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Art. 1314 c.c. Obbligazioni divisibili
In vigore
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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In sintesi
Che cosa stabilisce l'art. 1314 c.c.?
L'articolo 1314 del Codice civile disciplina le obbligazioni divisibili in presenza di una pluralita' di debitori o di creditori. La disposizione fissa il principio cardine: quando la prestazione e' materialmente o giuridicamente frazionabile e non vi e' solidarieta', il vincolo obbligatorio si scinde in tante obbligazioni autonome quanti sono i soggetti coinvolti, ognuna per la propria quota.
Il concetto di divisibilita'
Una prestazione e' divisibile quando puo' essere eseguita in parti distinte senza che il valore economico complessivo ne risulti compromesso. Tipico esempio e' l'obbligazione di somma di denaro: Tizio e Caio devono in solido 12.000 euro? Se l'obbligazione non e' solidale, ciascuno risponde per 6.000 euro, ciascuno puo' essere chiamato solo per la propria parte. Al contrario, la consegna di un cavallo o l'esecuzione di un affresco sono prestazioni indivisibili per natura.
Presupposti applicativi
La norma richiede tre condizioni cumulative: (i) pluralita' di debitori o creditori, (ii) prestazione oggettivamente divisibile, (iii) assenza di solidarieta' legale o convenzionale. Se anche uno solo di questi requisiti manca, si ricade in regimi diversi: solidarieta' attiva o passiva, oppure indivisibilita' ex artt. 1316 ss.
Effetti pratici lato debitore
Il debitore Caio, chiamato a pagare l'intera somma, puo' eccepire la divisione e offrire solo la propria quota. Il creditore non puo' rifiutare il pagamento parziale invocando il carattere unitario del credito: deve agire separatamente verso ciascun condebitore per la rispettiva porzione. Questo alleggerisce il debitore ma frammentizza la tutela del creditore.
Effetti pratici lato creditore
Specularmente, il creditore Tizio puo' esigere solo la propria quota da ciascun condebitore. Non vi e' un diritto di pretendere l'intera prestazione da un singolo, come invece accade nella solidarieta' passiva. Il creditore sopporta quindi il rischio di insolvenza delle singole quote altrui.
Rapporto con la solidarieta'
Il regime divisibile e' l'opposto della solidarieta'. L'art. 1294 c.c. stabilisce che i condebitori sono solidali se non risulta diversamente; pertanto, in ambito contrattuale la solidarieta' e' la regola per i debitori, mentre la divisione puo' derivare da patto espresso. Nelle obbligazioni ereditarie, invece, il debito si divide tra gli eredi in proporzione alle quote (art. 752 c.c.), salvo indivisibilita' della prestazione.
Casistica pratica
Scenario tipico: tre eredi di un mutuatario devono complessivamente 90.000 euro alla banca. In assenza di clausola di solidarieta' e di specifica normativa, ciascun erede risponde per 30.000 euro. La banca deve notificare atti separati a ciascuno e non puo' rivalersi per l'intero su uno solo di essi. Altro caso: due soci promittenti venditori di quote divisibili devono 50.000 euro di caparra; ciascuno risponde per la propria meta'.
Domande frequenti
Quando si applica la divisibilita' dell'obbligazione?
Quando vi sono piu' debitori o creditori, la prestazione e' frazionabile per natura e non vige la solidarieta' legale o convenzionale.
Un creditore puo' chiedere l'intera somma a un solo condebitore in regime divisibile?
No. In mancanza di solidarieta' il creditore deve agire separatamente verso ciascun condebitore per la rispettiva quota.
Quale differenza c'e' tra obbligazione divisibile e solidale?
Nella divisibile ogni soggetto risponde solo per la propria parte; nella solidale il creditore puo' esigere l'intero da ciascun condebitore.
Come si determina la quota di ciascun debitore o creditore?
In mancanza di accordo, le quote si presumono uguali; patto, legge o natura del rapporto possono stabilire proporzioni diverse.
Le obbligazioni ereditarie sono divisibili?
Di regola si', in proporzione alle quote ereditarie (art. 752 c.c.), salvo che la prestazione sia indivisibile per natura o per convenzione.