Indice
- Norma centrale del sistema dei controlli IVA, vigente: l'art. 51 del DPR 633/1972, nella versione modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 e in vigore dal 29 giugno 2024, disciplina tutte le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in materia IVA, colonna portante del sistema dei controlli.
- Funzioni generali degli uffici: controllo delle dichiarazioni, accertamento e riscossione delle imposte, vigilanza sugli obblighi di fatturazione/registrazione/contabilità, irrogazione delle sanzioni, presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per violazioni penali, attività di analisi del rischio per individuare omissioni dichiarative.
- Poteri istruttori specifici (n. 1-7): accessi, ispezioni e verifiche ex art. 52; inviti di comparizione e richieste di esibizione documenti; questionari ai contribuenti; richieste a terzi (clienti, fornitori, organi pubblici, assicurazioni); richieste a notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari; indagini bancarie e finanziarie (n. 7) presso banche, Poste, intermediari finanziari, organismi di investimento.
- Indagini finanziarie (n. 7): potere di richiedere copia dei rapporti, conti, dossier titoli, garanzie, operazioni concluse con il contribuente o con sue connessioni; richiesta autorizzata dal Direttore regionale dell'AdE; obblighi di risposta degli intermediari entro 60 giorni con possibilità di proroga.
- Strumenti telematici: accesso ai dati delle fatture elettroniche via SDI, dei corrispettivi telematici, delle LIPE, dei dati CESOP (Titolo IV-bis), della Anagrafe dei rapporti finanziari (art. 7 c. 6 DPR 605/1973), tutti integrati in un sistema unitario di analisi del rischio.
- Modifiche del D.Lgs. 87/2024: la riforma Meloni del sistema sanzionatorio ha aggiornato i poteri degli uffici per coordinarli con il nuovo regime sanzionatorio (sanzione 25% post-1° settembre 2024) e con gli sviluppi tecnologici dell'AdE (assistente AI «Camilla», integrazione fascicolo unico del contribuente).
- Norma vigente, NON soppressa dalla riforma fiscale 2027: a differenza di gran parte delle norme del TUIVA, l'art. 51 non è interessato dall'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 e resta in vigore con il suo impianto attuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 T.U.IVA – Attribuzione e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto. (N.D.R.: L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell’art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, e’ stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell’Agenzia delle entrate.)
In vigore dal 29/06/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1
“Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita’ e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorita’ giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attivita’ di analisi del rischio.
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa’ ed enti di assicurazione ed alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa’ ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio e le societa’ fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu’ di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa’ Poste italiane Spa, per le attivita’ finanziarie e creditizie, alle societa’ ed enti di assicurazione per le attivita’ finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa’ di gestione del risparmio e alle societa’ fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche’ alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita’ dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’ articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo’ essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita’ dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne da’ notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita’ stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorita’ di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita’ ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita’ di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche’ le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita’ di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche’ dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).
Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’ articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
Quando l’Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
- Art. 51 D.Lgs. 42/2004 — Studi d'artista
- Art. 51 CAD — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de...
- Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge
Commento
L'articolo 51 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella versione attualmente vigente dal 29 giugno 2024 (modifiche dell'art. 1 del D.Lgs. 14/06/2024 n. 87, riforma Meloni del sistema sanzionatorio in attuazione della delega L. 111/2023), è la norma cardine del sistema dei controlli IVA italiani. Disciplina in modo organico le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate (precedentemente Uffici IVA, oggi Direzioni Provinciali e Sportelli del Cittadino) per l'esercizio dell'attività di accertamento, riscossione, vigilanza e sanzionatorio in materia IVA. È una norma di importanza fondamentale, di applicazione quotidiana per ogni soggetto IVA italiano: ogni controllo, ogni questionario, ogni accesso, ogni indagine bancaria si fonda sull'art. 51 e sulle sue specifiche disposizioni operative. A differenza di gran parte degli articoli del TUIVA, l'art. 51 non è interessato dalla soppressione del 1° gennaio 2027 introdotta dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10: resta in vigore con il suo impianto attuale, in coerenza con la sua natura di norma organizzativa e procedurale del sistema dei controlli.
Le funzioni generali degli uffici (incipit del primo comma)
Il primo comma dell'art. 51 enuncia in modo sistematico le quattro funzioni principali degli uffici IVA:
L'incipit chiude con un richiamo all'analisi del rischio: «Per il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi del rischio». La norma riconosce che, dato il numero di contribuenti italiani (oltre 5 milioni di partite IVA), i controlli non possono essere universali e devono essere selettivi: l'AdE utilizza algoritmi di analisi del rischio per concentrare le risorse sui contribuenti con maggiore probabilità di evasione.
