Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1512 c.c. Garanzia di buon funzionamento
In vigore
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1511 - Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare→Cod. civ. art. 1513 - Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta→Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore→Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra→Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa→Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit→Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La garanzia di buon funzionamento
L'art. 1512 c.c. disciplina la garanzia di buon funzionamento, una forma di garanzia convenzionale che il venditore può accordare al compratore sulla funzionalita' della cosa venduta per un periodo determinato. Si distingue dalla garanzia legale per vizi (artt. 1490-1495 c.c.) perché non riguarda difetti preesistenti alla vendita, ma il corretto funzionamento della cosa nel tempo dopo la consegna.
Presupposti e contenuto
Perché la garanzia di buon funzionamento operi, e' necessario che il venditore l'abbia espressamente pattuita (salvo che gli usi commerciali la prevedano come implicita), indicando la durata. Se Caio vende a Tizio un macchinario industriale garantendo il buon funzionamento per 12 mesi, e dopo 8 mesi il macchinario si guasta, Tizio potra' invocare questa garanzia.
La norma disciplina una garanzia per il funzionamento futuro della cosa, non per vizi o difetti esistenti al momento della vendita. È quindi uno strumento aggiuntivo rispetto alla garanzia legale, che copre il periodo post-consegna.
Termini da rispettare
Il regime dei termini e' stringente. Il compratore deve denunciare il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza: se Tizio scopre che il macchinario non funziona il 1° marzo e non lo denuncia entro il 31 marzo, perde il diritto alla garanzia. Si tratta di un termine di decadenza, non di prescrizione, quindi non e' sospendibile ne' interrompibile.
Una volta fatta la denuncia tempestiva, l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta del difetto. Questo termine di prescrizione può essere interrotto, ad esempio con la messa in mora del venditore o con l'avvio di trattative.
I rimedi disponibili
In caso di difetto di funzionamento denunciato tempestivamente, il giudice ha un potere discrezionale importante: può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa, in modo da ripristinare il buon funzionamento. Questo approccio tende a privilegiare la conservazione del contratto e il ripristino della sua utilita' pratica.
Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal compratore per il periodo in cui la cosa non ha funzionato correttamente: mancato guadagno, fermo produttivo, spese sostenute per ovviare al guasto.
Usi commerciali
La norma fa salvi gli usi che prevedono la garanzia di buon funzionamento anche senza patto espresso. In alcuni settori (es. macchinari, attrezzature professionali) la prassi commerciale può imporre questa garanzia come elemento naturale del contratto, indipendentemente da una clausola esplicita.
Differenza dalla garanzia del consumatore
Va ricordato che nei contratti di vendita ai consumatori (B2C) la disciplina e' ora regolata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021), che prevede termini diversi e più favorevoli al consumatore. L'art. 1512 c.c. trova applicazione prevalentemente nelle vendite tra professionisti (B2B) o tra privati.
Domande frequenti
Entro quando devo denunciare il difetto di funzionamento per non perdere la garanzia?
Entro 30 giorni dalla scoperta del difetto, a pena di decadenza. Se si supera questo termine senza fare la denuncia, il diritto alla garanzia si estingue definitivamente.
La garanzia di buon funzionamento e' sempre obbligatoria?
No, e' una garanzia convenzionale che deve essere espressamente pattuita dal venditore. Fa eccezione il caso in cui gli usi commerciali del settore la prevedano come implicita anche senza accordo esplicito.
Posso chiedere sia la riparazione sia il risarcimento del danno?
Si'. Il giudice può concedere al venditore un termine per riparare o sostituire la cosa, e il compratore ha comunque diritto al risarcimento dei danni subiti nel periodo di cattivo funzionamento.
Cosa succede se il venditore non ripara la cosa entro il termine assegnato dal giudice?
Se il venditore non adempie nel termine fissato dal giudice, il compratore potra' chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, non essendo più possibile il ripristino del buon funzionamento.
Qual e' la differenza tra garanzia di buon funzionamento e garanzia legale per vizi?
La garanzia legale per vizi (art. 1490 c.c.) copre difetti esistenti al momento della vendita. La garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e' convenzionale e copre il malfunzionamento che si manifesta dopo la consegna, entro il periodo garantito.