Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1511 c.c. – Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1510 - Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Cod. civ. art. 1512 - Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore→Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti→Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa→Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta→Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa→Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra→Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La denunzia dei vizi nella vendita di cose da trasportare
L'art. 1511 c.c. disciplina una ipotesi particolare di vendita: quella in cui la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo a un altro per giungere nella disponibilita' del compratore. In questi casi sorge un problema pratico evidente: se il termine per denunciare i vizi e i difetti apparenti decorresse dalla consegna al vettore (momento in cui il venditore si libera dell'obbligo di consegna), il compratore potrebbe trovarsi a dover fare una denuncia prima ancora di aver visto la merce.
Il meccanismo della norma
La soluzione adottata dal legislatore e' semplice ed efficace: il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti viene spostato al giorno del ricevimento della cosa. Solo da quel momento Tizio, il compratore, ha la possibilità concreta di ispezionare la merce, controllarne le condizioni e verificare se corrisponde a quanto pattuito con Caio, il venditore.
Occorre distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti. I vizi apparenti sono quelli rilevabili con un'ordinaria ispezione al momento della ricezione: un imballaggio danneggiato, merce visibilmente deteriorata, difetti evidenti di conformità. Per questi, il compratore deve attivarsi prontamente dopo la ricezione, rispettando il termine previsto dall'art. 1495 c.c. (otto giorni dalla scoperta). I vizi occulti, invece, sono quelli che emergono solo con l'uso o con una verifica più approfondita: per questi valgono le regole generali sulla loro scoperta.
Coordinamento con la disciplina generale della garanzia
L'art. 1511 c.c. si inserisce nel quadro più ampio della garanzia per vizi nella vendita, disciplinata dagli artt. 1490-1497 c.c. La norma in esame e' una regola speciale che deroga al criterio generale della consegna, adattandolo alle peculiarità delle vendite a distanza dove il vettore funge da intermediario nel trasporto.
Nella pratica commerciale, questa disposizione rileva soprattutto nelle compravendite tra imprese che operano su piazze diverse: un'azienda di Milano che acquista merce da un produttore di Napoli, ad esempio, non può controllare la qualità durante il trasporto. La norma garantisce quindi che il termine utile per la denuncia inizi a decorrere solo quando il compratore e' in condizione di effettuare una verifica effettiva.
Rapporto con il rischio del trasporto
Un profilo collegato, ma distinto, riguarda il rischio del perimento o del deterioramento durante il trasporto. Secondo l'art. 1510, comma 2, c.c., se la vendita ha per oggetto cose da trasportare e la spedizione e' autorizzata dal compratore, il rischio passa a quest'ultimo dal momento della consegna al vettore. Tuttavia, questo non incide sul termine per la denuncia dei vizi, che rimane ancorato al ricevimento ai sensi dell'art. 1511 c.c.: sono due piani distinti, quello del rischio e quello della garanzia.
Consigli pratici
Il compratore che riceve merce trasportata dovrebbe sempre redigere una riserva scritta sul documento di trasporto (bolla di consegna) se rileva anomalie all'arrivo, e procedere quanto prima alla verifica dettagliata della merce. Questa cautela permette di conservare le prove necessarie per una eventuale denuncia dei vizi e per l'azione di garanzia verso il venditore.
Domande frequenti
Quando decorre il termine per denunciare i vizi nella vendita con trasporto?
Il termine decorre dal giorno del ricevimento della cosa da parte del compratore, non dalla consegna al vettore. Solo alla ricezione il compratore può ispezionare la merce e rilevare eventuali vizi apparenti.
Qual e' il termine per la denuncia dei vizi apparenti?
Il termine generale per la denuncia dei vizi (art. 1495 c.c.) e' di otto giorni dalla scoperta per i vizi apparenti. L'art. 1511 c.c. stabilisce solo da quando questo termine inizia a decorrere nelle vendite con trasporto, ovvero dal ricevimento.
L'art. 1511 c.c. si applica anche ai vizi occulti?
No, l'art. 1511 c.c. riguarda i vizi e i difetti di qualità apparenti, cioè rilevabili con una normale ispezione alla ricezione. Per i vizi occulti valgono le regole generali: il termine decorre dalla loro scoperta.
Il venditore risponde dei danni avvenuti durante il trasporto?
Dipende da chi ha organizzato il trasporto. Se la consegna e' franco destino (a carico del venditore), il rischio rimane sul venditore fino alla consegna. Se invece il compratore ha autorizzato la spedizione, il rischio passa al compratore dalla consegna al vettore (art. 1510 c.c.).
Cosa fare quando si riceve merce danneggiata dal trasportatore?
Occorre fare riserva scritta sul documento di trasporto, conservare le prove fotografiche dei danni e procedere alla denuncia nei confronti del venditore entro otto giorni dalla ricezione, specificando i vizi riscontrati.