Il potere n. 1: accessi, ispezioni e verifiche ex art. 52
Il primo dei poteri istruttori specifici è la facoltà di «procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52». L'art. 52 del TUIVA (norma molto articolata) disciplina nel dettaglio:
Le verifiche fiscali sono uno strumento centrale del controllo IVA: sebbene oggi molti accertamenti partano da analisi documentali a distanza (controllo formale dei dati delle fatture elettroniche, delle LIPE, dei dati CESOP), le verifiche on-site restano essenziali per i casi più complessi (presunzione di vendite a nero, omessa fatturazione, frodi carosello).
Il potere n. 2: inviti di comparizione e richieste di esibizione
Il secondo potere è la facoltà di «invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti». La norma è costruita con garanzie precise:
Un aspetto importante è la presunzione: i dati e gli elementi acquisiti dall'AdE attraverso le indagini bancarie del n. 7) o tramite documenti rilevati nelle verifiche dell'art. 52 ult. comma o art. 63 c. 1, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ex artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili. È un'inversione probatoria a favore dell'amministrazione, fondata sul principio che le movimentazioni finanziarie del contribuente costituiscono indizi di operazioni imponibili che devono essere giustificati.
Inoltre, sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata: regola di calcolo che semplifica la determinazione dell'imposta presunta in caso di accertamento induttivo.
Il potere n. 3-4: questionari e richieste documentali
Il numero 3 disciplina il potere di inviare questionari: gli uffici possono inviare ai soggetti che esercitano impresa, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti per l'accertamento, anche nei confronti di clienti e fornitori del soggetto destinatario. È uno strumento efficace per acquisire informazioni puntuali senza accesso fisico, e particolarmente utile per i controlli incrociati (verificare se i dati di un'operazione dichiarati da una parte corrispondono a quelli dichiarati dalla controparte).
Il numero 4 estende il potere di richiesta a qualsiasi soggetto, non solo imprese e professionisti: «invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse». La portata è ampia: include consumatori finali, lavoratori dipendenti, persone fisiche non imprenditori, che possono essere chiamati a fornire documenti utili per controlli su altri soggetti.
I poteri n. 5-6: enti pubblici e pubblici ufficiali
Il numero 5 disciplina il potere di richiedere a organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società e enti di assicurazione, società che effettuano riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione di dati e notizie su soggetti indicati singolarmente o per categorie. Il potere è ampio e «anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari»: il segreto d'ufficio e altre limitazioni di diritto pubblico non possono opporsi alla richiesta dell'AdE. Sono escluse le imprese di assicurazione per i rapporti con assicurati ramo vita (limiti specifici: durata, premio, identificazione del pagatore), l'ISTAT (rilevazioni statistiche tutelate), gli ispettorati del lavoro per le rilevazioni di legge.
Sono inoltre escluse, salvo quanto previsto dal n. 7, le banche, le Poste Italiane (per attività finanziarie e creditizie), le imprese di assicurazione (per attività finanziarie), gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), le SGR (società di gestione del risparmio) e le società fiduciarie. Per queste categorie speciali si applica la più rigorosa disciplina del n. 7 (indagini finanziarie con autorizzazione del Direttore regionale).
Il numero 6 estende il potere a notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e altri pubblici ufficiali, da cui si possono ottenere copie o estratti di atti e documenti depositati. È particolarmente utile per i controlli sulle operazioni immobiliari (compravendite, locazioni, donazioni) di cui i pubblici ufficiali tengono memoria documentale.
Il potere n. 7: indagini bancarie e finanziarie (cuore del controllo)
Il numero 7 disciplina il potere più sensibile e penetrante degli uffici IVA: le indagini bancarie e finanziarie. Pur non essendo riportato nel testo a disposizione (perché contenuto in commi successivi non visualizzati), il sistema vigente prevede che gli uffici possano richiedere a banche, Poste, intermediari finanziari, OICR, SGR, società fiduciarie, imprese assicurative la copia dei rapporti, conti, dossier titoli, polizze, garanzie, operazioni concluse con il contribuente o con suoi familiari/connessioni.
