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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1330 c.c. Morte o incapacità dell’imprenditore

In vigore

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non pregiudica la conclusione del contratto, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze lo escludano.
  • Deroga alla regola generale che la capacità deve sussistere al momento della conclusione del contratto.
  • La norma si applica alla proposta ordinaria; per la proposta irrevocabile vale l'art. 1329 c.c.

La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente, anteriori all'accettazione, non pregiudicano la conclusione del contratto, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze lo escludano. È un'importante deroga al principio che la capacità deve sussistere al momento conclusivo.

Ratio della norma

L'articolo 1330 c.c. deroga al principio generale per cui gli atti giuridici richiedono la capacità dell'autore al momento del compimento. Se la regola fosse applicata rigidamente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente tra la spedizione della proposta e la ricezione dell'accettazione renderebbe il contratto invalido, con grave pregiudizio per il destinatario che aveva confidato nella stabilità dell'offerta. La norma bilancia la tutela della certezza del traffico giuridico con quella dell'accettante in buona fede.

Ambito di applicazione

La norma si applica alla proposta ordinaria (non irrevocabile). Per la proposta irrevocabile, una regola analoga è già contenuta nell'art. 1329 comma 2 c.c. Il meccanismo è lo stesso: la proposta mantiene la sua efficacia nonostante la morte o incapacità sopravvenuta, e il contratto si conclude con gli eredi (in caso di morte) o con il tutore/amministratore di sostegno (in caso di incapacità), purché l'accettazione venga data entro il termine. La deroga cede quando «la natura dell'affare o le circostanze» rendono evidente che la persona del proponente era essenziale: contratti intuitu personae, servizi professionali strettamente personali, ecc.

Conseguenze pratiche

In caso di morte del proponente, gli eredi sono tenuti ad eseguire il contratto concluso sulla base della proposta del de cuius. In caso di sopravvenuta incapacità, il contratto si conclude con l'incapace (attraverso il suo rappresentante legale), ma potrebbe sorgere una questione di conflitto con l'interesse dell'incapace che il giudice tutelare potrebbe dover valutare. La norma non si applica alle trattative: se il proponente muore o diventa incapace durante le trattative (prima di aver formulato una proposta completa), le trattative si interrompono senza che si formi alcun contratto.

Connessioni con altre norme

L'art. 1330 va letto in connessione con l'art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile), con l'art. 1326 c.c. (conclusione del contratto) e con gli artt. 414 ss. c.c. (interdizione e incapacità). Per la morte del proponente persona fisica, rilevante è anche la disciplina successoria degli artt. 456 ss. c.c.

Domande frequenti

Se il proponente muore prima che l'accettazione gli giunga, il contratto si conclude ugualmente?

Sì, di regola. L'art. 1330 c.c. stabilisce che la morte del proponente non pregiudica la conclusione del contratto, salvo che la natura dell'affare escluda questa conclusione. Il contratto si conclude con gli eredi del proponente.

Quando la morte del proponente impedisce la conclusione del contratto?

Quando la natura dell'affare o le circostanze lo escludano: tipicamente nei contratti intuitu personae, dove la persona del proponente era determinante (es. contratto d'opera con un artista, incarico professionale strettamente personale). In questi casi la proposta si estingue con la morte del proponente.

La norma si applica anche se il proponente diventa interdetto dopo aver fatto la proposta?

Sì. L'art. 1330 riguarda tanto la morte quanto la 'sopravvenuta incapacità' del proponente. Il contratto si conclude valido, con il tutore che rappresenta l'incapace. Tuttavia, potrebbe sorgere la questione se il contratto sia nell'interesse dell'incapace, su cui il giudice tutelare potrebbe essere chiamato a pronunciarsi.

L'art. 1330 si applica anche alla proposta irrevocabile?

Per la proposta irrevocabile vi è una norma apposita nell'art. 1329 comma 2 c.c. che stabilisce lo stesso principio. L'art. 1330 riguarda la proposta ordinaria (revocabile): anche in questo caso, la morte o incapacità sopravvenuta non toglie efficacia alla proposta, salvo le eccezioni indicate.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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