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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1446 c.c. Annullabilità nel contratto plurilaterale

In vigore

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. CAPO XIII – Della rescissione del contratto

In sintesi

  • Nei contratti plurilaterali l'annullabilità del vincolo di una sola parte non travolge l'intero contratto.
  • L'eccezione scatta quando la partecipazione della parte il cui vincolo è annullabile è essenziale secondo le circostanze.
  • La norma tutela la stabilità dei contratti associativi e di organizzazione.
  • Il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) ispira la disposizione.
  • Il giudice valuta caso per caso l'essenzialità della partecipazione.

La struttura del contratto plurilaterale

Il contratto plurilaterale è caratterizzato dalla presenza di più di due parti, ciascuna portatrice di un interesse proprio e titolare di un vincolo autonomo. La disciplina dell'art. 1420 c.c., richiamato dall'art. 1446 c.c., stabilisce il principio generale: la nullità del vincolo di una parte non estende i propri effetti all'intero contratto, salvo che tale partecipazione sia essenziale.

Annullabilità parziale e conservazione del contratto

L'art. 1446 c.c. applica il medesimo principio all'annullabilità: se il vincolo di una parte è affetto da un vizio che ne determina l'annullabilità (errore, dolo, violenza, incapacità di agire), le altre parti non vedono pregiudicato il loro rapporto. Il contratto sopravvive nella parte non viziata, in coerenza con il principio di conservazione espresso dall'art. 1367 c.c.

Il criterio dell'essenzialità

L'eccezione al principio di conservazione è l'essenzialità della partecipazione della parte il cui vincolo è annullabile. Il giudice deve verificare in concreto se, al momento della conclusione del contratto, le altre parti avrebbero stipulato anche senza quella partecipazione o se invece la presenza di quella parte era determinante. Si tratta di un giudizio controfattuale da condurre con riferimento all'oggetto e alla funzione del contratto.

Applicazioni pratiche

La norma trova applicazione tipica nei contratti di società, nelle associazioni, nei contratti di consorzio. Se il vincolo di un socio è annullabile, la società non viene sciolta salvo che la partecipazione di quel socio fosse essenziale per gli altri. Il raccordo con la disciplina dell'annullabilità (artt. 1425-1444 c.c.) e con quella della nullità parziale (art. 1419 c.c.) completa il quadro sistematico.

Domande frequenti

Cosa si intende per contratto plurilaterale ai fini dell'art. 1446 c.c.?

È un contratto cui partecipano più di due parti, ciascuna con un proprio interesse e un vincolo autonomo rispetto alle altre. Esempi tipici sono i contratti di società, di consorzio e le associazioni costituite per contratto.

Quando l'annullabilità del vincolo di una parte travolge l'intero contratto plurilaterale?

Solo quando la partecipazione della parte il cui vincolo è annullabile debba considerarsi essenziale secondo le circostanze. Il giudice valuta in concreto se le altre parti avrebbero concluso il contratto anche in assenza di quella partecipazione.

Qual è il principio generale che ispira l'art. 1446 c.c.?

Il principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), in base al quale l'ordinamento preferisce mantenere in vita il contratto, sia pure parzialmente, piuttosto che travolgerlo interamente per un vizio che riguarda solo uno dei vincoli.

Come si distingue l'annullabilità parziale dalla nullità parziale nei contratti plurilaterali?

La nullità parziale è disciplinata dall'art. 1419 c.c. e opera sul contenuto del contratto. L'annullabilità parziale ex art. 1446 c.c. riguarda invece il vincolo soggettivo di una delle parti. In entrambi i casi il principio di conservazione tende a limitare la caducazione al minimo necessario.

L'art. 1446 c.c. si applica anche ai contratti bilaterali con pluralità di soggetti?

No. La norma presuppone la struttura plurilaterale in senso tecnico, ossia quella in cui le prestazioni di ciascuna parte sono dirette alla realizzazione di uno scopo comune. Non si applica ai contratti con più parti su un lato soltanto (es. più venditori o più acquirenti in un unico contratto di compravendita).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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