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Art. 1475 c.c. Spese della vendita
In vigore
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. PARAGRAFO I – Delle obbligazioni del venditore
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Spese della vendita: chi paga?
L'art. 1475 c.c. stabilisce la regola dispositiva secondo cui le spese del contratto di vendita, tasse di registro, imposte ipotecarie e catastali, onorario notarile, gravano sul compratore. Si tratta di una norma suppletiva: le parti possono concordare una ripartizione diversa (ad es. metà ciascuno) o porre alcune voci a carico del venditore.
Spese del contratto e spese accessorie
Le «spese accessorie» comprendono quelle strumentali al perfezionamento del contratto (autenticazione firme, visure catastali preliminari, perizie richieste dall'istituto di credito). Non rientrano invece le spese di consegna della cosa, disciplinate dall'art. 1510 c.c., né le spese di trasporto quando il luogo di consegna differisce da quello di custodia.
Coordinamento con il diritto del consumo
Nei contratti B2C, il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) impone obblighi informativi sui costi aggiuntivi: il professionista deve indicare chiaramente le spese di spedizione e ogni onere fiscale prima della conclusione del contratto. Clausole che addossino al consumatore costi non previamente comunicati sono inefficaci.
Patto contrario e limiti
Il patto che trasferisce le spese al venditore è valido e non incontra limiti di forma. Tuttavia, nella vendita immobiliare, eventuali accordi sulla distribuzione delle imposte sono opponibili solo tra le parti e non al fisco, che continuerà a rivalersi sul soggetto passivo d'imposta indicato dalla legge fiscale.
Domande frequenti
Chi paga le spese notarili nella compravendita immobiliare?
Per legge le spese notarili gravano sul compratore (art. 1475 c.c.), ma le parti possono concordare diversamente in sede contrattuale.
Le spese di spedizione rientrano nell'art. 1475 c.c.?
No. Le spese di consegna sono disciplinate dall'art. 1510 c.c., che le pone a carico del compratore salvo patto contrario o uso locale diverso.
Un accordo che pone le spese a carico del venditore è valido?
Sì, l'art. 1475 c.c. è derogabile: le parti possono liberamente ripartire le spese, anche interamente a carico del venditore.
Nel B2C, il venditore può addebitare spese non indicate in fase precontrattuale?
No. Il D.Lgs. 206/2005 impone di comunicare tutti i costi aggiuntivi prima della conclusione del contratto; in caso contrario le clausole sui costi extra sono inefficaci.
Le imposte sulla plusvalenza immobiliare sono «spese del contratto» ex art. 1475 c.c.?
No. Le imposte sul reddito da cessione gravano sul venditore in quanto soggetto che realizza il guadagno, indipendentemente dalla regola dell'art. 1475 c.c.