Testo dell'articoloVigente
Art. 1446 c.c. – Annullabilità nel contratto plurilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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Vedi anche
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In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura del contratto plurilaterale
Il contratto plurilaterale è caratterizzato dalla presenza di più di due parti, ciascuna portatrice di un interesse proprio e titolare di un vincolo autonomo. La disciplina dell'art. 1420 c.c., richiamato dall'art. 1446 c.c., stabilisce il principio generale: la nullità del vincolo di una parte non estende i propri effetti all'intero contratto, salvo che tale partecipazione sia essenziale.
Annullabilità parziale e conservazione del contratto
L'art. 1446 c.c. applica il medesimo principio all'annullabilità: se il vincolo di una parte è affetto da un vizio che ne determina l'annullabilità (errore, dolo, violenza, incapacità di agire), le altre parti non vedono pregiudicato il loro rapporto. Il contratto sopravvive nella parte non viziata, in coerenza con il principio di conservazione espresso dall'art. 1367 c.c.
Il criterio dell'essenzialità
L'eccezione al principio di conservazione è l'essenzialità della partecipazione della parte il cui vincolo è annullabile. Il giudice deve verificare in concreto se, al momento della conclusione del contratto, le altre parti avrebbero stipulato anche senza quella partecipazione o se invece la presenza di quella parte era determinante. Si tratta di un giudizio controfattuale da condurre con riferimento all'oggetto e alla funzione del contratto.
Applicazioni pratiche
La norma trova applicazione tipica nei contratti di società, nelle associazioni, nei contratti di consorzio. Se il vincolo di un socio è annullabile, la società non viene sciolta salvo che la partecipazione di quel socio fosse essenziale per gli altri. Il raccordo con la disciplina dell'annullabilità (artt. 1425-1444 c.c.) e con quella della nullità parziale (art. 1419 c.c.) completa il quadro sistematico.
Casi pratici
Caso 1: vizio del vincolo di un socio
In un contratto di società tra più soci, il vincolo di uno è annullabile per errore. Il contratto non si annulla per intero (art. 1446 c.c.): sopravvive tra gli altri, salvo che la partecipazione del socio viziato fosse essenziale allo scopo comune.
Caso 2: partecipazione essenziale
Se quel socio apportava un know-how o un bene indispensabile, la sua partecipazione è essenziale: l'annullabilità del suo vincolo travolge l'intero contratto, secondo la valutazione del giudice.
Domande frequenti
L'annullabilità del vincolo di una parte annulla il contratto plurilaterale?
No, di regola: non importa l'annullamento dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di quella parte sia essenziale (art. 1446 c.c.).
Quando la partecipazione è 'essenziale'?
Quando, secondo le circostanze, le altre parti non avrebbero stipulato senza quella partecipazione; è un giudizio controfattuale rimesso al giudice.
Su quale principio si fonda la norma?
Sul principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.): il negozio sopravvive nella parte non viziata.
A quali contratti si applica?
Ai contratti plurilaterali con scopo comune indicati dall'art. 1420 c.c.: società, associazioni, consorzi.
Vale anche per la nullità?
Sì: l'art. 1420 c.c. detta la stessa regola per la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte.