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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1315 c.c. – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

In sintesi

  • Limite alla divisione tra eredi del debitore: l'erede incaricato di eseguire la prestazione non può opporre il beneficio della divisione.
  • Possesso della cosa certa e determinata: anche l'erede che detiene fisicamente la cosa dovuta perde il diritto di invocare la divisione.
  • Ratio di tutela del creditore: evitare che la frammentazione ereditaria pregiudichi l'adempimento quando un erede è in condizione di eseguire l'intera prestazione.
  • Cosa certa e determinata: la norma si applica solo se la prestazione ha per oggetto una cosa specificamente individuata, non un genere.
  • Carattere derogatorio: è eccezione alla regola generale di divisione del debito tra gli eredi.
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Il contesto normativo

L'art. 1315 c.c. introduce un importante limite al principio della divisione ereditaria del debito. Regola generale: alla morte del debitore il debito si divide tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.). Ma questa regola subisce un'eccezione quando uno degli eredi e' stato incaricato di eseguire la prestazione o ne detiene fisicamente l'oggetto.

I due presupposti dell'eccezione

La norma individua due ipotesi alternative che precludono l'eccezione di divisione. La prima: l'erede e' stato incaricato di eseguire la prestazione, per volontà testamentaria del de cuius o per accordo tra coeredi. La seconda: l'erede e' in possesso della cosa dovuta, purche' questa sia certa e determinata, cioè specificamente identificata (un immobile, un'opera d'arte, un veicolo targato).

Ratio della norma

La disposizione risponde a un'esigenza pratica di tutela del creditore. Se Tizio, erede di Caio, e' stato designato dal testamento per consegnare un quadro al creditore Sempronio, sarebbe contrario alla buona fede che Tizio potesse eccepire 'io devo consegnarti solo la mia quota ideale del quadro'. La cosa e' una sola, l'erede la detiene intera: deve eseguire l'intera prestazione e regolare poi i rapporti interni con i coeredi.

Effetti nei confronti dei coeredi

L'erede che esegue l'intera prestazione ha azione di regresso verso i coeredi per recuperare le loro quote. Questo bilancia la posizione di svantaggio di chi si trova a dover adempiere per l'intero: la norma non lo penalizza definitivamente, ma solo gli impone di soddisfare il creditore in via immediata.

Cosa certa e determinata: la condizione chiave

La seconda ipotesi (possesso della cosa) si applica solo se l'oggetto e' certo e determinato. Se invece l'obbligazione e' di genere (es. consegnare 100 quintali di grano non ancora individuati), la divisione tra eredi rimane operativa perché non vi e' una cosa specifica che un erede detiene. La determinatezza e' quindi il criterio che giustifica l'imposizione dell'obbligo integrale.

Applicazione pratica

Esempio: Caio muore lasciando due eredi, Tizio e Sempronio, con quote uguali. Caio aveva promesso di consegnare la sua auto specifica a Mevio. Sempronio, che ha l'auto in garage, non può dire a Mevio: 'ti cedo solo la metà ideale dell'auto'. Deve consegnarla intera e poi rivalersi su Tizio per metà del valore. Altro caso: Caio era stato incaricato per testamento di eseguire un pagamento; quell'erede specifico non può frazionare il debito.

Domande frequenti

Quando un erede non può opporre il beneficio della divisione?

Quando e' stato incaricato di eseguire la prestazione o e' in possesso della cosa dovuta, purche' certa e determinata.

Cosa si intende per cosa certa e determinata?

Un bene specificamente identificato (es. un immobile, un veicolo, un'opera d'arte), non un bene di genere ancora da individuare.

L'erede che paga tutto perde il diritto di regresso?

No. Chi adempie l'intera prestazione ha diritto di regresso verso i coeredi per recuperare le loro quote proporzionali.

L'art. 1315 deroga alla regola generale di divisione del debito?

Si', e' un'eccezione all'art. 752 c.c. che stabilisce la divisione del debito tra eredi in proporzione alle quote.

L'incarico deve essere formalmente scritto?

La norma non richiede forma scritta; può derivare da disposizione testamentaria o da accordo tra coeredi anche informale, purche' provabile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.