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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1475 c.c. Spese della vendita

In vigore

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. PARAGRAFO I – Delle obbligazioni del venditore

In sintesi

  • Le spese contrattuali della vendita (rogito, bollo, registrazione) e le spese accessorie sono a carico del compratore, salvo patto contrario.
  • Le parti possono liberamente derogare alla regola legale e ripartire le spese diversamente.
  • La norma riguarda le spese di perfezionamento del contratto, non quelle di consegna (art. 1510 c.c.) o di trasferimento del bene.
  • Nella prassi notarile, il compratore sostiene le spese di rogito; il venditore eventuali imposte sul reddito da plusvalenza.

Spese della vendita: chi paga?

L'art. 1475 c.c. stabilisce la regola dispositiva secondo cui le spese del contratto di vendita, tasse di registro, imposte ipotecarie e catastali, onorario notarile, gravano sul compratore. Si tratta di una norma suppletiva: le parti possono concordare una ripartizione diversa (ad es. metà ciascuno) o porre alcune voci a carico del venditore.

Spese del contratto e spese accessorie

Le «spese accessorie» comprendono quelle strumentali al perfezionamento del contratto (autenticazione firme, visure catastali preliminari, perizie richieste dall'istituto di credito). Non rientrano invece le spese di consegna della cosa, disciplinate dall'art. 1510 c.c., né le spese di trasporto quando il luogo di consegna differisce da quello di custodia.

Coordinamento con il diritto del consumo

Nei contratti B2C, il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) impone obblighi informativi sui costi aggiuntivi: il professionista deve indicare chiaramente le spese di spedizione e ogni onere fiscale prima della conclusione del contratto. Clausole che addossino al consumatore costi non previamente comunicati sono inefficaci.

Patto contrario e limiti

Il patto che trasferisce le spese al venditore è valido e non incontra limiti di forma. Tuttavia, nella vendita immobiliare, eventuali accordi sulla distribuzione delle imposte sono opponibili solo tra le parti e non al fisco, che continuerà a rivalersi sul soggetto passivo d'imposta indicato dalla legge fiscale.

Domande frequenti

Chi paga le spese notarili nella compravendita immobiliare?

Per legge le spese notarili gravano sul compratore (art. 1475 c.c.), ma le parti possono concordare diversamente in sede contrattuale.

Le spese di spedizione rientrano nell'art. 1475 c.c.?

No. Le spese di consegna sono disciplinate dall'art. 1510 c.c., che le pone a carico del compratore salvo patto contrario o uso locale diverso.

Un accordo che pone le spese a carico del venditore è valido?

Sì, l'art. 1475 c.c. è derogabile: le parti possono liberamente ripartire le spese, anche interamente a carico del venditore.

Nel B2C, il venditore può addebitare spese non indicate in fase precontrattuale?

No. Il D.Lgs. 206/2005 impone di comunicare tutti i costi aggiuntivi prima della conclusione del contratto; in caso contrario le clausole sui costi extra sono inefficaci.

Le imposte sulla plusvalenza immobiliare sono «spese del contratto» ex art. 1475 c.c.?

No. Le imposte sul reddito da cessione gravano sul venditore in quanto soggetto che realizza il guadagno, indipendentemente dalla regola dell'art. 1475 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.