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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1500 c.c. Patto di riscatto

In vigore

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

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In sintesi

  • Il venditore può riservarsi il diritto di riscatto, ossia di riavere la proprietà della cosa venduta restituendo il prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge.
  • Il patto di riscatto è un elemento accidentale del contratto di vendita che attribuisce al venditore un diritto potestativo.
  • È nullo per l'eccedenza il patto che prevede la restituzione di un prezzo superiore a quello originariamente pattuito.
  • Il divieto di pattuire un prezzo superiore tutela il compratore da meccanismi usurari mascherati da vendita con riscatto.
  • La disciplina del riscatto è completata dagli artt. 1501-1509 c.c.

Commento all'art. 1500 c.c. — Patto di riscatto

L'art. 1500 c.c. apre la sezione dedicata al riscatto convenzionale (artt. 1500-1509 c.c.), istituto che consente al venditore di riservarsi la facoltà di recuperare la proprietà del bene ceduto, restituendo il prezzo e i rimborsi previsti dalla legge.

Natura giuridica del patto di riscatto

Il patto di riscatto è una condizione risolutiva potestativa in favore del venditore: al momento della vendita, le parti convengono che il venditore potrà, entro un termine massimo fissato dall'art. 1501 c.c. (due anni per i mobili, cinque per gli immobili), esercitare il diritto di riscatto con effetto retroattivo. L'esercizio del riscatto determina l'automatica risoluzione della vendita e il ritrasferimento della proprietà al venditore.

Divieto di anatocismo e tutela antiusuraria

Il secondo comma introduce un divieto di pattuire un prezzo di rimborso superiore a quello originariamente pagato dal compratore. La nullità parziale colpisce solo l'eccedenza, mentre il patto rimane valido per il prezzo originario. La ratio è antiusuraria: impedire che la vendita con riscatto dissimuli un'operazione di finanziamento con garanzia reale (pegno o ipoteca di fatto), in cui il «prezzo maggiorato» rappresenterebbe interessi occulti.

Rimborsi dovuti al compratore

Oltre alla restituzione del prezzo, il venditore che esercita il riscatto deve corrispondere al compratore i rimborsi indicati dagli artt. 1502-1504 c.c.: le spese della vendita, le spese necessarie e utili sostenute per la cosa, nonché i miglioramenti che abbiano incrementato il valore del bene. Il compratore ha diritto di ritenzione fino al pagamento di questi importi (art. 1502 c.c.).

Rapporto con la vendita fiduciaria e il divieto del patto commissorio

Il patto di riscatto va distinto dalla vendita fiduciaria in garanzia, che è nulla per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. La vendita con riscatto è lecita solo quando risponde a un reale intento traslativo, non quando sia strutturata come garanzia di un prestito con la proprietà come oggetto di garanzia.

Domande frequenti

Cos'è il patto di riscatto e come si differenzia dalla condizione risolutiva ordinaria?

Il patto di riscatto è una condizione risolutiva potestativa in favore del venditore: solo lui decide se esercitare il diritto di riscatto. La condizione risolutiva ordinaria può dipendere da eventi terzi o da entrambe le parti; il riscatto è invece un diritto unilaterale del venditore esercitabile entro i termini di legge.

Entro quale termine deve essere esercitato il diritto di riscatto?

Ai sensi dell'art. 1501 c.c., il termine massimo è di due anni per i beni mobili e cinque anni per gli immobili. Le parti possono stabilire un termine inferiore ma non superiore; il patto che prevede un termine più lungo è nullo per l'eccedenza.

Perché è nullo il patto che prevede la restituzione di un prezzo superiore a quello pagato?

Il divieto tutela il compratore da operazioni usurarie mascherate da vendita con riscatto: se fosse lecito pattuire un rimborso maggiorato, la vendita diventerebbe di fatto un prestito garantito dalla cosa con interessi occulti, eludendo la disciplina del patto commissorio ex art. 2744 c.c.

Cosa deve rimborsare il venditore al compratore quando esercita il riscatto?

Il venditore deve restituire il prezzo originario e rimborsare le spese della vendita, le spese necessarie e utili sostenute per la conservazione o il miglioramento della cosa, nei limiti dell'incremento di valore da esse prodotto, come previsto dagli artt. 1502-1504 c.c.

Il patto di riscatto è opponibile ai terzi acquirenti del bene?

Per gli immobili il patto di riscatto deve essere trascritto per essere opponibile ai terzi ex art. 2643 c.c. Per i beni mobili non registrati l'opponibilità ai terzi acquirenti in buona fede è esclusa in applicazione del principio possesso vale titolo ex art. 1153 c.c.

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Redazione Legge in Chiaro
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