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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione

In vigore

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

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In sintesi

  • La rescissione per lesione ultra dimidium tutela chi ha contratto in stato di bisogno sfruttato dalla controparte.
  • La lesione deve superare la metà del valore della prestazione al momento del contratto e persistere fino alla proposizione della domanda.
  • I contratti aleatori non sono rescindibili per lesione.
  • L'azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.).
  • Il convenuto può offrire la riconduzione ad equità del contratto per evitare la rescissione (art. 1450 c.c.).

La struttura dell'azione di rescissione per lesione

L'art. 1448 c.c. introduce l'azione generale di rescissione per lesione, che tutela la parte che ha subito uno squilibrio economico grave nel contratto a causa del proprio stato di bisogno, sfruttato dall'altra parte. La norma richiede la compresenza di un elemento oggettivo (la sproporzione delle prestazioni superiore alla metà) e di un elemento soggettivo (lo stato di bisogno e l'approfittamento della controparte).

L'elemento oggettivo: la lesione ultra dimidium

La sproporzione tra le prestazioni deve eccedere la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte lesa al tempo della conclusione del contratto. Il parametro temporale è quello della stipula, non quello della domanda giudiziale. Tuttavia, la lesione deve persistere fino al momento della proposizione della domanda: se nelle more le prestazioni si sono riequilibrate, l'azione non è più proponibile.

L'elemento soggettivo: bisogno e approfittamento

Lo stato di bisogno non coincide con la mera difficoltà economica: deve trattarsi di una condizione che abbia determinato il contraente ad accettare condizioni svantaggiose. L'approfittamento della controparte richiede la consapevolezza dello stato di bisogno altrui e la deliberata intenzione di trarne vantaggio. La prova di entrambi gli elementi è a carico dell'attore.

Esclusioni e rimedi alternativi

I contratti aleatori sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo della rescissione per lesione: lo squilibrio è intrinseco alla struttura di tali contratti. Sono invece salvate le disposizioni sulla rescissione della divisione (art. 763 c.c.). Il convenuto può paralizzare l'azione offrendo di ricondurre il contratto ad equità ai sensi dell'art. 1450 c.c. Il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451 c.c.) ed è inopponibile in via di eccezione quando l'azione è prescritta (art. 1449 c.c.).

Domande frequenti

Cosa si intende per lesione ultra dimidium nell'art. 1448 c.c.?

È la sproporzione tra le prestazioni contrattuali che supera la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte lesa al momento della conclusione del contratto. Ad esempio, se un bene vale 100 e viene ceduto per 40, la lesione è di 60 su 100, quindi superiore alla metà.

Cosa deve provare chi agisce in rescissione per lesione?

L'attore deve dimostrare: la sproporzione superiore alla metà, il proprio stato di bisogno al momento del contratto, la conoscenza di tale stato da parte della controparte, l'approfittamento della controparte, e la persistenza della lesione fino alla proposizione della domanda.

I contratti aleatori possono essere rescissi per lesione?

No. L'art. 1448 c.c. esclude espressamente i contratti aleatori, poiché in essi lo squilibrio è un elemento strutturale connaturato all'alea assunta da entrambe le parti. Esempi sono il contratto di assicurazione, la rendita vitalizia, la scommessa.

Cosa può fare il convenuto per evitare la rescissione per lesione?

Il convenuto può offrire di ricondurre il contratto ad equità ai sensi dell'art. 1450 c.c., modificando le condizioni in modo da eliminare lo squilibrio. Se l'offerta è idonea, il giudice non può pronunciare la rescissione.

Entro quanto tempo si prescrive l'azione di rescissione per lesione?

L'azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1449 c.c. La rescindibilità non può essere opposta neppure in via di eccezione quando l'azione è prescritta, a differenza di quanto avviene per la nullità.

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Redazione Legge in Chiaro
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