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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1510 c.c. Luogo della consegna

In vigore

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

In sintesi

  • Luogo di consegna ordinario: in mancanza di accordo, la consegna avviene dove la cosa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza.
  • Domicilio del venditore: se il luogo della cosa non era noto, la consegna avviene al domicilio o sede d'impresa del venditore.
  • Vendita con trasporto: se la cosa deve essere trasportata, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o spedizioniere.
  • Spese di trasporto: salvo patto contrario, le spese di trasporto sono a carico del compratore.
  • Derogabilità: tutte le regole sono dispositive e cedono davanti a patto o uso contrario.

Il luogo della consegna nella vendita: regole dispositive e prassi commerciale

L'art. 1510 c.c. disciplina il luogo in cui il venditore deve adempiere all'obbligazione di consegna della cosa venduta. Si tratta di norme dispositive, che trovano applicazione solo in mancanza di un diverso accordo tra le parti o di usi contrari: le parti possono quindi liberamente derogare a queste previsioni stabilendo contrattualmente il luogo di consegna che preferiscono.

La regola principale: il luogo dove si trovava la cosa

Il primo criterio adottato dalla legge e' quello della localizzazione della cosa al momento della conclusione del contratto: la consegna deve avvenire nel luogo dove la cosa si trovava al tempo della vendita, a condizione che le parti ne fossero a conoscenza. Questa regola si ispira al principio di economicita': il luogo dove gia' si trova la cosa e' di norma quello piu' conveniente per effettuare la consegna, senza necessita' di spostamenti preliminari.

La condizione della conoscenza da parte di entrambe le parti e' essenziale: se le parti non sapevano dove si trovasse la cosa al momento del contratto, il criterio non puo' operare.

Il criterio sussidiario: domicilio o sede del venditore

Se il luogo della cosa non era conosciuto dalle parti al momento della vendita, la consegna deve avvenire al domicilio del venditore o alla sede della sua impresa. E' un criterio che riflette la struttura delle obbligazioni portable del codice civile: in assenza di una regola diversa, l'obbligazione va adempiuta al domicilio del debitore, e il venditore e' il debitore dell'obbligazione di consegna.

Per i professionisti e le imprese, la sede dell'impresa e' normalmente il luogo dove si svolge l'attivita' e dove le merci sono disponibili per la consegna. Se Tizio vende a Caio un macchinario di cui non era noto il luogo di deposito, Caio dovra' recarsi presso la sede di Tizio per ritirare il bene.

La vendita con trasporto: la liberazione mediante rimessa al vettore

Il secondo comma introduce una regola fondamentale per i contratti di compravendita a distanza, tipici del commercio moderno. Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna nel momento in cui rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere, salvo patto o uso contrario.

Questo principio ha conseguenze pratiche rilevantissime in termini di rischio: dal momento della rimessa al vettore, il rischio di perdita o deterioramento della cosa passa al compratore. Se la merce di Tizio viene danneggiata durante il trasporto, il danno e' a carico di Caio, che dovra' rivalersi sul vettore. Tizio ha gia' adempiuto la sua obbligazione di consegna rimettendo la merce al corriere.

Le spese di trasporto

La norma precisa infine che, salvo patto o uso contrario, le spese di trasporto sono a carico del compratore. E' una regola coerente con il principio per cui l'obbligazione del venditore si esaurisce con la rimessa al vettore: tutto cio' che accade dopo, inclusi i costi del trasporto, e' di pertinenza del compratore. Nella prassi commerciale questa regola e' frequentemente derogata attraverso clausole contrattuali o condizioni di vendita che prevedono la consegna franco destinazione.

Domande frequenti

Dove deve avvenire la consegna di un bene venduto se il contratto non lo specifica?

In mancanza di accordo, la consegna avviene dove la cosa si trovava al tempo della vendita se le parti ne erano a conoscenza. In caso contrario, la consegna avviene al domicilio o alla sede dell'impresa del venditore.

Quando si considera adempiuto l'obbligo di consegna in una vendita con trasporto?

Se la cosa deve essere trasportata, il venditore si libera dall'obbligo di consegna nel momento in cui rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere. Da quel momento il rischio di perdita o deterioramento passa al compratore.

Chi paga le spese di trasporto nella vendita?

Salvo diverso accordo o usi contrari, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Le parti possono pero' liberamente stabilire nel contratto che le spese siano a carico del venditore o ripartite in modo diverso.

Le regole sul luogo di consegna si applicano anche tra imprese?

Si', ma nella prassi commerciale tra imprese e' molto comune derogare alle regole legali attraverso clausole contrattuali specifiche o incoterms (come FOB, CIF, DAP) che definiscono con precisione il luogo e il momento del trasferimento del rischio.

Se il corriere danneggia la merce durante il trasporto, chi risponde verso il compratore?

Se il venditore ha rimesso la merce al vettore secondo le regole dell'art. 1510, egli ha gia' adempiuto l'obbligo di consegna e non risponde per i danni da trasporto. Il compratore dovra' rivalersi direttamente sul vettore per i danni subiti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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