Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1507 c.c. Vendita congiuntiva di cosa indivisa

In vigore

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell’intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

In sintesi

  • Vendita congiuntiva: se più persone vendono congiuntamente una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il riscatto solo sulla propria quota.
  • Eredi del venditore: la stessa regola si applica quando il venditore muore e lascia più eredi: ciascun erede può riscattare solo la propria quota ereditaria.
  • Facolta' del compratore: il compratore può esigere che tutti i venditori o tutti gli eredi esercitino congiuntamente il riscatto dell'intera cosa.
  • Riscatto dell'intera cosa: se i venditori/eredi non si accordano, il riscatto può essere esercitato solo da chi offre di riscattare la cosa per intero.
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Vendita congiuntiva e pluralità di venditori: disciplina del riscatto

L'art. 1507 c.c. affronta due situazioni di pluralità soggettiva sul lato del venditore nel patto di riscatto: la vendita effettuata congiuntamente da più soggetti e la successione mortis causa del venditore con più eredi. La norma mira a regolare il coordinamento tra i diritti di riscatto spettanti a soggetti diversi, bilanciando le esigenze del compratore con quelle dei singoli venditori o eredi.

La regola base: il riscatto parziale

Il principio cardine della norma e' che, in caso di pluralità di venditori, ciascuno può esercitare il diritto di riscatto solo sulla quota che gli spettava. Se Tizio, Caio e Sempronio vendono congiuntamente un appartamento di cui sono proprietari al 33% ciascuno, Tizio potra' riscattare solo il 33% dell'immobile, non l'intero bene.

La stessa regola vale per gli eredi: se Tizio vende un bene con patto di riscatto e poi muore lasciando due figli, ciascun figlio eredita il diritto di riscatto nella misura corrispondente alla propria quota ereditaria. Se l'eredita' si divide al 50%, ciascun figlio potra' esercitare il riscatto per il 50% del bene.

La tutela del compratore: il riscatto congiunto

Il legislatore riconosce però che questa frammentazione del diritto di riscatto potrebbe creare problemi pratici al compratore, che si ritroverebbe a dover gestire una comproprietà non voluta con uno o più dei venditori. Per questo motivo la norma attribuisce al compratore una importante facolta': esigere che tutti i venditori o tutti gli eredi esercitino congiuntamente il riscatto sull'intera cosa.

In pratica, il compratore può rifiutare il riscatto parziale e pretendere che il riacquisto avvenga per l'intero bene. Questa facolta' deve essere esercitata prima che uno dei venditori/eredi eserciti il riscatto parziale, altrimenti diventa un fatto compiuto.

Il caso di mancato accordo tra i venditori

Se i venditori o gli eredi non riescono ad accordarsi per esercitare congiuntamente il riscatto, la norma prevede una soluzione di sblocco: il riscatto può essere esercitato solo da chi si offre di riscattare la cosa per intero. Questo significa che se uno dei tre comproprietari che avevano venduto congiuntamente vuole riscattare, ma gli altri due non sono interessati, egli potra' esercitare il riscatto solo se e' disposto ad acquistare l'intero bene, restituendo l'intero prezzo originariamente ricevuto dai tre venditori.

Si tratta di una regola che privilegia la certezza e la funzionalita' del riscatto: il compratore ha diritto a cedere l'intero bene o a non cederlo affatto, senza essere costretto a gestire situazioni di comproprietà frazionata.

Domande frequenti

Se tre persone vendono insieme un bene con patto di riscatto, ognuna può riscattare solo la propria parte?

Si', in linea di principio ciascun venditore può esercitare il riscatto solo sulla quota che gli spettava. Tuttavia il compratore può esigere che tutti i venditori esercitino congiuntamente il riscatto dell'intera cosa, o che chi voglia riscattare lo faccia per l'intero bene.

Come funziona il patto di riscatto quando il venditore muore lasciando più eredi?

Gli eredi subentrano nel diritto di riscatto del venditore, ciascuno per la propria quota ereditaria. Come per i covenditori, il compratore può esigere che gli eredi esercitino congiuntamente il riscatto dell'intera cosa.

Il compratore può rifiutare il riscatto parziale da parte di uno solo dei venditori?

Si'. Il compratore ha la facolta' di esigere che tutti i venditori o tutti gli eredi esercitino congiuntamente il riscatto per l'intero bene. Non e' obbligato ad accettare riscatti parziali che lo lascerebbero in comproprietà con uno dei venditori.

Cosa succede se i venditori non si mettono d'accordo per esercitare congiuntamente il riscatto?

In caso di mancato accordo tra i venditori o gli eredi, il riscatto può essere esercitato solo da chi si offre di riscattare la cosa per intero, restituendo l'intero prezzo. Non sono ammessi riscatti parziali in caso di disaccordo.

La disciplina dell'art. 1507 vale anche per i legati o solo per gli eredi?

La norma fa riferimento espresso agli eredi, che subentrano nell'universalita' dei rapporti giuridici del defunto. I legatari di beni specifici potrebbero trovarsi in una situazione diversa, che va valutata caso per caso in base al contenuto del legato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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