Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1503 c.c. Esercizio del riscatto
In vigore
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1502 - Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante→Cod. civ. art. 1504 - Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1501 Codice Civile: Termini→Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa→Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto→Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa→Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo→Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa→Articolo 1498 Codice Civile: Pagamento del prezzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1503 c.c., Esercizio del riscatto
L'articolo 1503 del codice civile regola le modalità procedurali attraverso cui il venditore esercita concretamente il diritto di riscatto, coordinandosi con i termini dell'art. 1501 c.c. e gli obblighi pecuniari dell'art. 1502 c.c. La norma mira a garantire certezza nei rapporti tra le parti, imponendo che il riscatto avvenga in modo formale e accompagnato dall'effettivo adempimento delle obbligazioni di rimborso.
Decadenza per mancata comunicazione o mancato pagamento
Il primo comma dell'art. 1503 c.c. stabilisce una duplice condizione per evitare la decadenza: il venditore deve sia comunicare la dichiarazione di riscatto al compratore, sia corrispondere contestualmente le somme liquide dovute a titolo di rimborso (prezzo, spese, ecc.). Il mancato soddisfacimento di anche uno solo di questi requisiti determina la decadenza dal diritto di riscatto. La dichiarazione è un atto recettizio, che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
Offerta reale in caso di rifiuto
Qualora il compratore rifiuti di ricevere le somme dovute, il venditore non decade automaticamente, ma ha a disposizione un termine di otto giorni dalla scadenza del termine di riscatto per eseguire un'offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e seguenti c.c. L'offerta reale, eseguita nelle forme di legge, preserva il diritto del venditore e trasferisce sul compratore le conseguenze del rifiuto. Decorsi gli otto giorni senza offerta reale, la decadenza diviene irreversibile.
Forma scritta per gli immobili
Il terzo comma introduce un requisito formale ad substantiam per i beni immobili: la dichiarazione di riscatto deve essere redatta per iscritto, a pena di nullità. La forma scritta è richiesta non solo come mezzo di prova, ma come elemento costitutivo dell'atto, in coerenza con il principio di solennità che governa la circolazione dei diritti reali immobiliari. La dichiarazione scritta è inoltre il presupposto per la trascrizione del riscatto nei registri immobiliari, ai fini dell'opponibilità ai terzi aventi causa dal compratore.
Domande frequenti
Come si esercita il diritto di riscatto su un immobile?
Il venditore deve inviare al compratore una dichiarazione scritta di riscatto (a pena di nullità) e contestualmente corrispondergli le somme dovute a titolo di rimborso, entro il termine previsto dall'art. 1501 c.c.
Cosa succede se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento del rimborso?
Il venditore non decade immediatamente, ma deve procedere a un'offerta reale nelle forme di legge entro otto giorni dalla scadenza del termine di riscatto. In mancanza, decade definitivamente dal diritto.
La dichiarazione di riscatto di un bene mobile deve essere scritta?
No. La forma scritta è richiesta a pena di nullità solo per i beni immobili. Per i beni mobili la dichiarazione può essere effettuata anche oralmente, purché sia comunicata al compratore entro il termine.
Il riscatto è valido se il venditore comunica la dichiarazione ma non paga subito?
No. La norma richiede sia la comunicazione della dichiarazione sia la corresponsione delle somme liquide dovute. L'omissione del pagamento determina la decadenza dal diritto di riscatto, anche se la dichiarazione è stata regolarmente inviata.
La dichiarazione di riscatto deve essere trascritta?
Per essere opponibile ai terzi acquirenti la dichiarazione di riscatto su un immobile deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c. La forma scritta è presupposto necessario per eseguire la trascrizione.