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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1497 c.c. Mancanza di qualità

In vigore

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495. PARAGRAFO II – Delle obbligazioni del compratore

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se la cosa venduta manca delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso.
  • La risoluzione segue le disposizioni generali sull'inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.), non il regime speciale della garanzia per vizi.
  • Il difetto di qualità deve eccedere i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
  • Il diritto di risoluzione è soggetto alla decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.
  • La norma distingue tra qualità promesse e qualità essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata.

Commento all'art. 1497 c.c. — Mancanza di qualità

L'art. 1497 c.c. disciplina il rimedio per la mancanza di qualità della cosa venduta, colmando lo spazio tra la garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) e l'inadempimento per aliud pro alio. La norma riguarda non i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, bensì l'assenza di qualità specificamente pattuite o oggettivamente necessarie.

Due categorie di qualità rilevanti

La disposizione distingue due ipotesi: (i) le qualità promesse, ossia quelle espressamente garantite dal venditore nel contratto; (ii) le qualità essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, parametrate all'utilizzo normale o pattuito del bene. In entrambi i casi il compratore può agire per la risoluzione, ma non è prevista l'azione per la riduzione del prezzo come nell'art. 1492 c.c., salvo interpretazioni estensive della giurisprudenza.

Rimedio: risoluzione per inadempimento

Il richiamo alle «disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento» (artt. 1453-1462 c.c.) comporta che il compratore debba dimostrare che il difetto di qualità integra un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Il giudice valuta quindi la gravità del difetto in concreto, non applicandosi automaticamente i rimedi della garanzia per vizi.

Limite della tolleranza d'uso e termini decadenziali

Il difetto di qualità rileva solo se eccede i limiti di tolleranza fissati dagli usi di settore, un filtro che esclude difetti trascurabili o normali variazioni qualitative. Quanto ai termini, l'art. 1497 rinvia espressamente all'art. 1495 c.c.: decadenza di otto giorni dalla scoperta e prescrizione annuale dalla consegna, salvo che il venditore abbia riconosciuto il difetto o lo abbia occultato con dolo.

Rapporto con l'aliud pro alio

La giurisprudenza distingue nettamente tra mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. e consegna di aliud pro alio: solo nel primo caso operano i termini decadenziali; nel secondo, trattandosi di totale difformità rispetto al contratto, si applicano i termini ordinari di prescrizione dell'azione di inadempimento.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra vizi occulti (art. 1490) e mancanza di qualità (art. 1497)?

I vizi occulti riguardano difetti materiali che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore; la mancanza di qualità attiene all'assenza di caratteristiche promesse o essenziali che non costituiscono vizi in senso tecnico ma incidono sull'idoneità qualitativa del bene.

Il compratore può chiedere solo la risoluzione o anche la riduzione del prezzo?

L'art. 1497 prevede espressamente solo la risoluzione, applicando le regole dell'inadempimento. Parte della dottrina e della giurisprudenza ammette però anche la riduzione del prezzo in via analogica rispetto all'art. 1492 c.c.

Entro quando deve essere denunciata la mancanza di qualità?

Entro otto giorni dalla scoperta del difetto (termine di decadenza) e in ogni caso entro un anno dalla consegna (termine di prescrizione), come previsto dall'art. 1495 c.c. richiamato dall'art. 1497.

Quando un difetto di qualità è talmente grave da configurare aliud pro alio?

Si ha aliud pro alio quando la cosa consegnata appartiene a un genere radicalmente diverso da quello pattuito, rendendo il bene del tutto inidoneo all'uso previsto. In tal caso non si applicano i termini decadenziali dell'art. 1495 c.c.

Cosa significa che il difetto deve eccedere i limiti di tolleranza degli usi?

Significa che piccole variazioni qualitative rientranti nella normalità commerciale del settore non sono sufficienti a fondare la risoluzione; il difetto deve essere apprezzabile e superare la soglia di accettabilità fissata dagli usi di mercato.

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Redazione Legge in Chiaro
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