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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1498 c.c. Pagamento del prezzo

In vigore

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

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In sintesi

  • Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
  • In assenza di pattuizione, il pagamento avviene al momento della consegna e nel luogo in cui questa si esegue.
  • Se il prezzo non è dovuto al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
  • La norma stabilisce che l'obbligazione di pagare il prezzo è quérable (da portare al domicilio del creditore) solo in caso di pagamento differito.
  • Il ritardo nel pagamento può comportare l'applicazione degli interessi moratori e la risoluzione del contratto per inadempimento.

Commento all'art. 1498 c.c. — Pagamento del prezzo

L'art. 1498 c.c. disciplina le modalità di adempimento dell'obbligazione principale del compratore: il pagamento del prezzo. La norma stabilisce tre livelli di disciplina — pattuizione contrattuale, usi diversi, regola legale suppletiva — in ordine gerarchico decrescente.

Autonomia contrattuale e usi

Il termine e il luogo di pagamento sono in primo luogo rimessi all'autonomia delle parti. In assenza, prevalgono gli usi diversi eventualmente esistenti nel settore o nella piazza commerciale di riferimento. Solo in ultima istanza si applica la regola legale.

Regola legale: contestualità con la consegna

La regola suppletiva prevede la contestualità tra consegna e pagamento: il prezzo va corrisposto nel momento e nel luogo in cui la cosa viene consegnata. Questo principio di sinallagmaticità — do ut des — è coerente con la struttura corrispettiva della vendita (art. 1470 c.c.) e con l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).

Pagamento differito e domicilio del venditore

Quando le parti hanno convenuto un pagamento differito rispetto alla consegna, il luogo di adempimento diventa il domicilio del venditore. L'obbligazione di pagamento diventa quindi quérable: è il compratore-debitore a dover portare la prestazione al creditore, non il venditore ad andare a riscuoterla. Questo ha rilievo pratico per la determinazione del foro competente in caso di controversia.

Conseguenze del ritardo

Il ritardo nel pagamento del prezzo espone il compratore agli interessi moratori ex art. 1224 c.c. e, nei casi gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. Il venditore può inoltre avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per rifiutare la consegna se il pagamento contestuale non viene eseguito.

Domande frequenti

Dove deve essere pagato il prezzo se il contratto non lo specifica?

In assenza di pattuizione e salvi usi diversi, il prezzo va pagato nel luogo in cui avviene la consegna della cosa e contestualmente ad essa. Se il pagamento è differito, va corrisposto al domicilio del venditore.

Il venditore può rifiutare la consegna se il compratore non paga?

Sì, il venditore può opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutare di consegnare la cosa finché il compratore non offre il pagamento contestuale del prezzo.

Quali sono le conseguenze del ritardo nel pagamento del prezzo?

Il compratore in ritardo è tenuto agli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dalla scadenza del termine. Nei casi gravi, il venditore può agire per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.

Il pagamento rateale del prezzo è ammesso?

Sì, le parti possono pattuire liberamente modalità di pagamento rateale. In tal caso ciascuna rata è dovuta nei termini e nei modi concordati; il mancato pagamento di una rata può comportare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Cosa succede se il prezzo deve essere pagato al domicilio del venditore e questi cambia domicilio?

Il compratore deve pagare al nuovo domicilio del venditore, ma le spese aggiuntive derivanti dal cambiamento sono a carico del venditore ex art. 1182 c.c., che stabilisce il principio generale sul luogo dell'adempimento.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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