Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1315 c.c. – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1314 - Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili→Cod. civ. art. 1316 - Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1313 c.c.: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia→Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili→Art. 1312 c.c.: Pagamento separato dei frutti o degli interessi→Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi→Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà→Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero→Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo
L'art. 1315 c.c. introduce un importante limite al principio della divisione ereditaria del debito. Regola generale: alla morte del debitore il debito si divide tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 752 c.c.). Ma questa regola subisce un'eccezione quando uno degli eredi e' stato incaricato di eseguire la prestazione o ne detiene fisicamente l'oggetto.
I due presupposti dell'eccezione
La norma individua due ipotesi alternative che precludono l'eccezione di divisione. La prima: l'erede e' stato incaricato di eseguire la prestazione, per volontà testamentaria del de cuius o per accordo tra coeredi. La seconda: l'erede e' in possesso della cosa dovuta, purche' questa sia certa e determinata, cioè specificamente identificata (un immobile, un'opera d'arte, un veicolo targato).
Ratio della norma
La disposizione risponde a un'esigenza pratica di tutela del creditore. Se Tizio, erede di Caio, e' stato designato dal testamento per consegnare un quadro al creditore Sempronio, sarebbe contrario alla buona fede che Tizio potesse eccepire 'io devo consegnarti solo la mia quota ideale del quadro'. La cosa e' una sola, l'erede la detiene intera: deve eseguire l'intera prestazione e regolare poi i rapporti interni con i coeredi.
Effetti nei confronti dei coeredi
L'erede che esegue l'intera prestazione ha azione di regresso verso i coeredi per recuperare le loro quote. Questo bilancia la posizione di svantaggio di chi si trova a dover adempiere per l'intero: la norma non lo penalizza definitivamente, ma solo gli impone di soddisfare il creditore in via immediata.
Cosa certa e determinata: la condizione chiave
La seconda ipotesi (possesso della cosa) si applica solo se l'oggetto e' certo e determinato. Se invece l'obbligazione e' di genere (es. consegnare 100 quintali di grano non ancora individuati), la divisione tra eredi rimane operativa perché non vi e' una cosa specifica che un erede detiene. La determinatezza e' quindi il criterio che giustifica l'imposizione dell'obbligo integrale.
Applicazione pratica
Esempio: Caio muore lasciando due eredi, Tizio e Sempronio, con quote uguali. Caio aveva promesso di consegnare la sua auto specifica a Mevio. Sempronio, che ha l'auto in garage, non può dire a Mevio: 'ti cedo solo la metà ideale dell'auto'. Deve consegnarla intera e poi rivalersi su Tizio per metà del valore. Altro caso: Caio era stato incaricato per testamento di eseguire un pagamento; quell'erede specifico non può frazionare il debito.
Domande frequenti
Quando un erede non può opporre il beneficio della divisione?
Quando e' stato incaricato di eseguire la prestazione o e' in possesso della cosa dovuta, purche' certa e determinata.
Cosa si intende per cosa certa e determinata?
Un bene specificamente identificato (es. un immobile, un veicolo, un'opera d'arte), non un bene di genere ancora da individuare.
L'erede che paga tutto perde il diritto di regresso?
No. Chi adempie l'intera prestazione ha diritto di regresso verso i coeredi per recuperare le loro quote proporzionali.
L'art. 1315 deroga alla regola generale di divisione del debito?
Si', e' un'eccezione all'art. 752 c.c. che stabilisce la divisione del debito tra eredi in proporzione alle quote.
L'incarico deve essere formalmente scritto?
La norma non richiede forma scritta; può derivare da disposizione testamentaria o da accordo tra coeredi anche informale, purche' provabile.