il verbale obbligatorio di ogni accesso contiene: ispezioni e rilevazioni eseguite, richieste fatte al contribuente o rappresentante, risposte ricevute. Va sottoscritto dal contribuente (o motivata la mancata sottoscrizione) e copia consegnata. Dopo il PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste ex art. 12 c. 7 Statuto del Contribuente; l'avviso di accertamento non può essere emesso prima, salvo urgenza motivata. È uno degli atti più importanti del procedimento di accertamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.