Le caratteristiche delle indagini finanziarie:
Le indagini finanziarie sono uno degli strumenti più potenti del sistema dei controlli, e hanno generato un'ampia giurisprudenza sui limiti del loro utilizzo (presunzioni a favore dell'amministrazione, possibilità di prova contraria del contribuente, tutela della privacy ex GDPR).
Le modifiche del D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni)
L'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (riforma del sistema sanzionatorio tributario in attuazione della delega L. 111/2023, in vigore dal 29 giugno 2024) ha aggiornato l'art. 51 con varie modifiche:
Indicazioni operative per il commercialista
Riferimenti normativi
Norma vigente: art. 51 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 (riforma Meloni del sistema sanzionatorio), in vigore dal 29 giugno 2024. NON soppresso dall'art. 170 D.Lgs. 10/2026. Norme correlate vigenti: art. 52 TUIVA (accessi, ispezioni, verifiche); artt. 54-55 TUIVA (rettifiche e accertamenti); art. 63 TUIVA (potere di indagine bancaria, oggi confluito in art. 51 n. 7); D.Lgs. 471/1997 (sanzioni amministrative IVA); D.Lgs. 472/1997 (principi generali sanzioni); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari); D.Lgs. 87/2024 (riforma sistema sanzionatorio); art. 7 c. 6 DPR 605/1973 (anagrafe rapporti finanziari); DL 201/2011 art. 11 (trasmissione preventiva dati finanziari all'AdE).
Prassi e linee guida
Circolare · n. 32/E del 19 ottobre 2006
Agenzia delle Entrate
Disciplina le indagini finanziarie e i poteri degli uffici ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e dell'art. 51 DPR 633/1972, come modificati dalla legge 311/2004. Chiarisce le modalita di richiesta dati a banche, intermediari e operatori finanziari nell'attivita di controllo IVA.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa disciplina l'art. 51 TUIVA?
Le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in materia IVA: controllo delle dichiarazioni, accertamento e riscossione, vigilanza sugli obblighi formali, irrogazione delle sanzioni, rapporto all'autorità giudiziaria per reati tributari. È la norma cardine del sistema dei controlli IVA italiani, di applicazione quotidiana per ogni soggetto IVA. Vigente dal 29 giugno 2024 nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024 (riforma Meloni).
Quali poteri specifici hanno gli uffici?
Sette poteri principali: (1) accessi, ispezioni e verifiche ex art. 52; (2) inviti di comparizione e richieste di esibizione documenti; (3) questionari su dati specifici, anche relativi a clienti/fornitori; (4) richieste a qualsiasi soggetto di documenti relativi a operazioni; (5) richieste a enti pubblici, assicurazioni, società per la riscossione; (6) richieste a notai, conservatori, pubblici ufficiali; (7) indagini bancarie e finanziarie con autorizzazione del Direttore regionale. Tutti integrati con strumenti telematici (SDI, LIPE, CESOP, anagrafe rapporti finanziari).
Come funzionano le indagini bancarie e finanziarie?
Gli uffici possono richiedere a banche, Poste, intermediari finanziari, assicurazioni copia dei rapporti, conti, operazioni del contribuente e dei suoi familiari (coniuge non separato, figli minori conviventi). Richiede autorizzazione del Direttore regionale dell'AdE. Trasmissione telematica via SIDIA entro 60 giorni (proroga 30). I dati acquisiti sono posti a base delle rettifiche e accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili.
Cos'è l'analisi del rischio nell'art. 51?
Le attività di selezione automatizzata dei controlli basate su algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i dati a disposizione dell'AdE (fatturazione elettronica via SDI, LIPE, CESOP, dichiarazioni storiche, anagrafe rapporti finanziari) per individuare i contribuenti con maggiore probabilità di evasione. Dato il numero di partite IVA italiane (oltre 5 milioni), i controlli non possono essere universali e l'AdE concentra le risorse sulle posizioni a rischio. Il D.Lgs. 87/2024 ha potenziato questo sistema con l'assistente AI «Camilla».
L'art. 51 sarà soppresso con la riforma fiscale 2027?
No. A differenza di gran parte degli articoli del TUIVA, l'art. 51 non è interessato dall'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 e resta in vigore. Le norme di organizzazione amministrativa e procedurale dei controlli sono gestite separatamente dalla riscrittura del TUIVA: continueranno a evolvere attraverso provvedimenti del Direttore dell'AdE, decreti ministeriali e modifiche specifiche del Codice del Procedimento Tributario, senza la discontinuità della riforma sostanziale del 2027.
Vedi anche