Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1498 c.c. – Pagamento del prezzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1497 - Articolo 1497 Codice Civile: Mancanza di qualità→Cod. civ. art. 1499 - Articolo 1499 Codice Civile: Interessi compensativi sul prezzo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali→Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto→Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione→Art. 1501 Codice Civile: Termini→Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno→Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante→Articolo 1493 Codice Civile: Effetti della risoluzione del contratto
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In sintesi
Commento all'art. 1498 c.c., Pagamento del prezzo
L'art. 1498 c.c. disciplina le modalità di adempimento dell'obbligazione principale del compratore: il pagamento del prezzo. La norma stabilisce tre livelli di disciplina, pattuizione contrattuale, usi diversi, regola legale suppletiva, in ordine gerarchico decrescente.
Autonomia contrattuale e usi
Il termine e il luogo di pagamento sono in primo luogo rimessi all'autonomia delle parti. In assenza, prevalgono gli usi diversi eventualmente esistenti nel settore o nella piazza commerciale di riferimento. Solo in ultima istanza si applica la regola legale.
Regola legale: contestualità con la consegna
La regola suppletiva prevede la contestualità tra consegna e pagamento: il prezzo va corrisposto nel momento e nel luogo in cui la cosa viene consegnata. Questo principio di sinallagmaticità, do ut des, è coerente con la struttura corrispettiva della vendita (art. 1470 c.c.) e con l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
Pagamento differito e domicilio del venditore
Quando le parti hanno convenuto un pagamento differito rispetto alla consegna, il luogo di adempimento diventa il domicilio del venditore. L'obbligazione di pagamento diventa quindi quérable: è il compratore-debitore a dover portare la prestazione al creditore, non il venditore ad andare a riscuoterla. Questo ha rilievo pratico per la determinazione del foro competente in caso di controversia.
Conseguenze del ritardo
Il ritardo nel pagamento del prezzo espone il compratore agli interessi moratori ex art. 1224 c.c. e, nei casi gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. Il venditore può inoltre avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per rifiutare la consegna se il pagamento contestuale non viene eseguito.
Domande frequenti
Quando e dove va pagato il prezzo nella vendita?
Nel termine e nel luogo fissati dal contratto; in mancanza, al momento e nel luogo della consegna, salvi usi diversi (art. 1498 c.c.).
Cosa accade se manca ogni pattuizione?
Vale la regola legale della contestualità: il prezzo si paga alla consegna, nel luogo dove questa si esegue.
Dove si paga in caso di prezzo differito?
Al domicilio del venditore: l'obbligazione diventa quérable, è il compratore a dover portare la prestazione.
Qual è la gerarchia delle fonti?
Prima la pattuizione delle parti, poi gli usi diversi, infine la regola legale suppletiva.
Cosa comporta il ritardo nel pagamento?
Espone il compratore alla mora e ai relativi effetti, oltre alla possibile eccezione di inadempimento del venditore (art. 1460 c.c.).