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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1332 c.c. Adesione di altre parti al contratto

In vigore

Adesione di altre parti al contratto Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

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In sintesi

  • Adesione al contratto aperto: se il contratto è aperto all'adesione di altre parti, l'adesione deve essere diretta all'organo o ufficio indicato nel contratto o, in mancanza, a tutti i contraenti originari.
  • Forma dell'adesione: l'adesione segue le regole sulla formazione del contratto (artt. 1326 ss. c.c.); in mancanza di indicazioni, è diretta a tutti i contraenti originari.
  • Contratti plurilaterali: la norma si inserisce nella disciplina dei contratti con comunione di scopo (es. società, consorzi), dove l'ingresso di nuovi soci può avvenire per adesione.
  • Coordinamento con l'art. 1420 c.c.: nei contratti plurilaterali, la nullità che colpisce la posizione di una sola parte non travolge l'intero contratto, salvo che la partecipazione di quella parte sia essenziale.

Quando il contratto è aperto all'adesione di altre parti, chi vuole aderire deve rivolgere la propria dichiarazione all'organo o all'ufficio costituito o, in mancanza, a tutti i contraenti originari. È la norma che disciplina l'ingresso di nuovi soggetti in contratti plurilaterali già in corso.

Funzione e contesto sistematico

L'articolo 1332 c.c. disciplina un meccanismo speciale di formazione del contratto: l'adesione di soggetti nuovi a un contratto plurilaterale già concluso. La norma si colloca all'interno della disciplina dei contratti con comunione di scopo, categoria che comprende i contratti associativi (società, associazioni, consorzi) e, più in generale, tutti i contratti aperti all'adesione di terzi. In questi contratti, a differenza dei contratti bilaterali sinallagmatici, le parti non si contrappongono ma convergono verso uno scopo comune, e l'ingresso di nuovi aderenti non modifica la struttura del rapporto ma ne amplia la base soggettiva.

Destinatario dell'adesione

La norma risolve un problema pratico: a chi deve essere indirizzata la dichiarazione di adesione? L'art. 1332 c.c. stabilisce una gerarchia: (a) se il contratto prevede un organo o ufficio destinato a ricevere le adesioni, è a questo che deve essere rivolta la dichiarazione; (b) in mancanza di tale indicazione, la dichiarazione deve essere rivolta a tutti i contraenti originari. La prima ipotesi è tipica dei contratti associativi strutturati (es. cooperativa, consorzio, associazione), dove l'organo amministrativo riceve le domande di ammissione. La seconda ipotesi è più onerosa per l'aderente ma garantisce che tutti i contraenti originari siano informati dell'ingresso del nuovo soggetto.

Effetti dell'adesione

L'adesione non è un atto di per sé sufficiente: per produrre effetti, deve essere accettata dai contraenti originari (o dall'organo competente). Una volta perfezionata, l'adesione rende il nuovo soggetto parte del contratto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Nei contratti associativi, l'aderente acquista la qualità di socio o membro, con le conseguenti responsabilità patrimoniali. Nelle cooperative e nelle società di persone, l'ingresso di nuovi soci può richiedere il consenso unanime degli altri soci (art. 2252 c.c.) o la maggioranza prevista dall'atto costitutivo.

Connessioni con altre norme

L'art. 1332 va letto insieme all'art. 1420 c.c. (nullità parziale nei contratti plurilaterali), all'art. 1446 c.c. (annullabilità nei contratti plurilaterali), all'art. 1459 c.c. (risoluzione parziale) e con le norme sui contratti di società (art. 2247 ss. c.c.) e di associazione (art. 36 ss. c.c.). La disciplina speciale delle singole figure associative prevale su quella generale dell'art. 1332 come lex specialis.

Domande frequenti

Chi può aderire a un contratto aperto ex art. 1332 c.c.?

Chiunque soddisfi i requisiti previsti dal contratto stesso. I contratti plurilaterali aperti (es. consorzi, cooperative) definiscono i criteri di ammissione dei nuovi aderenti; l'art. 1332 disciplina solo la modalità formale dell'adesione (a chi è diretta), non i requisiti sostanziali di ingresso.

Se il contratto non indica un organo per ricevere le adesioni, a chi si deve rivolgere l'adesione?

A tutti i contraenti originari. In mancanza di un organo o ufficio designato dal contratto, la dichiarazione di adesione deve essere comunicata a ciascuna delle parti originarie del contratto, in modo che tutte siano informate e possano esprimersi sull'ingresso del nuovo soggetto.

L'adesione a un contratto aperto produce effetti automaticamente?

No. L'adesione è una dichiarazione che deve essere accettata dai contraenti originari o dall'organo competente. Solo dopo l'accettazione il nuovo soggetto diventa parte del contratto. Nei contratti associativi, l'organo direttivo può vagliare la domanda di ammissione e rifiutarla motivatamente.

Qual è la differenza tra contratto aperto (art. 1332) e contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.)?

Nel contratto aperto, il terzo aderisce al contratto diventando parte con diritti e obblighi. Nel contratto a favore di terzi, il terzo acquista solo un diritto ma non è parte del contratto; non assume obblighi e non può essere considerato contraente.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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