Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1446 c.c. – Annullabilità nel contratto plurilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1445 - Art. 1445 c.c.: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi→Cod. civ. art. 1447 - Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di peri…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1444 Codice Civile: Convalida→Art. 1448 c.c.: Azione generale di rescissione per lesione→Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace→Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione→Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione→Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto→Articolo 1441 Codice Civile: Legittimazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura del contratto plurilaterale
Il contratto plurilaterale è caratterizzato dalla presenza di più di due parti, ciascuna portatrice di un interesse proprio e titolare di un vincolo autonomo. La disciplina dell'art. 1420 c.c., richiamato dall'art. 1446 c.c., stabilisce il principio generale: la nullità del vincolo di una parte non estende i propri effetti all'intero contratto, salvo che tale partecipazione sia essenziale.
Annullabilità parziale e conservazione del contratto
L'art. 1446 c.c. applica il medesimo principio all'annullabilità: se il vincolo di una parte è affetto da un vizio che ne determina l'annullabilità (errore, dolo, violenza, incapacità di agire), le altre parti non vedono pregiudicato il loro rapporto. Il contratto sopravvive nella parte non viziata, in coerenza con il principio di conservazione espresso dall'art. 1367 c.c.
Il criterio dell'essenzialità
L'eccezione al principio di conservazione è l'essenzialità della partecipazione della parte il cui vincolo è annullabile. Il giudice deve verificare in concreto se, al momento della conclusione del contratto, le altre parti avrebbero stipulato anche senza quella partecipazione o se invece la presenza di quella parte era determinante. Si tratta di un giudizio controfattuale da condurre con riferimento all'oggetto e alla funzione del contratto.
Applicazioni pratiche
La norma trova applicazione tipica nei contratti di società, nelle associazioni, nei contratti di consorzio. Se il vincolo di un socio è annullabile, la società non viene sciolta salvo che la partecipazione di quel socio fosse essenziale per gli altri. Il raccordo con la disciplina dell'annullabilità (artt. 1425-1444 c.c.) e con quella della nullità parziale (art. 1419 c.c.) completa il quadro sistematico.
Domande frequenti
L'annullabilità del vincolo di una parte annulla il contratto plurilaterale?
No, di regola: non importa l'annullamento dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di quella parte sia essenziale (art. 1446 c.c.).
Quando la partecipazione è 'essenziale'?
Quando, secondo le circostanze, le altre parti non avrebbero stipulato senza quella partecipazione; è un giudizio controfattuale rimesso al giudice.
Su quale principio si fonda la norma?
Sul principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.): il negozio sopravvive nella parte non viziata.
A quali contratti si applica?
Ai contratti plurilaterali con scopo comune indicati dall'art. 1420 c.c.: società, associazioni, consorzi.
Vale anche per la nullità?
Sì: l'art. 1420 c.c. detta la stessa regola per la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte.