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Art. 1318 c.c. Indivisibilità nei confronti degli eredi
In vigore
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'indivisibilità e le successioni mortis causa
Le obbligazioni indivisibili sono quelle aventi ad oggetto una prestazione che non può essere eseguita parzialmente senza che ne venga alterata la natura o diminuita sensibilmente l'utilità (art. 1316 c.c.). L'art. 1318 c.c. disciplina gli effetti dell'indivisibilità nella successione: quando il debitore (o il creditore) muore e il rapporto obbligatorio si trasmette agli eredi, l'indivisibilità continua a operare.
L'effetto sui condebitori eredi
Ciascun erede del debitore può essere costretto dal creditore ad adempiere per intero la prestazione indivisibile, a prescindere dalla propria quota ereditaria. Non è possibile frazionare la prestazione tra gli eredi: se la prestazione è indivisibile, deve essere eseguita per intero da uno di essi.
Chi esegue la prestazione per intero ha poi diritto di regresso contro gli altri coeredi per le rispettive quote. Il condebitore erede che adempie non sopporta definitivamente tutto il peso dell'obbligazione: può rivalersi sugli altri eredi del debitore.
L'effetto sui cocreditori eredi
Anche dal lato attivo l'indivisibilità si trasmette agli eredi del creditore: ciascun erede del creditore può pretendere l'adempimento integrale della prestazione indivisibile. Non può invece pretendere la propria quota «separata»: la prestazione è indivisibile e si esegue o per intero o non si esegue.
Chi riceve la prestazione deve però dar conto agli altri eredi del creditore per le rispettive quote, distribuendo il valore ricevuto secondo la quota ereditaria di ciascuno.
Distinzione dall'obbligazione solidale
L'obbligazione indivisibile non è la stessa cosa dell'obbligazione solidale, sebbene producano effetti analoghi (ciascun debitore risponde per intero). La solidarietà deriva da una scelta delle parti o della legge; l'indivisibilità deriva dalla natura della prestazione. Un'obbligazione può essere indivisibile senza essere solidale, e viceversa.
Esempi pratici
Tizio si era obbligato a consegnare un cavallo da corsa a Caio. Tizio muore lasciando tre eredi. L'obbligazione di consegnare il cavallo è indivisibile (non si può consegnare un terzo di cavallo). Il creditore Caio può pretendere la consegna del cavallo da uno qualunque dei tre eredi, il quale potrà poi rivalersi sugli altri per le rispettive quote del valore del cavallo.
Domande frequenti
Se il debitore muore, gli eredi devono adempiere per intero un'obbligazione indivisibile?
Sì. L'art. 1318 c.c. stabilisce che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi. Il creditore può chiedere a uno solo degli eredi l'adempimento integrale, che poi si rivalerà sugli altri per le loro quote.
Qual è la differenza tra indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni?
La solidarietà deriva da una scelta contrattuale o legale; l'indivisibilità dalla natura della prestazione (che non può essere frazionata senza perdere utilità). Producono effetti simili, ma hanno origini diverse.
Un erede del creditore può pretendere l'intera prestazione indivisibile?
Sì. Ciascun erede del creditore può pretendere l'adempimento integrale. Chi riceve la prestazione deve poi ripartire il valore tra gli altri coeredi del creditore secondo le rispettive quote ereditarie.
Cosa succede se nessuno degli eredi del debitore vuole adempiere?
Il creditore può agire in giudizio contro uno qualunque degli eredi per l'adempimento integrale. Se l'adempimento specifico è impossibile, si convertirà in risarcimento del danno, ripartito tra tutti gli eredi debitore in proporzione alle quote.
L'indivisibilità si applica anche alle obbligazioni di fare indivisibili?
Sì. L'art. 1318 c.c. si applica a tutte le obbligazioni indivisibili, comprese quelle di fare. Se l'attività non può essere frazionata tra più esecutori senza perdere utilità, ciascun erede del debitore è obbligato per intero.